Attività professionale svolta non correttamente: addebito troppo generico. Niente censura per il notaio

Al notaio non può essere genericamente contestato di svolgere la professione in modo incompetente e scorretto, senza specificare più approfonditamente le contestazioni.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2145 del 31 gennaio 2014. Il fatto. La Corte d’Appello di Bologna accoglieva il reclamo di un notaio contro la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina dell’Emilia Romagna che lo aveva ritenuto responsabile della violazione del dovere di correttezza e competenza nell’applicazione della legge in ogni manifestazione dell’attività professionale art. 147 della legge notarile . La contestazione, avente ad oggetto la ripetuta violazione dei principi contenuti nel codice deontologico, sarebbe stata troppo generica per fondare l’incolpazione, tanto più che non sussisteva neppure compromissione del decoro e del prestigio della classe notarile. Per la cassazione di tale sentenza, ricorre il Consiglio Notarile di Bologna. Non specificità dei comportamenti addebitati. Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto affermato dai giudici di secondo grado, la compromissione del decoro e del prestigio professionale non è condizione della punibilità della condotta relativa alla violazione non occasionale delle norme deontologiche, in quanto si tratterebbe di due diverse fattispecie. La censura è priva di fondamento, risolvendosi sostanzialmente in una critica al percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, la quale avrebbe posto in luce la non specificità dei comportamenti addebitati al notaio. Essa non ha ravvisato uno specifico e individuato accadimento ma un modo troppo spesso manchevole di svolgere la professione e, dunque, un rimprovero del tenore complessivo della condotta professionale tenuta dal notaio. Sulla base di questi motivi, in presenza di contestazioni non specifiche, il ricorso non può che essere respinto.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 – 31 gennaio 2014, n. 2145 Presidente Rovelli – Relatore San Giorgio Ritenuto in fatto 1. - La Corte d'appello di Bologna, con sentenza depositata il 3 novembre 2011, accolse il reclamo proposto dal notaio M.L. contro la decisione pronunciata in data 20 aprile 2010 dalla Commissione amministrativa regionale di Disciplina dell'Emilia-Romagna su iniziativa del Consiglio Notarile di Bologna, che aveva ritenuto il professionista responsabile della incolpazione di cui alla lettera b dell'art. 147 della legge notarile, irrogandogli la sanzione della censura, per la ritenuta violazione del dovere di svolgere con correttezza e competenza la funzione di applicazione della legge in ogni manifestazione dell'attività professionale, come disposto dall'art. 1, comma secondo, dei Principi di Deontologia Notarile elaborati dal Consiglio Nazionale del Notariato, richiamati dalla citata lettera b dell'art. 147 Legge Notarile. La relativa contestazione era scaturita dal verbale di ispezione nei confronti del notaio per il biennio 2007-2008, trasmesso dall'Archivio Notarile con richiesta di avvio di altro procedimento disciplinare alla competente Commissione, che, già in data 2 febbraio 2010, aveva dichiarato il Dott. M. responsabile degli addebiti contestati in merito al rilascio di copie esecutive, alla conservazione e redazione di atti, a verbalizzazioni societarie, ad atti provenienti dall'estero, a clausole compromissorie societarie, alla percezione di onorari con decisione impugnata dall'interessato e parzialmente riformata dalla Corte d'appello. Con riguardo all'addebito oggetto del presente procedimento, la Corte di merito, premesso che non sussisteva violazione del principio del ne bis in idem , in quanto il fatto contestato al notaio era diverso rispetto a quello contestato allo stesso nel precedente procedimento disciplinare, pur se le diverse condotte addebitate scaturivano da un identico verbale ispettivo - in quanto il notaio avrebbe violato, attraverso le singole condotte precedentemente addebitategli e scaturenti dal predetto verbale, anche le regole di condotta poste a presidio di interessi coinvolgenti la vita pubblica e privata -, osservò che i singoli rilievi per i quali il notaio era già stato sottoposto a procedimento disciplinare non potevano integrare anche la nuova violazione contestata, per essere già stati contestati, esaminati e censurati. Secondo la Corte di merito, da un lato, la incolpazione di cui si tratta era diversa rispetto ai singoli rilievi oggetto del precedente procedimento disciplinare dall'altro, essa era già stata oggetto di valutazione, con irrogazione di sanzione disciplinare. La nuova contestazione, avente ad oggetto la ripetuta violazione dei principi contenuti nel codice deontologico, sarebbe stata troppo generica per fondare la incolpazione di cui alla lettera b dell'art. 147 Legge Notarile, tanto più che la stessa Commissione aveva escluso la violazione della lettera a dello stesso art. 147 sotto il profilo della compromissione del decoro e del prestigio della classe notarile. 