Notifica a mezzo posta forse non valida, ne fa un'altra e si costituisce secondo i tempi di questa: appello perso per sempre

La notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge. La rinnovazione della notifica non costituisce nuova impugnazione, serve solo ad eliminare un vizio. La mancata costituzione in termini dell’appellante determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello, a prescindere dalla condotta processuale dell’appellato, non costituitosi. Non è quindi esperibile il rimedio della riassunzione del processo.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6654, depositata il 15 marzo 2013. Dallo sfratto all’improcedibilità dell’appello. La disputa nasce da un caso di sfratto per morosità. Il Tribunale accoglie la domanda di risoluzione e ordina il rilascio dell’immobile. La sfrattata propone appello, il cui primo atto è consistito in una notifica alla parte appellata presso il procuratore costituito, via posta, con raccomandata spedita il 3 dicembre e plico ritirato il 6 dicembre. Ritenendo che la parte che ha ritirato il plico non fosse legittimata, rinnova la notifica l’11 dicembre, nelle mani del procuratore costituito. L’appellante si costituisce in giudizio il 19 dicembre, depositando copia dell’atto di citazione con entrambe le relate di notifica. Il termine di costituzione decorre dalla prima notifica, anche se viziata. La corte territoriale, rilevando che la rinnovazione della notificazione non sposta in avanti il termine di costituzione, previsto in 10 giorni, dichiara improcedibile l’appello, ex art. 348 c.p.c La prima notifica già era corretta, ma anche se non lo fosse stata, la costituzione sarebbe stata valida, il vizio eventuale sarebbe potuto essere sanato in seguito. La conduttrice ricorre per cassazione, sostenendo che erroneamente è stata considerata valida la prima notificazione, poiché essendo stata fatta ex art. 330 c.p.c., sarebbe dovuta avvenire nelle mani del procuratore costituito. Anche a sostenerne la validità, non si sarebbe dovuta dichiarare l’improcedibilità visto che non era avvenuta l’iscrizione a ruolo della causa, ex art. 168 c.p.c., essendo così ancora viva la possibilità di rinnovare la causa ex art. 307 c.p.c Corretta la consegna avvenuta da parte dell’agente postale. La Corte di Cassazione rileva che corretta è stata l’applicazione delle norme procedurali da parte del giudice di merito. Non si poteva applicare l’art. 7, legge n. 890/1982, perché concernente l’ipotesi di consegna del plico notificato, fatto non realizzatosi nella circostanza. L’art. 8, giustamente applicato in questo caso, prevede che l’agente postale che non possa recapitare il piego per assenza del destinatario o di altro soggetto abilitato a riceverne la consegna, deve depositarlo all’ufficio postale, e darne notizia con raccomandata al destinatario, che tramite anche un incaricato, potrà ritirare il piego all’ufficio postale, come effettivamente accaduto il 6 dicembre. Per costante orientamento giurisprudenziale, l’incaricato al ritiro del piego non deve avere i requisiti stabiliti dall’art. 7 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale. E’ sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l’incarico a chi provvede a ritirare il plico all’ufficio postale, che il delegato sottoscriva l’avviso di ricevimento con l’indicazione della specifica qualità e l’agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento al ritualità della consegna . La causa non può essere riassunta. Non rileva la doglianza secondo cui l’appellante avrebbe iscritto la causa a ruolo non appena avuta la disponibilità dell’originale, poiché non rileva il fatto che la parte convenuta non si sia costituita al fine di determinare una possibile riassunzione della causa ex art. 307 c.p.c. la mancata costituzione in termini dell’appellante determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello . La rinnovazione della notificazione, infatti, non costituisce una nuova impugnazione, non fa decorrere nuovi termini per la costituzione in giudizio dell’appellante. La S.C. ricorda che comunque, dopo le sentenze n. 477/2002 e n. 28/2004 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge . Il decorso dei termini scorre da quando tale notifica si perfeziona. Tre comportamenti alternativi che sarebbero stati validi. L’appellante aveva tre modi per evitare l’improcedibilità assoluta non costituirsi in giudizio, far dichiarare l’appello improcedibile e poi riassumere la causa non rinnovare la notifica e costituirsi nei termini della prima, per poi eventualmente rinnovarla dopo la costituzione oppure rinnovarla ma costituendosi ugualmente nei 10 giorni seguenti la prima. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso, confermando l’improcedibilità dell’appello.