Il GUP deve valutare solo l’eventuale inutilità del dibattimento

Funzionari pubblici indagati per truffa aggravata e falso. Il Giudice per l’Udienza Preliminare, nel decidere che i fatti non costituiscono reato, avrebbe dovuto concentrare il proprio giudizio prognostico non sull’innocenza dell’indagato, bensì sull’evoluzione del materiale probatorio raccolto, così da poter considerare come inutile lo svolgimento del dibattimento.

Con la sentenza n. 12797, depositata il 19 marzo 2013, la Corte di Cassazione ha ricordato quali elementi devono essere esaminati dal GUP al fine di decidere sul rinvio a giudizio. Non luogo a procedere rispetto ai reati di truffa e falso. Diversi funzionari pubblici sono indagati per truffa aggravata e falso, per aver indebitamente percepito la retribuzione per ore di straordinario non compiute, nonché per aver falsamente attestato delle percorrenze chilometriche al fine di ottenere rimborsi. Al termine dell’udienza preliminare il giudice sentenzia il non luogo a proceder perché i fatti non sussistono, non costituendo reato. Per la cassazione di tale decisione ricorre il Pubblico Ministero. Quando il GUP non deve rinviare a giudizio valutazione prognostica. La S.C. ricorda che, in base all’art. 425, comma 3, c.p.p., il GUP deve emettere sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi probatori non solo sono insufficienti e contraddittori, ma sono anche inidonei a sostenere l’accusa in giudizio. La prognosi deve quindi essere fatta rispetto alla possibile evoluzione del materiale probatorio, non rispetto alla potenziale innocenza del futuribile imputato. Il GUP si è sostituito al giudice dibattimentale. Nel caso di specie il giudice ha erroneamente deciso basandosi sulla presunta insussistenza dell’elemento psicologico nella commissione dei fatti, poiché gli imputati non si sarebbero potuti accorgere delle irregolarità delle attestazioni chilometriche, essendosi limitati a verificare la compatibilità dei risultati finali sulla base di una documentazione predisposta da altri . In tal modo il GUP si è illegittimamente sostituito al giudice dibattimentale, che avrebbe potuto valutare diversamente gli elementi probatori a seguito di contraddittorio tra le parti, nell’ attribuibilità all’imputato del rapporto causale tra condotta ed evento, finendo con l’operare scelte tra le molteplici soluzioni aperte . Nessuna certezza nel giudizio del GUP. Rispetto all’ingiusto recepimento delle ore di straordinario, il GUP si è basato, sbagliando, sulla base di presunti fatti notori, non meglio precisati in ordine alla validità scientifica , interpretando tabulati telefonici ed ore di assenza dall’ufficio come potenzialmente derivanti dal tipo di lavoro svolto nonché dall’utilizzo del telefono da parte di altri familiari non identificati. Il contraddittorio avrebbe potuto portare ad un’evoluzione diversa delle prove. La Corte rileva come evidente che l’istruttoria dibattimentale avrebbe ben potuto vanificare la fondatezza di eventuali ipotesi alternative, al di là delle attestazioni basate su astratte potenziali circostanze, sfornite di qualunque elemento concreto di supporto . E’ dunque smentito il giudizio di immediata acquisizione di un risultato interpretativo conducente all’inutilità della celebrazione del dibattimento . Per questi motivi la Corte annulla la sentenza di non luogo a procedere, rinviando gli atti al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 dicembre 2012 19 marzo 2013, n. 12797 Presidente Cammino Relatore Diotallevi Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, emessa dal gip del Tribunale di Messina in data 13 aprile 2010, nei confronti di A.P. , D.P.G. , E.B. , L.G. , Li.Fr. , M.A. e S.P. , imputati dei reati di truffa aggravata capi 30, 32,33,34,35,37 e 38 , e nei confronti di E.B. e La.Gu. in ordine ai reati di tentata truffa aggravata in danno della Regione Sicilia e falso capi 9 e 27 perché i fatti non costituiscono reato. Secondo l'accusa, gli imputati dovevano ritenersi responsabili di reati di falso e truffa in merito alle false attestazioni sulle percorrenze chilometriche da cui i rimborsi truffaldini ottenuti dalla Regione Sicilia e dall'Agenzia delle Dogane ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/00, 81, 483, 640 bis e 640, comma 2 c.p. e di falso ex artt. 48, 476, 479 c.p. in considerazione del fatto che l'attestazione