2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Consiglio Notarile di Bologna sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il notaio M. , che propone altresì ricorso incidentale condizionato. Considerato in diritto 1. - Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell'art. 147 della Legge Notarile nella formulazione risultante dalle modifiche di cui al D.lgs. n. 249 del 2006. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che la compromissione del decoro e del prestigio professionale lettera a dell'invocato art. 147 sia condizione anche della punibilità della condotta di cui alla lettera b violazione non occasionale delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio Nazionale del Notariato , laddove si tratterebbe di due diverse fattispecie. 2. - La censura è priva di fondamento. Essa, al di là della formulazione di cui alla epigrafe, si risolve sostanzialmente in una critica al percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito. Del resto, a ben vedere, il baricentro della statuizione impugnata consiste non tanto nell'inscindibile legame, affermato dal giudice di secondo grado, e contestato dal ricorrente, tra le due fattispecie di cui alle lettere a e b dell'art. 147 della Legge Notarile, quanto, piuttosto, nel rilievo - seguito alla considerazione della esclusione, già ritenuta dalla Commissione amministrativa di Disciplina, della configurabilità della fattispecie di cui alla lettera a per avere le reiterate condotte contestate al notaio esplicato i loro effetti esclusivamente entro il circoscritto ambito notarile - della non rinvenibilità nel comportamento del notaio neanche della ipotesi sub b dello stesso art. 147, avuto riguardo alla genericità della contestazione. A tal riguardo la Corte territoriale ha posto in luce la non specificità dei comportamenti addebitati al notaio M. . Ed ha richiamato in proposito alcune affermazioni contenute nella richiesta di promovimento dell'azione disciplinare, là dove si fa riferimento alla non ravvisabilità di uno specifico ed individuato accadimento”, ma di un modo troppo spesso manchevole di svolgere la professione”, ed ancora si sottolinea che oggetto del presente atto non sono i singoli rilievi ispettivi formulati nella seduta del 2 febbraio 2010, ma il tenore complessivo della condotta professionale tenuta dal notaio ”. Congruamente motivato risulta, dunque, l'apprezzamento della Corte di merito in ordine alla mancanza di specificità delle contestazioni. 3. - Le esposte considerazioni danno conto altresì del rigetto del terzo motivo del ricorso principale, con il quale si lamenta appunto la omessa o insufficiente motivazione in ordine all'affermazione svolta nella sentenza impugnata relativa alla mancanza di specificità della contestazione mossa al notaio. 4. - Con il secondo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla eccezione di violazione del principio ne bis in idem avanzata dal notaio. La Corte di merito, pur avendo escluso la violazione di detto principio, per essere la incolpazione oggetto del procedimento che ne occupa diversa rispetto a quelle contestate in precedenza, avrebbe poi contraddittoriamente affermato che i singoli rilievi per i quali il notaio è già stato giudicato non possono integrare anche la nuova violazione contestata. In tal modo, essa avrebbe di fatto accolto la eccezione del notaio. 5. - La doglianza non coglie nel segno. La Corte di merito ha, invero, rigettato la eccezione del notaio relativa alla pretesa violazione del principio ne bis in idem. La ragione della assoluzione del notaio dall'addebito non è stata individuata quindi nella esigenza di rispettare detto principio. Né potrebbe la censura risolversi nella mera richiesta di emenda del percorso argomentativo del giudice di merito. 6. Resta assorbito dal rigetto del ricorso principale l'esame di quello incidentale, condizionato. 7. - Conclusivamente, deve essere rigettato il ricorso principale, dichiarato assorbito quello incidentale. Avuto riguardo alla peculiarità della controversia e della particolare vicenda, sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.