Sballato al volante: non serve l’analisi medica per inchiodarlo

Per provare lo stato di alterazione da stupefacenti di un autista, non è necessaria l’analisi medica, se è possibile desumerlo da altri accertamenti biologici, dalle deposizioni raccolte e dal contesto.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7958, depositata il 19 febbraio 2014. Il caso. La Corte d’appello di Lecce confermava una sentenza di condanna nei confronti di un autista scoperto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto degli stupefacenti. La responsabilità veniva fondata dai giudici sull’esito positivo degli esami delle urine effettuati dall’imputato in ospedale, nonché sul riscontro da parte degli agenti verbalizzanti di occhi lucidi ed arrossati e pupille dilatate. L’autista ricorreva per cassazione, lamentando che i giudici territoriali avessero riscontrato la condizione di alterazione al momento del fatto, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale che ritiene necessario un accertamento attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. In base a questo, il giudice d’appello avrebbe dovuto convincersi dell’insufficienza dello stato di alterazione riscontrato dalla sola positività degli esami da laboratorio, se non associata ad ulteriori accertamenti. Inoltre gli elementi negoziali sarebbero stati privi di gravità, precisione e concordanza. Un esame tecnico. Secondo un indirizzo consolidato della Cassazione, lo stato di alterazione non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, essendo necessario anche un esame su campioni di liquidi biologici. Si tratta, infatti, di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche. In questo caso, secondo la Cassazione, la Corte d’appello avrebbe correttamente sottolineato come, ferma l’indiscutibilità che il risultato delle analisi non possa costituire di per sé prova certa del reato in esame, può comunque ritenersi che la dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti possa essere raggiunta attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi indiziali, costituenti indici sintomatici dell'alterazione . Non serve un’analisi medica. Quindi, sebbene sia necessario un accertamento attraverso un esame tecnico su campioni liquidi biologici, escludendo la rilevanza dei soli elementi sintomatici esterni, non è indispensabile, per i giudici di legittimità, l’espletamento di una specifica analisi medica per affermare la sussistenza dell’alterazione. Il giudice può, perciò, desumerla dagli accertamenti biologici, insieme alle deposizioni raccolte e al contesto in cui si è verificato il fatto. La fattispecie di guida sotto stupefacenti è infatti integrata da un elemento obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia, cioè lo stato di alterazione, e un altro, consistente nell’accertamento della presenza di tracce di sostanze nei liquidi fisiologici del conducente. Ritenendo quindi, nel caso specifico, sufficiente il riscontro del dato probatorio costituito dall’accertamento di laboratorio, ai fini della colpevolezza, la Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 novembre 2013 - 19 febbraio 2014, n. 7958 Presidente Zecca – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 24 ottobre 2012 la Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli in data 22 febbraio 2001, appellata da T.L. Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia in relazione alla imputazione di guida in stato di alterazione plico-fisica in seguito alla assunzione di sostanze stupefacenti. 2. Avverso tale decisione propone ricorso a mezzo del difensore il T. deducendo la inosservanza ed erronea applicazione del D.lgs,vo n. 285 del 1992 in relazione aall'ambito funzionale della visita medica ed alla valenza dei cd. indici sintomatici ai fini dell'accertamento della condotta penalmente rilevante, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e c.p.p. e l'erronea applicazione dell'art. 187 comma 1 e l'inosservanza dell'art. 192 c.p.p. in merito al valore probatorio delle analisi effettuate sulle urine. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. L'affermazione di penale responsabilità del T. è stata fondata dai giudici di merito sull'esito degli esami delle urine effettuati sull'imputato presso l'ospedale Ferrari di Casarano, poco dopo che lo stesso era stato fermato dai verbalizzanti, che avevano dato positivo quanto all'uso di cocaina e di anfetamine, nonché sulla circostanza che il T. all'atto del controllo presentava occhi lucidi ed arrossati e pupille dilatate. Elementi sintomatici della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti. In particolare, si duole il ricorrente che la corte territoriale abbia riconosciuto la condizione di alterazione psico-fisica dell'imputato per effetto dell'assunzione di sostanze stupefacenti al momento del fatto in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale a tenore del quale, ai fini della configurabilità del reato in esame, è necessario che lo stato di alterazione venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. Sulla base di tali premesse, in forza delle stesse cognizioni scientifiche comunemente note, il giudice d'appello avrebbe dovuto convincersi dell'insufficienza dell'accertamento dello stato di alterazione da assunzione di stupefacenti riscontrato dalla sola positività degli esami di laboratorio, là dove non associata ad ulteriori accertamenti. Sotto altro profilo, il ricorrente si duole che la corte territoriale abbi riscontrato lo stato di alterazione dell'imputato sulla base di ulteriori elementi indiziari privi dei necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza. Secondo il consolidato indirizzo di questa corte di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente dell'auto non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, così come in parte avviene per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo necessario che detto stato di alterazione venga accertato nei modi previsti dall'art. 187 C.d.S., comma 2, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze Sez. 4, n. 6995 del 09/01/2013 , Rv. 254402 Cass., Sez. 4, n. 47903/2004, Rv. 230508 Cass., Sez. 4, n. 20247/2006, Rv. 234464 . Nel caso di specie, la corte d'appello, correttamente muovendo da tali premesse, ha sottolineato come, ferma l'indiscutibilità che il risultato delle analisi non possa costituire di per sè prova certa del reato in esame, può comunque ritenersi che la dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti possa essere raggiunta attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi indiziari, costituenti indici sintomatici dell'alterazione conseguente all'uso di sostanze stupefacente. A tale riguardo, questa stessa corte di legittimità ha avuto occasione di sottolineare come, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti art. 187 c.d.s. , lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e dei contesto in cui il fatto si è verificato Cass., Sez. 4, n. 48004/2009, Rv. 245798 . In buona sostanza, sebbene questa corte di legittimità abbia affermato che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione dei conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dal comma 2 dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, escludendo la rilevanza dei soli elementi sintomatici esterni Cass., Sez. 4, n. 14803/2006, Rv. 234032 , la stessa non ha ritenuto indispensabile l'espletamento di una specifica analisi medica per affermare la sussistenza dell'alterazione, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici, unitamente alle deposizioni raccolte e dal contesto in cui il fatto si è verificato. Ciò in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, la quale affrontando il tema della legittimità dell'art. 187 C.d.S. ha affermato trovarsi in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria lo stato di alterazione , e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti C. Cost., ord. n. 277/2004 Cass., Sez. 4, n. 48004/2009, Rv. 245798, cit . Sulla base delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi pienamente sufficiente, ai fini dell'accertamento della colpevolezza dell'imputato, l'avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica costituito dall'accertamento di laboratorio compiuto in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto. È appena il caso di evidenziare come gli elementi sintomatici nella specie valorizzati dalla corte territoriale sono stati da quest'ultima adeguatamente considerati e valutati sulla base di una motivazione in sè pienamente congrua e logicamente lineare. 4. Al riscontro dell'infondatezza delle ragioni di doglianza avanzate dal ricorrente segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.