di percorrenza chilometrica presentata alla Regione ed all'Agenzia delle Dogane, era stata rilasciata nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. A sostegno dell'impugnazione il p.m. ha dedotto a vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata, per avere il Gup erroneamente interpretato ed applicato l'art. 425 c.p.p. ed omesso la motivazione sul punto. Secondo il p.m. ricorrente il gup avrebbe dovuto attenersi al parametro di valutazione costituito non dall'innocenza dell'imputato, ma dall'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio, cioè quando l'insufficienza e la contraddittorietà devono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili in giudizio, con la conseguenza che, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento. Nel caso in esame ciò non sarebbe avvenuto. In particolare sarebbero stati erroneamente pretermessi o oggetto di erronea valutazione gli accertamenti della P.G. e i risultati del monitoraggio dei tabulati telefonici dell'utenza di Li.Fr. , con la conseguente erronea valutazione di inattendibilità degli esiti istruttori valorizzati dall'accusa. In particolare è stata ribadita la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle truffe contestate nei confronti degli imputati E. e La.Ca. , commesse in danno della Regione Sicilia ai fini della corresponsione del contributo di esercizio e nei confronti dell'Agenzia delle Dogane per la corresponsione del rimborso dell'accisa, nonché con riferimento ai reati di falso concernente il consuntivo chilometrico allegato alla richiesta di contributo di esercizio, in presenza della firma dei prevenuti in calce ai documenti falsificati e in presenza della consulenza tecnica espletata. Anche il riferimento alle giustificazioni degli imputati E. e La.Ca. sarebbe carente sotto il profilo motivazionale rispetto al dovere di verifica ed attenzione che sussisteva in capo ai predetti funzionari. Anche la motivazione in relazione al proscioglimento dell'E. per il reato di truffa per l'indebita percezione di ore di straordinario sarebbe ingiustificatamente omissiva rispetto ai riscontri che potevano essere acquisiti in dibattimento. Analoghe censure vengono sollevate in relazione al proscioglimento dai reati contestati a L. , Li. , A. , D.P. , M. e S. , motivati attraverso una non condivisibile svalutazione dei riscontri derivanti dai tabulati telefonici, nonostante l'evidenza che straordinari riguardino giornate festive e, nei giorni lavorativi, il tabulato segnali la presenza del soggetto collegato all'utenza telefonica di riferimento solo all'inizio e alla fine della giornata lavorativa. In particolare per la posizione del L. viene sottolineato come l'elevato numero di ore di straordinario, superiore a quelle lavorative, venga giustificata con una ipotesi alternativa priva di riscontri. Allo stesso modo, mutatis mutandis, appare illogica e carente la motivazione per l'analogo reato contestato al Li. parimenti per il D.P. la giustificazione in ordine alla sua presenza in località diverse da quella di lavoro viene giustificata con ricostruzioni alternative, prive di riscontro. La contraddittorietà e illogicità della motivazione di proscioglimento sarebbe poi in insanabile contrasto con il rinvio a giudizio disposto nei confronti di C.A.G. e Ma.Vi. sulla base del medesimo reato contestato e degli analoghi accertamenti effettuati sui tabulati acquisiti nel corso delle indagini. Sulla base di queste considerazioni è stato chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Con memoria depositata il 6 dicembre 2012 il difensore di La.Gu. , Avv. Vincenzo Amato, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che correttamente il g.u.p. aveva emesso sentenza di proscioglimento sulla base di elementi oggettivi, risultanti per tabulas, non suscettibili di essere modificati in giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La previsione dell'art. 425 c.p.p., comma 3, per cui il giudice dell'udienza preliminare deve emettere sentenza di non luogo a procedere, anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori, è qualificata dall'ultima parte del comma, che impone un simile esito allorché detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Pertanto, solo una prognosi dell'inutilità del dibattimento attinente alla evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere Cass.,sez. 