Giornata dura da muratore? Prevedibile il colpo di sonno alla guida

Rimessa in discussione l’assoluzione decisa nei confronti di un uomo per un incidente stradale causato della guida della propria vettura. Per il Giudice di pace decisiva l’alta probabilità che il conducente non fosse cosciente. Ma resta necessario un approfondimento, anche tenendo presenti le condizioni del guidatore, compatibili che il fattaccio fosse legato a un fattore non imprevedibile.

Malore o colpo di sonno? Distinguo sottile, ma ciò che conta davvero è pesare’ le responsabilità per un incidente stradale. E all’interno di questo quadro anche la valutazione della decisione di mettersi alla guida dopo una faticosissima giornata di lavoro può risultare avere un valore fondamentale Cassazione, sentenza numero 9172/13, Quarta Sezione Penale, depositata oggi . Non cosciente. A finire sul banco degli imputati è un muratore, protagonista di un terribile incidente stradale egli, di ritorno da una giornata di lavoro, invadeva l’opposta corsia di marcia ed andava a collidere con un’altra vettura, proveniente dalla direzione opposta . Conseguenziale è la contestazione dell’accusa di lesioni personali colpose nei confronti della conducente dell’altra automobile. Ma tale contestazione non ha alcun fondamento, secondo il Giudice di pace, perché è alta la probabilità che l’uomo al momento del sinistro non fosse cosciente , e comunque non ci si può accertare se ciò fosse stato dovuto a colpo di sonno o a malore improvviso , e quindi ove si sia trattato di comportamento conseguente a malore improvviso, il fatto, comunque, si dovrebbe considerare come una accidentalità non conoscibile e neppure prevenibile con l’uso della comune prudenza e diligenza, e, in ogni caso, era assente la coscienza e volontà dell’uomo. Tutto ciò, peraltro, nonostante le osservazioni del Pubblico Ministero, secondo cui la colpa era consistita nel porsi alla guida del veicolo dopo una pesante giornata di lavoro sotto il sole senza verificare se avesse i requisiti psico-fisici necessari . Prevedibile. Ma è una prospettiva, quella adottata dal Giudice di pace, davvero solida? A porre qualche dubbio è il Procuratore della Repubblica, il quale contesta l’idea che la mera ipotizzabilità di un malore improvviso potesse valere ad escludere la responsabilità , soprattutto quando è plausibile che la perdita di controllo sia stata dovuta ad altro fattore non imprevedibile, come un improvviso colpo di sonno . Ma a rimettere tutto in discussione provvedono direttamente i giudici di Cassazione, che accolgono, difatti, il ricorso del Procuratore della Repubblica. Per i giudici, innanzitutto, bisogna ricordare che, in materia di circolazione stradale , il malore va collocato nell’ambito dei fattori incidenti sulla capacità di intendere e di volere e non in quello del caso fortuito . Ed è compito del giudice valutare la configurabilità o meno della capacità di intendere e di volere dell’uomo sotto accusa. Senza dimenticare, poi, che in tema di omicidio colposo, determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, qualora venga prospettata la tesi difensiva del malore improvviso, il giudice di merito può correttamente disattenderla in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile ad esempio, l’età e le condizioni psico-fisiche ed in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da altro fattore non imprevedibile, quale un improvviso colpo di sonno . Passando dalla teoria alla pratica, è evidente, nella vicenda in esame, che le circostanze di fatto , ossia l’essere stato l’uomo al termine di una giornata di lavoro da muratore, passata sotto il sole di agosto , non depongono univocamente per l’ipotesi del malore , anzi vi sono elementi compatibili con l’ipotesi del colpo di sonno . Per questo, il Giudice di pace avrebbe dovuto approfondire per fugare ogni dubbio , oppure propendere per la perdita di controllo del veicolo determinata da altro fattore non imprevedibile, appunto l’improvviso colpo di sonno e trarre le conseguenti decisioni . Esiste, quindi, a livello giudiziario, un cammino ancora da portare a termine. Per questo, la questione deve essere nuovamente affidata al Giudice di pace.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 26 febbraio 2013, n. 9172 Presidente Brusco Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. II Giudice di Pace di Lovere hia rnandato assolto S.S. dal reato di lesioni personali colpose commesse in danno di C.V Secondo la ricostruzione operata nella sede di merito, e non controversa, lo S. si trovava alla guida della propria autovettura e percorreva un tratto rettilineo della SS 42 del Tonale e della Mendola quando invadeva l’opposta corsia di marcia ed andava a collidere con l’autovettura condotta dalla C., proveniente dalla direzione opposta. Nel sinistro la donna riportava le menzionate lesioni. Ad avviso dei Giudice di pace, dal momento che il perito nominato dall’ufficio aveva concluso per l’alta probabilità che lo S. al momento dei sinistro non fosse cosciente, non potendo peraltro accertarsi se ciò fosse stato dovuto a colpo di sonno o a malore improvviso, a fronte delle osservazioni del p.m. per le quali la colpa dell’imputato era consistita nel porsi alla guida dei veicolo dopo una pesante giornata di lavoro sotto il sole senza verificare se avesse i requisiti psico-fisici necessari, ha ritenuto che ove si sia trattato di comportamento conseguente a malore improvviso il fatto, comunque, si dovrebbe considerare come una accidentalità non conoscibile e neppure prevenibile con l’uso della comune prudenza e diligenza e che in ogni caso era stata assente la coscienza e volontà dell’imputato. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, riportandosi, quanto ai motivi, alla motivazione redatta dalla persona offesa a sostegno dell’istanza avanzata ai sensi dell’art. 572, cod. proc. pen. Si censura la violazione di legge commessa dal Giudice di pace laddove ha ritenuto che la mera ipotizzabilità di un malore improvviso potesse valere ad escludere la responsabilità dell’imputato, richiamando al riguardo il principio espressa dal giudice di legittimità per il quale sono necessari elementi concreti capaci di rendere tale ipotesi plausibile, specie ove ricorrano altri elementi che inducano a ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata dovuta ad altro fattore non imprevedibile, come un improvviso colpo di sonno. Considerato in diritto 3. II ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 4. E’ opportuno ricordare che la giurisprudenza in materia di circolazione stradale colloca il malore nell’ambito dei fattori incidenti sulla capacità di intendere e di volere e non dei caso fortuito in tema di circolazione stradale e di responsabilità dei conducente di autoveicolo, il malore dello stesso che è uno scompenso prevalentemente collegato ad una situazione organica, ma che può anche essere espressione di una sindrome funzionale Cass. sez. un., sent. n. 12093/1980, P.M. in proc. Felloni , repentinamente ed improvvisamente insorto, è pur sempre una infermità, ovvero uno stato morboso, ancorché transitorio, ascrivibile alla previsione di cui all’art. 88 c.p. esso non incide sulla potenzialità intellettiva e volitiva dei soggetto, ma, con la perdita o il grave perturbamento della coscienza, spezza il collegamento tra il comportamento dei soggetto medesimo e le funzioni psichiche che allo stesso presiedono, determinando così movimenti o stati di inerzia corporei inconsapevoli ed automatici, cioè privi dei caratteri tipici della condotta, secondo lo scherma dell’art. 42 c.p. Cass. sez. un. citata . Il malore improvviso, quindi, non è ascrivibile alla categoria del caso fortuito, di cui all’art. 45 cod. pen., giacché questo - descrivendo una fattispecie in cui l’uomo, psicologicamente, non risponde per l’intervento del fattore causale imprevedibile - presuppone pur sempre un’azione umana cosciente e volontaria, mentre il malore improvviso esclude tali connotazioni di coscienza e volontarietà, non realizzando così quelle condizioni minime che l’art. 42 cod. pen. richiede perché un fatto umano, astrattamente costitutivo di reato, divenga penalmente rilevante. Ne consegue che una volta dedotta la circostanza, il giudice deve valutare la configurabilità o meno della capacità di intendere e di volere dell’imputato che la eccepisce. Sul piano della distribuzione degli oneri probatori, questa Corte ha da tempo un orientamento univoco in tema di reati colposi conseguenti ad incidenti stradali, non è sufficiente che vengano formulate delle ipotesi circa le cause della perdita di controllo del veicolo perché il giudice sia tenuto a svolgere accertamenti complessi sulle effettive condizioni fisio-psichiche dell’imputato al momento del fatto e sullo stato di efficienza del veicolo. In mancanza di allegazione di elementi precisi e specifici e in presenza di risultanze inequivoche confortanti la colpevolezza, deve presumersi che la condotta del soggetto, normalmente capace, sia riferibile ad un’azione cosciente e volontaria e, quindi, liberamente determinata Cass. sez. 4, sent. n. 12149 del 12/06/1991, Esposti, Rv. 188689 . In altra decisione si è ulteriormente precisato che in tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, qualora venga prospettata dall’imputato la tesi difensiva del malore improvviso - - il giudice di merito può correttamente disattenderla in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile ad esempio l’età e le condizioni psicofisiche dell’imputato ed in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da altro fattore non imprevedibile,, quale un improvviso colpo di sonno Cass. sez. 4, sent. n. 41097 del 30.10.2001, Bonanno, rv. 220859 l’orientamento è stato ribadito da Cass. sez. 4, sent. n. 32931 del 20/05/2004, Oddo, rv. 229082 . 5. II Giudice di pace non ha fatto corretto governo dei principi appena ricordati. Le circostanze di fatto prese in esame - l’essere stato lo S. al termine di una giornata di lavoro da muratore passata sotto il sole di agosto - non depongono univocamente per l’ipotesi dei malore, che peraltro nella motivazione delle sentenza impugnata non viene investigata alla luce di quanto manifestato dalla S. subito dopo il sinistro. Mancando tale univocità, ed essendo gli indici evidenziati dal decidente compatibili con l’ipotesi dei colpo di sonno, il Giudice di pace avrebbe dovuto approfondire l’accertamento istruttorio onde fugare ogni dubbio al riguardo oppure prendere atto della ricorrenza di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo fosse stata determinata da altro fattore non imprevedibile, appunto l’improvviso colpo di sonno e pervenire alle conseguenti decisioni. 6. Si impone pertanto l’accoglimento dei ricorso e di conseguenza l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Lovere, che dovrà uniformarsi ai principi qui richiarnati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ai Giudice di pace di Lovere.