L’articolo 4, comma 1, d.l. numero 16/212 modifica l’articolo 14, comma 8, primo periodo, d.lgs. numero 23 del 2011, allineando il termine previsto per la pubblicazione, sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle deliberazioni di variazione dell’aliquota relativa all’addizionale a quello relativo all’acconto 20 dicembre .
Pubblicazione delibere di variazione dell’addizionale comunale Irpef articolo 4, comma 1 . L’articolo 4, comma 1, d.l. numero 16/212 modifica l’articolo 14, comma 8, primo periodo, d.lgs. numero 23/2011, allineando il termine previsto per la pubblicazione, sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle deliberazioni di variazione dell’aliquota relativa all’addizionale a quello relativo all’acconto 20 dicembre . Imposta RCA articolo 4, comma 2 . L’articolo 4, comma 2, d.l. numero 16/212 prevede che le disposizioni concernenti le disposizioni sull’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore – esclusi i ciclomotori – ex articolo 17, d.lgs. numero 68/2011 si applicano su tutto il territorio nazionale, facendo salve le deliberazioni emanate prima dell’approvazione del d.l. numero 16/212. La variazione delle aliquote concernenti l’imposta sulla RCA può quindi essere applicata non soltanto alle province ubicate nel territorio delle regioni a statuto ordinario, ma anche a quelle appartenenti alle autonomie speciali. Finanziamento ANCI articolo 4, comma 3 . L’articolo 4, comma 3, d.l. numero 16/212 sostituisce l’articolo 3, comma 1, decreto 22 novembre 2005, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo dell’1 per mille della quota di gettito dell’Imposta Municipale Propria spettante al Comune sia versato dallo stesso Comune all’ANCI entro il 30 aprile di ogni anno. Sblocco dei tributi articolo 4, comma 4 . L’articolo 4, comma 4, d.l. numero 16/212 abroga gli articolo 77 bis , comma 30, e 77 ter , comma 19, d.l. numero 112/2008, con i quali era stata prevista la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali, rendendo in tal modo possibile agli enti territoriali di effettuare le proprie manovre di bilancio mediante l’aumento dei tributi di loro competenza. Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all’anno d’imposta 2012, emanate prima dell’approvazione del presente decreto. Ripristino dei trasferimenti erariali per rimborso Ici prima casa articolo 4, commi 5 e 6 . Per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia - Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, l’articolo 4, commi 5 e 6, d.l. numero 16/212 - ripristina il rimborso della minore imposta conseguente all’esclusione dall’Ici dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale - consente al Ministero dell’Interno di erogare per l’anno 2012 agli enti locali i trasferimenti erariali ancora dovuti. Acconto ai Comuni articolo 4, commi 7, 8 e 9 . L’articolo 4, commi 7, 8 e 9, d.l. numero 16/212 introduce modifiche alla disciplina dell’acconto sulle risorse dovute ai Comuni da parte del Ministero dell’Interno e a quella relativa alle sanzioni a carico di enti locali strutturalmente deficitari. Soppressione delle addizionali provinciale e comunale all’accisa sull’energia elettrica articolo 4, commi 10 e 11 . A decorrere dal 1° aprile 2012, l’articolo 4, commi 10 e 11, d.l. numero 16/212 abroga l’articolo 6, d.l. numero 511/1988, sopprimendo le addizionali provinciale e comunale all’accisa sull’energia elettrica, ancora in vigore per i territori presenti nelle regioni a statuto speciale. Procedura per il rimborso della quota di Irap riferita al costo del lavoro articolo 4, comma 12 . L’articolo 4, comma 12, d.l. numero 16/212 introduce l’articolo 2, comma 1 quater , d.l. numero 201 del 2011, in base al quale un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità di presentazione delle istanze di rimborso dell’Irap relative a periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali – alla data di entrata in vigore del d.l. numero 16/212 – sia ancora pendente il termine di 48 mesi previsto per il rimborso di versamenti diretti ex articolo 38, d.p.r. numero 602/1973. Viene così completata la disciplina relativa alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap gravante sul costo sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il personale dipendente e assimilato.