È legittima l’ordinanza con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del c.d.s. emessa da vice-Prefetto aggiunto.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 3904 del 19 febbraio 2014. Multa. Il Ministero dell’Interno proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pachino con la quale era stata accolta l’opposizione proposta da un uomo avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto di Siracusa, avente ad oggetto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’articolo 180, co. 1 e 7, c.d.s. Possesso dei documenti di circolazione e di guida . L’accoglimento era stato determinato dal fatto che era stata omessa l’indicazione dell’autorità giudiziaria competente per l’opposizione. Il Tribunale di Catania rigettava il gravame in quanto il provvedimento opposto non era stato sottoscritto dal Prefetto ed era, quindi, inesistente l’articolo 204, co. 1, c.d.s. prevede che il quest’ultimo adotta ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento della sanzione, individuando una competenza inderogabile e la sua legittimazione esclusiva nei giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione. Il Ministero dell’Interno ricorre per cassazione, sostenendo che l’adozione delle ordinanze ingiunzioni non è tassativamente riservata al Prefetto ma è propria anche del dirigente della corrispondente area funzionale. Caratteri della carriera prefettizia. Il Supremo Collegio accoglie il ricorso, basandosi essenzialmente sul dettato dell’articolo 1, d. lgs. numero 139/2000, secondo il quale la carriera prefettizia è unitaria e finalizzata a garantire un adeguato svolgimento dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di amministrazione generale e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, affinché sia salvaguardata la legalità amministrativa e siano evitati i conflitti sociali. Sussistono, inoltre, attribuzioni in materia di sanzioni amministrative. Ben può essere l’ordinanza ingiunzione firmata dal dirigente delegato. «Legittimamente, dunque, l’ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione è stata firmata dal dirigente delegato, anziché dal Prefetto., in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia prefetto, vice-prefetto vicario e-vice prefetto aggiunto , ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento dei singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato. Il ricorso va, quindi accolto con la cassazione della sentenza impugnata e con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Catania.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 9 gennaio – 19 febbraio 2014, numero 3904 Presidente Goldoni – Relatore Petitti Motivi della decisione Il Ministero dell'interno proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Pachino con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da C.A. avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Siracusa in data 14 agosto 2008, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'articolo 180, commi 1 e 7, del codice della strada. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione per la omessa specifica indicazione dell'autorità giudiziaria competente per l'opposizione. L'adito Tribunale di Catania, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività, rigettava il gravame, ritenendo sussistente il vizio dedotto come motivo di opposizione, consistente nella giuridica inesistenza del provvedimento opposto per la omessa sottoscrizione del Prefetto motivo non esaminato dal Giudice di pace perché ritenuto assorbito dall'accoglimento dell'altro motivo di opposizione. Il Tribunale riteneva che l'articolo 204, comma 1, del codice della strada, nel prevedere che il Prefetto adotta ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento della sanzione, individua una competenza non derogabile mediante il riferimento alle disposizioni relative all'ordinamento delle prefetture, come reso evidente da recenti interventi normativi che, modificando disposizioni del codice della strada, hanno ribadito la competenza del prefetto e la sua legittimazione esclusiva nei giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione. Il Ministero dell'interno giustizia ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza affidato ad un unico motivo. L'intimato non ha svolto difese. Motivi della decisione 1. Il Collegio rileva preliminarmente che non è di ostacolo alla trattazione del ricorso la mancata presenza, alla odierna pubblica udienza, del rappresentante della Procura generale presso questa Corte. Invero, l'articolo 70, comma secondo, cod. proc. civ., quale risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 75 del decreto-legge 21 giugno 2013, numero 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, numero 98, prevede che il pubblico ministero “deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge”. A sua volta l'articolo 76 del r.d. 10 gennaio 1941, numero 12, come sostituito dall'articolo 81 del citato decreto-legge n 69, al primo comma dispone che “Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude a in tutte le udienze penali b in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile”. L'articolo 