L’impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato è situazione di fatto da valutarsi con riferimento al momento e alle circostanze in cui essa si prospetta all’ufficiale giudiziario. Non rileva che successivamente l’imputato abbia ricevuto delle raccomandate a tale indirizzo.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 10227, depositata il 5 marzo 2013. 12mila euro di ammenda per una costruzione abusiva. Un settantenne viene condannato a 20 giorni di arresto e a 12mila euro di ammenda per il reato di costruzione abusiva. La Corte d’Appello conferma la sentenza del Tribunale. Il condannato ricorre per cassazione, con tre motivi. Citazione al difensore ma il suo domicilio era valido! Ritiene innanzitutto che erroneamente la corte territoriale avrebbe rigettato la sua eccezione di nullità della notificazione della citazione in giudizio effettuata ex articolo 161, comma 4, c.p.p Tale norma prevede infatti che nel caso in cui sia impossibile la notificazione di un atto al domicilio dichiarato, «le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore». Sostiene il ricorrente che la notificazione si sarebbe dovuta fare normalmente, visto che la propria domiciliazione era effettiva, come comprovato dal fatto di aver ricevuto e ritirato delle raccomandate a tale indirizzo. L’impossibilità di ricezione deve essere valutata concretamente e sul momento. La Corte sottolinea che al momento della citazione l’imputato non era stato rinvenuto, essendo stato sfrattato il mese precedente. Condizione sufficiente per eseguire la notifica degli atti tramite consegna al difensore è «l’accertamento da parte dell’ufficiale giudiziario dell’avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo». E’ del tutto irrilevante che l’imputato abbia poi regolarmente ricevuto delle raccomandate a quell’indirizzo, poiché l’impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato «è situazione di fatto da valutarsi con riferimento al momento e alle circostanze in cui essa si prospetta all’ufficiale giudiziario». I difensori erano due. Il ricorrente ritiene poi che illegittimamente è stato rifiutato l’impedimento del difensore ad un’udienza in primo grado, poiché erroneamente sarebbe stato considerato assistito da due difensori. La Corte ritiene corretta la decisione del merito i difensori erano due e quindi non è stato provato l’impedimento assoluto di entrambi a partecipare all’udienza. Le opere erano innovative, non di mera manutenzione. Infine il condannato lamenta l’errata valutazione in merito ai lavori concretamente eseguiti. Propone in sede di legittimità la lettura, respinta nei gradi di merito, secondo cui l’opera da lui eseguita non sarebbe stata che un mero rinforzo delle travi, tale da non integrare il reato di costruzione abusiva. La Corte territoriale ha correttamente rilevato che «l’opera non è consistita in un semplice manutenzione ma in un vero proprio rifacimento, almeno parziale, con ampliamento della tettoia e diversa inclinazione delle spiovenze». Per questi motivi la Corte respinge il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 gennaio – 5 marzo 2013, numero 10227 Presidente Fiale – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28/02/2011 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli del 03/03/09 di condanna di I.G. alla pena di giorni venti di arresto ed Euro 12.000 di ammenda per il reato di costruzione abusiva. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con un primo motivo lamenta violazione di legge deducendo che la Corte ha rigettato l'eccezione di nullità della citazione effettuata ex articolo 161 comma 4 c.p.p. nonostante l'effettiva domiciliazione in via del ove l'imputato, come comprovato anche nel giudizio di appello, aveva ricevuto raccomandate poi ritirate. Con un secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per illegittimo diniego di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore la Corte territoriale ha illegittimamente ritenuto che l'imputato fosse assistito da due difensori. Con un terzo motivo lamenta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per prescrizione l'opera sarebbe infatti risalente al 1999 ed il mero rinforzo delle travi non può essere considerato idoneo ad integrare il reato contestato. Considerato in diritto 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente rilevato, ciò risultando anche dall'esame degli atti consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del motivo, che dalle attestazioni dell'ufficiale giudiziario, recatosi in via omissis luogo ove l'imputato aveva dichiarato domicilio in data omissis vedi foglio 13 per procedere alla notifica del decreto di citazione a giudizio, I. non era stato rinvenuto, essendo stato sfrattato circa un mese prima, tanto essendo sufficiente per legittimare il ricorso alla procedura di notifica ex articolo 161, comma 4, c.p.p. nelle mani del difensore di fiducia. Infatti, come già chiarito da questa Corte, la disposizione di cui all'articolo 161,comma 4 c.p.p., che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore nel caso in cui risulti l'impossibilità della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato, richiede, quale condizione sufficiente l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo cfr. Sez. 1, numero 1167 del 24/10/2005, Manna, Rv. 233172 Sez. 2, numero 48349 del 07/12/2011, Martini, Rv. 253059 . Né è rilevante che, come asserito dal ricorrente, successivamente l'imputato abbia ricevuto raccomandate nel medesimo luogo infatti, l'impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato è situazione di fatto da valutarsi con riferimento al momento e alle circostanze in cui essa si prospetta all'ufficiale giudiziario. In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale l'ufficiale giudiziario aveva appreso dai vicini di casa dell'imputato del suo allontanamento in altra zona della città individuata solo genericamente, ha precisato che non rileva la circostanza che, successivamente alla consegna al difensore per impossibilità della prima notifica al domicilio eletto, le ulteriori notifiche siano state bene eseguite all'originario domicilio Sez. 3, numero 35048 del 08/07/2010, Benfratelli, Rv. 248335 . 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudice di primo grado, nel rigettare, con l'ordinanza del 28/10/2008, l'istanza di rinvio dell'udienza, ha rilevato, adeguandosi ai principi affermati da questa Corte, che, nel procedimento rappresentante motivo del contestuale impegno professionale, l'Avv. Gianzi era difensore insieme ad altro legale, da ciò discendendo la mancanza della prova di un impedimento assoluto nel procedimento de quo, e ha inoltre osservato non essere stato specificato perché l'Avv. Latagliata fosse unicamente stata incaricata di sostituire il patrono nel recapitare l'istanza di rinvio e non anche nel compito difensivo integrale. Va infatti ribadito che nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'articolo 102 e. p. p. Sez. U. numero 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244109 . 5. Il terzo motivo di ricorso è generico. In presenza di contestazione che ha individuato la data di consumazione del fatto nel 30/10/2006, il ricorrente si è limitato, a fronte della argomentazione della Corte territoriale secondo cui, come ammesso dall'imputato, l'opera non è consistita in semplice manutenzione ma in vero e proprio rifacimento, almeno parziale, con ampliamento della tettoia e diversa inclinazione delle spiovenze, a riproporre nuovamente l'assunto di un avvenuto mero rinforzo delle travi, senza confrontarsi, quindi, con detta specifica argomentazione. 6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilità, ivi compresa l'estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto di impugnazione per tutte, Sez. U., numero 32 del 22/11/2000, De Luca . 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'articolo 616 c.p.p P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.