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 febbraio 15 marzo 2013, n. 6654 Presidente Vitrone Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo Con citazione notificata il 30/3/1998, G.M. , premesso che L.G.A. deteneva in locazione una bottega di sua proprietà e non aveva corrisposto varie mensilità di canone, le intimava sfratto per morosità e la conveniva davanti al Tribunale di Messina, sezione di Taormina, per la convalida. La convenuta si costituiva e contestava la domanda. Disattesa l'istanza di convalida, venivano disposti il cambiamento del rito e la chiamata in causa della subconduttrice The Gift Shop s.a.s., che deteneva l'immobile, che a sua volta si costituiva. Il Tribunale, con sentenza n. 137 del 2002, accoglieva la domanda di risoluzione e ordinava il rilascio. Con successiva citazione notificata, rispettivamente, il 3 e l'11 dicembre 2003, la L.G. e la società subconduttrice proponevano appello avverso tale decisione. L'appellata si costituiva ed eccepiva l’improcedibilità dell'impugnazione, e la contestava nel merito. La Corte d'appello di Messina, con sentenza in data 28 settembre 2006-9 ottobre 2006, ha dichiarato improcedibile appello, compensando tra le parti le spese del grado di giudizio. La Corte del merito ha rilevato che il primo atto d'appello era stato notificato all'appellata presso il procuratore costituito, a mezzo del servizio postale la raccomandata era stata spedita il 3 dicembre 2003 ed il relativo plico ritirato presso l'ufficio postale il 6 dicembre 2003 gli appellanti, ritenendo che detta notifica fosse nulla in funzione della persona che aveva provveduto al ritiro, avevano rinnovato spontaneamente la notifica, che veniva effettuata in data 11 dicembre 2003 a mani del procuratore costituito la costituzione in giudizio degli appellanti era avvenuta in data 19 dicembre 2003 ed in quell'occasione era stata depositata la copia dell'atto di citazione recante sul retro entrambe le relate di notifica. Ciò posto, la corte d'appello ha rilevato che nel caso di specie la costituzione doveva ritenersi tardiva ex art. 348 c.p.c. rispetto alla notifica del primo atto di citazione, ma tempestiva rispetto alla notifica del secondo. La Corte del merito ha rilevato che la rinnovazione della notificazione non valeva a spostare il termine di costituzione, avendo la sola funzione di rimuovere un vizio dell'impugnazione già proposta, tant'è che la rinnovazione opera ex tunc, né gli appellanti potevano avvalersi della disposizione eccezionale di cui all'art. 358 c.p.c. dalla statuizione che l'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere proposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge, si desume a contrario che se l'inammissibilità o l'improcedibilità non sono state dichiarate, la riproposizione è consentita ove non sia scaduto il termine per appellare. Nella specie però l'impugnazione, al momento in cui era stata rinnovata la notifica, non era né improcedibile né inammissibile, ma eventualmente affetta da vizio di notifica, come tale sanabile attraverso la costituzione della controparte ovvero attraverso la rinnovazione della notifica. Errato infine è stato ritenuto il presupposto di fatto che aveva indotto le appellanti alla rinnovazione della prima notifica, da ritenersi valida in quanto conforme alle prescrizioni dell'art. 330, 1 comma c.p.c., trattandosi di notifica a mezzo servizio postale a cui non è applicabile l'art. 139 c.p.c., ma l'art. 8 della l. 390 del 1982, che non richiede specifiche qualifiche personali dell'incaricato al ritiro. Ricorrono avverso detta pronuncia L.G.A. e la società The Gift Shop, sulla base di due motivi. G.M. ha depositato controricorso. La G. ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione 1.1.- Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 160, 330, 1 comma c.p.c., 7 e 8 l. 890 del 1982, 165 e 359 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c Secondo le ricorrenti, la Corte del merito ha erroneamente ritenuto la nullità della prima notifica, prendendo in considerazione gli artt. 139 c.p.c. e 8 l. 890 del 1982, mentre la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 330, 1 comma c.p.c., che richiama l'art. 170 c.p.c., presso il procuratore costituito, e sono stati violati gli artt. 7 e 8 della 1.890 con riferimento alla persona abilitata al ritiro del piego postale, contenente l'atto, da cui la nullità della notificazione ai sensi dell'art. 160 c.p.c L'atto d'appello è stato iscritto a ruolo tempestivamente non appena avuta la disponibilità dell'originale. 1.2.- Con il secondo motivo, le ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 165, 168, 359 e 307 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c Anche a ritenersi la prima notificazione rituale, la Corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare l'improcedibilità dell'appello, dato che l'atto d'appello notificato a mezzo posta non è stato iscritto ai sensi dell'art. 168 c.p.c. né da parte appellante né da parte appellata, così verificandosi l’ipotesi prevista dall'art. 307, 1 comma c.p.c., a tenore del quale se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si sia costituita, il processo deve essere riassunto nel termine perentorio di un anno, altrimenti si estingue. 