376, primo comma, cod. proc. civ. stabilisce che “Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione che verifica se sussistono i presupposti per la pronunzia in camera di consiglio”. Infine, l'articolo 75 del già citato decreto-legge numero 69 del 2013, quale risultante dalla legge di conversione numero 98 del 2013, dopo aver disposto, al primo comma, la sostituzione dell'articolo 70, secondo comma, del codice di rito, e la modificazione degli articolo 380-bis, secondo comma, e 390, primo comma, del medesimo codice, per adeguare la disciplina del rito camerale alla disposta esclusione della partecipazione del pubblico ministero alle udienze che si tengono dinnanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, al secondo comma ha stabilito che “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, e cioè a far data dal 22 agosto 2013. Orbene, il Collegio rileva che l'esplicito riferimento contenuto sia nell'articolo 76, comma primo, lett. b , del r.d. numero 12 del 1941 come modificato dall'articolo 81 del decreto-legge numero 69 del 2013 , sia nell'articolo 75, comma 2, citato, alle udienze che si tengano presso la Sesta sezione e cioè quella di cui all'articolo 376, primo comma, cod. proc. civ. , consenta di ritenere non solo che la detta sezione è abilitata a tenere oltre alle adunanze camerali anche udienze pubbliche, ma anche che alle udienze che si tengono presso la stessa sezione non è più obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero. Rimane impregiudicata, ovviamente, la facoltà dell'ufficio del pubblico ministero di intervenire ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, cod. proc. civ., e cioè ove ravvisi un pubblico interesse. Nel caso di specie, il decreto di fissazione dell'udienza odierna è stato emesso in data 25 settembre 2013, sicché deve concludersi che l'udienza pubblica ben può essere tenuta senza la partecipazione del rappresentante della Procura generale presso questa Corte, non avendo il detto ufficio, al quale pure copia integrale del ruolo di udienza è stata trasmessa, ravvisato un interesse pubblico che giustificasse la propria partecipazione ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, cod. proc. civ. 2. Nel merito, con l'unico motivo di ricorso, il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 204, comma 1, del codice della strada e dell'articolo 1 del d.lgs. numero 139 del 2000, rilevando come, ai sensi di questa ultima disposizione, l'adozione delle ordinanze-ingiunzioni non è tassativamente riservata al prefetto, sussistendo la legittimazione del dirigente della corrispondente area funzionale. Il ricorso è fondato. Invero, l'articolo 1 del d.lgs. numero 139 del 2000 dispone che “1. La carriera prefettizia è unitaria in ragione della natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte. Al fine di garantire un adeguato svolgimento dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica affidati alla carriera, il suo ordinamento è regolato dal presente decreto e, in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, numero 29 e successive modificazioni. 2. Il personale della carriera prefettizia esercita, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui alla allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto. Detta tabella può essere modificata, in relazione a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione dei decreti legislativi 30 luglio 1999, numero 300 e numero 303, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300, e dell'articolo 17, comma 4-bls, della legge 23 agosto 1988, numero 400”. Per quanto rileva nel caso di specie, la tabella allegato A, di cui al comma 2 dell'articolo 1, nell'individuare le funzioni e i compiti esercitati dal personale della carriera prefettizia, include tra questi “ e esercizio dei compiti connessi alla responsabilità del prefetto a garanzia della legalità amministrativa ovvero finalizzati alla mediazione dei conflitti sociali e alla salvaguardia dei servizi essenziali esercizio delle attribuzioni in materia di sanzioni amministrative”. Legittimamente, dunque, l'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione in questo giudizio è stata firmata dal dirigente delegato, anziché dal Prefetto, dovendosi altresì escludere che le modificazioni apportate dalla legge numero 120 del 2010, ribadendo la previsione che l'ordinanza è adottata dal Prefetto e che questi ha la legittimazione passiva nei giudizi di opposizione, possa avere innovato nell'ambito dell'ordinamento della carriera prefettizia e reso non operanti le disposizioni che individuano i compiti del personale della carriera prefettizia. Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Catania, in diversa composizione, il quale si atterrà al seguente principio di diritto “È legittima l’ordinanza – ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto , ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato”. Al giudice di rinvio è demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso casa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catania, in persona di altro magistrato.