Quali sono i limiti entro i quali è consentita una sentenza di non luogo a procedere?

Il GUP ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato, ma in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione, in quanto il criterio di valutazione al quale egli deve attenersi non è, per l’appunto, l’innocenza dell’imputato, ma l’inutilità del dibattimento.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 51904 del 30 dicembre 2013. Il caso. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ferrara, in sede di udienza preliminare, pronunciava sentenza di proscioglimento nei confronti di D.R. e M.C., entrambi Carabinieri, rispettivamente imputati dei reati di cui agli articolo 479, 476, 595 c.p. il primo, e 624 bis c.p. il secondo, tutte ipotesi delittuose commesse, secondo la prospettazione accusatoria, ai danni della persona offesa R.M., anch’essa appartenente all’Arma dei Carabinieri. In particolare, la vicenda ruota attorno ad una lite intercorsa tra l’imputato M.C. e la di lui moglie, ovvero la stessa persona offesa R.M., nell’alveo della quale l’altro imputato D.R. è risultato essere testimone. Avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari la p.o. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo tre differenti motivi di gravame in primis, e con precipuo riferimento alla pronuncia afferente la posizione dell’imputato D.R., violazione di legge relativamente ai criteri di valutazione della prova caratterizzata, secondo la ricorrente, dalla sussistenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. In secundis, e con riguardo alla pronuncia di proscioglimento emessa in favore dell’imputato M.C., violazione di legge relativamente alla decisione di escludere, in capo al soggetto agente, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’articolo 624 bis c.p. Infine, e più genericamente, con il terzo motivo la ricorrente lamenta la manifesta illogicità, la contraddittorietà e l’omessa motivazione del provvedimento impugnato. Sentenza di non luogo a procedere il criterio di valutazione non è l’innocenza dell’imputato ma l’inutilità del dibattimento. La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, nel ritenere fondato il ricorso della persona offesa, ha avuto modo di ribadire quello che ormai rappresenta un principio più che consolidato nella giurisprudenza di legittimità afferente l’udienza preliminare e la sentenza di proscioglimento. Più specificamente, i Supremi Giudici hanno chiarito come il Giudice dell’Udienza Preliminare è legittimato a pronunciare una sentenza di non luogo a procedere solo nel caso in cui non esista, neppure astrattamente, la possibilità che il dibattimento possa condurre ad un esito differente del processo altrimenti detto, il criterio di valutazione al quale il Giudice di merito deve ad substantiam attenersi non è l’innocenza dell’imputato ma, a contrario, l’inutilità del dibattimento. In effetti, precisa la Corte Regolatrice, non è assolutamente richiesto al GUP un giudizio prognostico sulla cui scorta ricavare una valutazione di innocenza dell’imputato quanto, semmai, una mera valutazione di assoluta inutilità o meno del dibattimento. Solo allorquando la disamina degli elementi probatori disponibili conduca ad un giudizio di oggettiva ed inequivocabile superfluità del dibattimento, il Giudice sarà legittimato ad emettere sentenza di non luogo a procedere mentre, laddove la valutazione degli elementi di prova faccia concretamente ipotizzare una possibile conclusione del dibattimento diversa rispetto al proscioglimento preliminare, in tal caso il GUP dovrà disporre il rinvio a giudizio. Il dolo nel reato di furto in abitazione e furto con strappo. L’imputato M.C. era accusato di essersi impadronito con violenza del telefono cellulare della persona offesa R.M., al precipuo fine di controllare i messaggi di testo ed il traffico telefonico in entrata ed in uscita. Il Giudice dell’Udienza Preliminare aveva ritenuto di prosciogliere l’imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, ravvisando l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato de quo. La ricorrente lamentava che il dolo del soggetto agente doveva necessariamente risultare integrato dalla chiara finalità dell’imputato di ricavare dalla sua condotta un’utilità diretta e non mediata, consistente nel controllo dei messaggi e del traffico telefonico memorizzati nel sistema operativo del cellulare sottratto. Orbene, la Suprema Corte ha ritenuto fondate le argomentazioni della ricorrente, statuendo come nel reato di furto, ai fini della configurabilità del dolo specifico, il profitto può consistere in una qualunque utilità o vantaggio, non necessariamente di natura patrimoniale. In effetti, chiariscono i Supremi Giudici, per giurisprudenza di legittimità ormai più che consolidata, ai fini della integrazione dell’elemento soggettivo è sufficiente che il soggetto attivo del reato abbia agito per il soddisfacimento di un qualsiasi interesse anche solo psichico, impossessandosi, con coscienza e volontà, della cosa mobile altrui.