2, 18 marzo 2008, n. 14034, in C.E.D. Cass., n. 239514 , ma non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato, bensì solo allorché non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa condurre ad una diversa soluzione Cass., sez. 4, 31 gennaio 2008, n. 13163, in C.E.D. Cass., n. 239701 . Nella specie, il g.u.p., è pervenuto ad una sentenza di improcedibilità nei confronti degli imputati E. e La. , perché il fatto non costituisce reato , sulla base della ritenuta insussistenza dell'elemento psicologico del reato di truffa aggravata e falso loro ascritti ai capi 9 e 27 della rubrica di richiesta di rinvio a giudizio, alla luce della complessiva condotta dei prevenuti per avere il La. esercitato il controllo e la verifica a distanza di quattro anni dai fatti in contestazione, con conseguente impossibilità di avvedersi delle eventuali discrasie, mentre l'E. , non avendo materialmente predisposto le attestazioni chilometriche a sostegno del prospetto trasmesso alla Regione per l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2007, non si sarebbe potuto accorgere delle irregolarità delle attestazioni chilometriche, essendosi limitato a verificare la compatibilità dei risultati finali sulla base di una documentazione predisposta da altri. La sua buona fede sarebbe dimostrato dal fatto poi che, consapevole dell'indagine in corso, ha invece predisposto correttamente la documentazione per le attestazioni a sostegno dell'erogazione dei contributi per l'anno 2008. Argomentando dunque con l'insussistenza del dolo, il giudice è pervenuto alla sentenza liberatoria impugnata emettendo una sentenza di improcedibilità non basata su una valutazione di insufficienza o contraddittorietà degli elementi a carico dell'imputato parametrata alla prognosi della inutilità del dibattimento, ma ha illegittimamente valorizzato, una volta accertato tanto la verificazione del fatto di reato, sotto il profilo della sua materialità, quanto la sua attribuibilità all'imputato sotto quello del rapporto causale, nell'ambito della pur necessaria indagine in ordine all'elemento psicologico del reato, ipotetiche e incerte alternative, concernenti l'effettiva direzione della volontà, finendo con l'operare scelte tra le molteplici soluzioni aperte , viceversa riservate in via esclusiva al libero convincimento del giudice del dibattimento, in esito all'effettivo contraddittorio delle parti sulla prova. 3. Analogamente il ragionamento del GUP appare viziato in ordine alla sentenza di proscioglimento pronunciata nei confronti di A. , D.P. , E. , L. , Li. , M. e S. basata sull'insussistenza dell'elemento materiale del reato, attraverso la valorizzazione di ipotesi alternative, rispetto a quella accusatoria che comunque trova riscontro in elementi documentali ricavabili dai tabulati telefonici e, in alcuni casi, dall'entità delle ore di straordinario percepite, sulla basi di presunti fatti notori, non meglio precisati in ordine alla validità scientifica, e alla potenziale possibilità che la mancata presenza in ufficio fosse giustificata in relazione alla tipologia del lavoro svolto, ovvero che, in alcune occasioni il telefono venisse utilizzato da altri familiari non meglio identificati. Appare evidente come l'istruttoria dibattimentale avrebbe ben potuto, in base a documenti presenti all'interno dell'Ente, prove testimoniali e analisi funzionale dell'attività svolta dagli imputati, verificare la fondatezza di eventuali ipotesi alternative, al di là di attestazioni basate su astratte potenziali circostanze, sfornite di qualunque elemento concreto di supporto. Tanto più che, in alcuni casi, tali verifiche sono state effettuate ed hanno fornito elementi concreti di valutazione. Circostanza che dunque smentisce in radice il giudizio di immediata acquisizione di un risultato interpretativo conducente all'inutilità della celebrazione del dibattimento. L'impugnata sentenza deve quindi essere annullata con riferimento alle imputazioni per le quali è stata pronunciata sentenza di n.l.p. per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato con rinvio degli atti a tribunale di Messina per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con riferimento alle imputazioni per le quali è stata pronunciata sentenza di n.l.p. per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato, con rinvio degli atti al tribunale di Messina.