Verifiche periodiche: il Ministero chiarisce alcuni aspetti applicativi

A seguito delle numerose richieste di chiarimento in ordine all’applicazione del D.M. 11 aprile 2011, disciplinante l’effettuazione delle verifiche periodiche nei luoghi di lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare numero 9 del 5 marzo 2013, ha fornito alcune opportune precisazioni.

I modelli. I soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati devono adottare i modelli di «scheda tecnica» e di «verbale di verifica periodica», sui quali i responsabili ex articolo 71, comma 13, D. Lgs. numero 81/2008, sono tenuti a riportare l’intestazione dell’ente e del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica, attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente. Gli adempimenti del datore. Come previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto citato, il datore che decida di affidare la verifica periodica a un soggetto abilitato, trascorsi i termini previsti dalla data di richiesta, deve comunicare nel più breve possibile al soggetto titolare della funzione il nominativo della persona individuata. Le specifiche attrezzature considerate. Il provvedimento esamina poi le specifiche tecniche inerenti alle varie attrezzature oggetto di verifiche, tra le quali argani installati su aerogeneratori, loader aeroportuali cargo loader , macchinari per la raccolta dei rifiuti, carrelli elevatori a forche muletti . IVA e tariffe. In base a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il parere del 14 novembre 2012, il Ministero ricorda che le attività di controllo periodico, svolte ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 dai soggetti titolari della funzione o dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA. Infine, il provvedimento ribadisce che le tariffe per le verifiche periodiche stabilite nel decreto dirigenziale 23 novembre 2012 sono omnicomprensive di tutte le spese, essendo escluse solo le imposte.

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