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 luglio - 30 dicembre 2013, numero 51904 Presidente Zecca – Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 29.11.2011 in sede di udienza preliminare, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ferrara dichiarava non doversi procedere nei confronti di D.M.R. , imputato dei reati di cui agli articolo 479 e 476 595, co. 2, c.p., e di M.C. , imputato del reato di cui all'articolo 624 bis, c.p., con la formula, rispettivamente, perché i fatti non sussistono e perché il fatto non costituisce reato. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso, a mezzo del suo difensore, la persona offesa R.M.C. , appartenente, al pari degli imputati, all'Arma dei Carabinieri, costituita parte civile, articolando tre motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, con riferimento alla pronuncia riguardante la posizione del D.M. , violazione di legge in relazione agli articolo 24 e 111, Cost. 192, 197, 210, 351 e 371, c.p.p. e, testualmente, inosservanza dei criteri di valutazione della prova esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti . In particolare la ricorrente contesta l'assunto del giudice di merito, secondo cui, essendo la R. indagata di reato connesso in quanto la prova del reato attribuito al D.M. influisce sulla prova del reato attribuito alla R. nel procedimento numero 6499/10 RGNR ove la testimonianza del carabiniere D.M. rappresenta un riscontro alla denuncia di M. nei confronti della moglie , l'accusa a carico del D.M. abbisogna di riscontri ai sensi dell'articolo 192, co. 4, c.p.p. , che, tuttavia, difettano. Evidenzia, infatti, la ricorrente, da un lato che nel procedimento numero 6499/10 RGNR, in cui la R. risulta tratta a giudizio per il delitto di minaccia con uso di armi, posta in essere in danno del marito M.C. , con cui pende una causa di separazione giudiziale, consumato nella seconda settimana del mese di ottobre 2010, l'appuntato dei CC. D.M.R. , per il quale il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per i reati di falso e diffamazione in danno della R. , con riferimento alla relazione di servizio da lui redatta in ordine ai fatti avvenuti presso la stazione dei CC. di S. OMISSIS il 15 novembre 2010, non figura in alcuna delle liste testimoniali depositate dalle parti, né risulta avere assistito all'episodio dall'altro che nel caso in esame non sussiste nessuna delle ipotesi di connessione, ai sensi dell'articolo 12, c.p.p., o di collegamento, ai sensi dell'articolo 371, co. 2, lett. b , c.p.p., per cui la R. assume, nell'ambito del procedimento a carico del D.M. , per fatti che sono oggetti va mente diversi e temporalmente successivi all'episodio della minaccia in danno del marito, di cui la ricorrente è chiamata a rispondere, la posizione di un normale testimone, le cui dichiarazioni non necessitano di riscontri esterni. La ricorrente contesta, comunque, anche le valutazioni effettuate dal giudice per le indagini preliminari sulla inidoneità a fungere da riscontro del sopralluogo effettuato dal pubblico ministero nella caserma in cui il D.M. avrebbe sentito la R. pronunciare all'indirizzo del M. la frase scopati tua madre , riferendone ai suoi superiori nella relazione di servizio, considerandola tale da integrare la violazione dell'articolo 732, codice di disciplina militare, e sulla presenza di un riscontro negativo alle accuse della persona offesa, rappresentato dalla circostanza che in sede di sommarie informazioni testimoniali, la L. , madre della R. , aveva riferito che la frase scopati tua madre era propria del linguaggio della figlia, avendo avvertito una telefonata fatta da quest'ultima al marito, al quale era stata rivolta tale frase. Secondo la R. , infatti, sussistono una serie di elementi, specificamente indicati nei motivi di ricorso, che rendono evidente come la celebrazione del dibattimento non sia affatto inutile, rilevando, con specifico riferimento alle circostanze indicate dal giudice per le indagini preliminari, che la L. non ha mai dichiarato che la figlia utilizzasse abitualmente l'espressione scopati tua madre , ma solo di avere appreso direttamente dalla figlia, quindi non di avere avvertito una telefonata tra quest'ultima ed il coniuge, come affermato dal giudice procedente, che la ricorrente aveva proferito tale espressione nel corso di