2.1. I due motivi del ricorso, da valutarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono infondati. Le doglianze, pur prospettate anche sotto il profilo dei vizi motivazionali sono soltanto censure di vizi ex art. 360 n. 3 c.p.c. e comunque, ove si trattasse di vizi ex art. 360 n. 5 c.p.c., le censure sarebbero inammissibili, per carenza del momento di sintesi,omologo del quesito di diritto . Ciò posto, si deve rilevare che la Corte del merito ha reso corretta applicazione delle norme in materia di notificazione dell'impugnazione, effettuata alla stregua dell'art. 8 della l. 890 del 1982, commi 2 e 5, né si vede come avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 7, concernente la diversa ipotesi della consegna del plico notificato, che nel caso non si è pacificamente realizzata. Ai sensi del secondo comma dell'art. 8 l. 890/1982, l'agente postale che non possa recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario o di altro soggetto abilitato a ricevere la consegna, deve depositare il piego nello stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna e del tentativo di notifica e del successivo deposito presso l'ufficio postale deve essere data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata A/R, contenente tra l'altro anche l'invito al destinatario a ritirare il piego il comma quinto prevede che durante la permanenza del plico presso l'ufficio postale, il destinatario o un suo incaricato ne possono curare il ritiro e di tale ritiro l'ufficio postale ne fa dichiarazione sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o del suo incaricato, è subito spedito all'emittente in raccomandazione. E tale ipotesi si è verificata nella specie. Difatti il 6 dicembre 2003 il plico veniva ritirato dal signor Ge.Ma. incaricato al ritiro. L'interpretazione data dalla Corte del merito è conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa dell'assenza del destinatario non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con l’indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna così Cass. 14606/2005 . Non spiega alcun effetto, a riguardo, il riferimento delle ricorrenti alla circostanza di avere provveduto ad iscrivere la causa a ruolo, non appena avuta la disponibilità dell'originale, secondo la giurisprudenza anteriore - alla pronuncia Corte cost. 28/2004, atteso che detta pronuncia è stata preceduta dalla sentenza 477/2002 e che, come affermato nella pronuncia 5967/2005, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito delle pronunzie n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, pur restando fermo in ogni caso per il destinatario il principio che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio nei suoi confronti e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbono comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti. Quanto alla prospettazione delle ricorrenti di avere, con la seconda notificazione, provveduto alla riassunzione della causa, così provvedendo all'iscrizione a ruolo tempestivamente, entro il termine ex art. 165 c.p.c., richiamato dall'art. 359 c.p.c., va rilevato che correttamente la Corte del merito ha ritenuto che la rinnovazione della notificazione non costituisce nuova impugnazione, ma ha solo la funzione di rimuovere un vizio attinente all'impugnazione già proposta. In ogni caso, sulla specifica prospettazione avanzata dalle ricorrenti, questa Corte si è già espressa in senso contrario, rilevando che ai sensi dell'art. 348, 1 comma, c.p.c., nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - il quale ha apportato una radicale modifica alla disciplina dell'istituto dell'improcedibilità dell'appello, nel quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella del 1990 -, la mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato, e quindi anche se tale parte non si sia costituita nei termini prescritti, senza che pertanto possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'art. 307, 1 comma, c.p.c., richiamato dall'art. 171 del codice medesimo in tal senso, le pronunce 6782/04 e 6392/04 . In definitiva, come efficacemente evidenziato dalla Corte del merito, che si è anche fatta carico della possibilità di fare ricorso all'art. 358 c.p.c., escludendola con argomentazione dalle ricorrenti non censurata, alle appellanti si presentavano tre possibili alternative, tutte corrette costituirsi in termini rispetto alla prima notifica, attendere l'udienza di prima comparizione e, in caso di mancata costituzione dell'appellata, chiedere l'autorizzazione alla rinotifica provvedere spontaneamente alla rinnovazione della notificazione, costituendosi però entro 10 giorni dalla notifica ritenuta invalida non costituirsi in giudizio e, una volta divenuto l'appello improcedibile ex art. 348 c.p.c., riproporlo ex novo avvalendosi del disposto di cui all'art. 358 c.p.c 3.1.- Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna le ricorrenti al pagamento delle competenze, liquidate in Euro 3000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.