La Suprema Corte di Cassazione con sentenza numero 26962/2013 depositata il 02.12.2013 e da me commentata su Diritto e Giustizia, in data 03.12.2013, ribadendo il proprio orientamento già espresso con la sentenza numero 5672/2012 ha affermato che il termine «effettivo di cui all’articolo 1 legge numero 141/1992 non può interpretarsi come precettivo del fatto che la contribuzione debba essere integrale perché nessuna disposizione della legge professionale prescrive che l’annualità non possa essere accreditata ove i versamenti siano inferiori a una determinata soglia mancando nel sistema previdenziale forense la regola dei minimali per la pensionabilità».
La Suprema Corte ha riconosciuto che mancando questa disposizione Cassa Forense è tenuta a computare sia ai fini dell’anzianità contributiva prescritta, sia ai fini della misura della pensione, anche gli anni in cui si è versato meno del dovuto andando così a scapito della Cassa. Intervento normativo? Nel commento del 03.12.2013 concludevo affermando che «per colmare questa evidente lacuna che è in grado di destabilizzare i conti di Cassa Forense, ritengo sia auspicabile un intervento normativo da parte di Cassa Forense una volta sperimentata, così com’è avvenuto, con esito negativo, la via giudiziaria». Cassa Forense è andata di contrario avviso e, in un giudizio radicatosi avanti il Tribunale di Taranto, ha sostenuto che, contrariamente a quanto asserito nelle sentenze della Suprema Corte sopra richiamate, sussisterebbe una specifica norma che imporrebbe di ritenere inefficaci, ai fini pensionistici, gli anni per i quali si sia verificata un’omissione anche parziale nel pagamento dei contributi, norma che, in particolare, sarebbe contenuta nell’articolo 1 del regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione, deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 23.09.2011 e approvato con delibera ministeriale del 27.12.2011. Orbene in sede di reclamo, con ordinanza dd. 17.03.2014, il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, ha rigettato siffatta eccezione. Quanto sostenuto dal Tribunale stesso, è possibile leggerlo nel documento in allegato. Eravamo stati lungimiranti.
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