Per la mancata copertura assicurativa automatismi fermi al palo per un po’

Chi sfreccia davanti ad un autovelox o passa imprudentemente in una zona a traffico limitato rischia anche la multa per mancata copertura assicurativa.

Ma questa pericolosa infrazione non può essere ancora facilmente collegata anche ad una violazione del rosso semaforico. Lo ha evidenziato il Ministero dei trasporti con il parere numero 988/2014. Con la legge 183/2011 legge di stabilità 2012 sono state introdotte delle modifiche all’articolo 193 codice della strada finalizzate a potenziare i controlli della mancata copertura assicurativa. Purtroppo la novella ha finito per ingenerare qualche dubbio specificando in particolare che 4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e , f e g del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. 4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solito a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8. 4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, numero 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Semaforo rosso. Ad una lettura formale della norma pare possibile effettuare i riscontri seriali delle polizze dei veicoli in circolazione solo per alcune infrazioni accertate attraverso i sistemi automatici di controllo della velocità e degli accessi abusivi alle zone a traffico limitato o sulle corsie riservate . E in questo senso si è espresso pure il Ministero che nel parere numero 988 del 27 febbraio 2014 ha confermato l’esclusione delle infrazioni semaforiche che sono richiamate dalle lettere b e g-bis del comma 1-bis dell’articolo 201 del codice stradale . Nella pratica però le cose stanno diversamente. Solo da poche settimane è effettivamente operativa la banca dati aggiornata delle coperture assicurative dei veicoli in circolazione. Con questo innovativo strumento nulla vieta alla polizia stradale di effettuare controlli sistematici sui veicoli sanzionati per qualsiasi motivo ed in qualsiasi condizione. Oltre alle violazioni semaforiche e agli autovelox infatti anche un semplice divieto di sosta permette ai vigili di verificare la copertura assicurativa con possibilità di invitare l’interessato a presentare la documentazione mancante ai sensi dell’articolo 180 codice stradale. Oltre a questo l’articolo 2 del decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico numero 110/2013, prevede che tra un anno la verifica sull’effettività della copertura assicurativa dei veicoli potrà essere effettuata utilizzando i riscontri di qualsiasi vigile elettronico specificamente omologato ed approvato.