Quando è stato commesso il reato? La difesa deve sapere il giorno

L’individuazione del giorno in cui è avvenuto il fatto contestato consente all’imputato di articolare tutti i mezzi istruttori idonei a provare i suoi assunti difensivi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 10217, depositata il 5 marzo 2013. Il caso. Un uomo veniva condannato, nei due gradi del giudizio di merito, a 5 anni di reclusione per aver commesso abuso sessuale in danno della figlia della propria convivente. L’individuazione del giorno in cui è avvenuto il fatto è importante Con il ricorso per cassazione, l’imputato sostiene l’insussistenza della propria responsabilità penale, in quanto le dichiarazioni della parte offesa, poste a fondamento della sentenza di condanna, erano da ritenersi «vaghe, contraddittorie e prive di idonei riscontri obiettivi», con particolare riferimento all’individuazione del giorno in cui si sarebbe consumato il reato. soprattutto ai fini della difesa dell’imputato. A parere della S.C., la sentenza impugnata è da annullare con rinvio, cosicché la Corte di appello possa procedere ad un nuovo esame della fattispecie, ritenendo rilevante l’individuazione del giorno in cui è avvenuto il fatto contestato, in modo da consentire all’imputato di «articolare tutti i mezzi istruttori idonei a provare i suoi assunti difensivi».

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 gennaio – 5 marzo 2013, numero 10217 Presidente Teresi – Relatore Gentile Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 16/04/2012 confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in data 23/03/2010, appellata da F S. , imputato del reato di cui agli articolo 609 bis e 609 ter cod. penumero - per aver commesso abuso sessuale in danno di A C. , minore degli anni 14 all'epoca dei fatti ossia il OMISSIS e figlia della convivente dell'imputato medesimo il tutto come contestato in atti - e condannato alla pena di anni cinque di reclusione. 2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606, lett. b ed e , cod. proc. penumero . 2.1. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva a che la decisione impugnata non era congruamente motivata in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato. La sentenza si fondava prevalentemente sulle dichiarazioni della parte offesa dichiarazioni vaghe, contraddittorie e prive di idonei riscontri obiettivi, con particolare riferimento all'individuazione del giorno in cui si sarebbe consumato il reato de quo b che andava concessa l'attenuante del fatto di lieve entità c che le attenuanti generiche dovevano essere ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, con conseguente riduzione della pena. Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. 1.1. È stato contestato a F S. il reato di cui agli articolo 609 bis, 609 ter, comma 1 numero 1, e 61 numero 11 cod. penumero per aver commesso abuso sessuale nei confronti di C.A. nata il omissis , minore degli anni 14, all'epoca dei fatti , figlia della propria convivente, P M. . La condotta abusiva - consistente in baci, palpeggiamenti libidinosi delle parti intime del corpo della minore, con intrusione di un dito nell'interno della vagina della stessa - è stata commessa, secondo la contestazione, il omissis . I giudici di merito, mediante argomentazioni esaustive, hanno accertato in modo idoneo il contesto ambientale in cui si è verificato il fatto attribuito all'imputato. C.A. era nata unitamente alla sorella Al. ed al fratello S. dall'unione coniugale dei propri genitori M C. e M.P. , che si erano separati dal C.A. , dopo aver vissuto un periodo di tempo con la madre, dall'età di otto anni circa ossia da quando frequentava la terza elementare era andata a convivere in . con il padre M C. , che a sua volta aveva iniziato una relazione more uxorio con P.A. con il quale già convivevano il fratello S. e la sorella Al. . La madre, P M. , a sua volta, aveva intrapreso una relazione more uxorio con F S. , l'attuale imputato che aveva già una propria figlia S.E. , con il quale era andato a convivere in località La minore A C. era rimasta legata affettivamente alla madre, per cui aveva chiesto di trascorrere parte delle vacanze estive del . con la M. , la quale unitamente al S. faceva parte di un complesso canoro che svolgeva serate musicali estive. La minore A. , pertanto, si era trasferita nell' omissis presso la nonna materna, L G. , che abitava in località ., distante circa 50 km. da ., residenza abituale della coppia S. - M. . L'episodio contestato al S. si era verificato durante una pausa di riposo tra una tourné musicale e l'altra, in cui la minore, prelevata dalla madre dalla casa della nonna, L G. , sita in . era stata condotta in ., ove abitava la coppia S. - M. vedi sentenza 1^ grado pagg. 1 - 15 sentenza 2^ grado pagg. 9 - 12 . 1.2. Parimenti, è stata accertata in modo esaustivo la idoneità a testimoniare e la credibilità soggettiva ed oggettiva della minore A C. vedi sentenza 1^ grado pagg. 19, 20 sentenza 2^ grado pagg. 9 -12 . 2. Tanto premesso sulla ricostruzione del contesto ambientale in cui si è verificata la vicenda in esame e sulla credibilità delle dichiarazioni rese dalla minore, si osserva che la decisione della Corte Territoriale si presenta carente nella individuazione del giorno in cui si è verificato l'episodio contestato al S. . 2.1. Il giudice di 1^ grado ha individuato con argomentazioni articolate come giorno in cui si è verificato la condotta de qua la data del omissis , ossia dopo il rientro della coppia S. - M. dalla tourné canora tenuta i giorni omissis vedi sentenza 1^ grado pagg. 22 - 25 . La Corte Territoriale, a sua volta, ha prospettato due ipotesi alternative, ossia a che il fatto in esame si era verificato nei giorni precedenti la tourné canora del omissis tesi fattuale ritenuta più probabile dalla Corte b oppure il giorno successivo al rientro dalla tourné, ossia il omissis come affermato dal Tribunale di Milano vedi sentenza 2^ grado pagg. 14 - 15 . Orbene tale tesi fattuale alternativa, prospettata dalla Corte Territoriale, rende insufficiente la motivazione della Corte Territoriale, perché non consente all'imputato di esercitare nella sua pienezza il suo diritto di difesa. Ai fini della difesa dell'imputato, invero, non è irrilevante che sia individuato con precisione - ove processualmente possibile - il giorno in cui sia avvenuto il fatto contestato, onde consentire all'imputato medesimo di articolare tutti i mezzi Istruttori idonei a provare i suoi assunti difensivi in relazione al fatto contestato. Al riguardo si rileva che non è sufficiente anche se ciò costituisce condizione necessaria , sotto il profilo logico/giuridico, accertare l'attendibilità soggettiva ed oggettiva delle dichiarazioni rese dalle persone offese come nella fattispecie per inferire come fatto certo, sotto il profilo della verità processuale, la condotta materiale attribuita all'imputato. Si rende necessario un nuovo esame della fattispecie de qua in ordine al punto sopra indicato. 3. Va annullata, nei termini come sopra precisati la sentenza della Corte di Appello di Milano del 16/04/2012, con rinvio ad altra sezione della predetta Corte di Appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.