una conversazione telefonica con il M. , come del resto affermato dalla stessa R. in sede di sommarie informazioni rese il 5.1.2001. Ne consegue che, avendo utilizzato l'espressione in parola una sola volta, l'affermazione secondo la quale essa appartenesse alle usuali modalità espressive della R. , rappresenta un deduzione operata dal giudice di merito, in assenza di qualsiasi elemento idoneo a supportarla, che non consente nemmeno di ritenere che la stessa espressione sia stata necessariamente utilizzata dalla R. nel colloquio avuto con il marito alla presenza del D.M. , espressione che, peraltro, la ricorrente nega di avere proferito. Il giudice delle indagini preliminari, inoltre, secondo la R. , ha trascurato una serie di elementi oggettivi, risultanti dagli atti del procedimento, che inficiano l'attendibilità del D.M. ed, in particolare 1 gli esiti del sopralluogo, che hanno evidenziato come dalla stanza del piantone, dove ad un certo punto il D.M. si ritirò, non era possibile vedere la parte dell'androne della caserma dove si svolse il colloquio tra i coniugi 2 l'esito del procedimento disciplinare a carico della R. , che si concluse senza l'irrogazione di alcuna sanzione nei suoi confronti 3 il contenuto degli sms che la ricorrente ed il M. si sono scambiati il 3.11.2010 4 l'evidente contraddizione tra quanto affermato dal D.M. , sia nella relazione di servizio, sia in sede di sommarie informazioni testimoniali rese il 10.2.2011, circa il momento di arrivo della R. in caserma alle ore 16.00 e quello di partenza ore 17.30 e quanto risulta dai tabulati del traffico telefonico relativo all'utenza mobile in uso alla R. , che alle ore 15.10 dello stesso giorno 15.11.2010 aveva agganciato la cella corrispondente alla zona in cui è situata la stazione dei CC. di OMISSIS ed alle 16.49 la cella che serve OMISSIS , comune in provincia di Ferrara, distante ventidue chilometri dalla suddetta stazione dell'Arma, senza dimenticare che sempre dai tabulati telefonici emerge che l'unico arco temporale in cui non vi sono telefonate tra la R. ed il M. è compatibile proprio con il periodo di tempo in cui avvenne l'incontro tra i coniugi riferito dalla ricorrente al P.M. e cioè dalle ore 15.00 alle ore 15.16 circa 5 quanto dichiarato dal F.V. in data 12.1.2001, sulla circostanza che, alle ore 14.45 del 15.11.2010 aveva contattato telefonicamente la R. , apprendendo che si stava recando in caserma, per ricevere, poi, da quest'ultima una telefonata alle ore 16.30, quando la donna aveva lasciato la stazione dei CC 6 la circostanza che il D.M. ed il M. riferiscono gli stessi orari di arrivo e di partenza della ricorrente, sconfessati sul punto dal contenuto dei tabulati telefonici, a riprova di un accordo tra i due per dichiarare il falso, come dimostrato anche dalla circostanza che il D.M. , sentito da due diversi pubblici ministeri nell'ambito dei procedimenti sorti a carico della R. e del M. , aveva reso dichiarazioni contraddittorie, affermando, in un caso di essere stato indotto dal M. a scrivere la relazione poi inviata ai suoi superiori, nell'altro negando questa circostanza, ragione per la quale è stato iscritto, unitamente al M. , nel registro degli indagati per il delitto di cui all'articolo 371 bis, c.p 4. Con il secondo motivo di ricorso, la R. lamenta violazione di legge in relazione agli articolo 101, co. 2, Cost. 624 bis, c.p. e 521, c.p.p., per avere il giudice per le indagini preliminari, in relazione alla posizione del M. , accusato di essersi impadronito, con violenza del telefono cellulare della moglie, al fine di controllare i messaggi ed il traffico telefonico, erroneamente escluso l'elemento soggettivo del reato di cui all'articolo 625 bis, c.p., senza considerare che tale elemento risulta integrato dalla finalità di ricavare dal bene asportato un'utilità diretta e non mediata, che non deve necessariamente rivestire carattere patrimoniale od economico, potendo essere integrata da qualsiasi tipo di interesse. Inoltre, sottolinea la ricorrente, il proscioglimento del M. non era uno sbocco obbligato per il giudice per le indagini preliminari quest'ultimo infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, anche in sede di udienza preliminare, ha il potere di procedere ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti per i quali è stata esercitata l'azione penale, per cui, nel caso in esame, ben avrebbe potuto, il giudice procedente, qualificare il fatto come rapina o violenza privata. 5. Con il terzo motivo di ricorso, infine, la R. censura il provvedimento impugnato, in relazione ai punti in precedenza indicati, sotto il diverso profilo della manifesta illogicità, della contraddittorietà e della omessa motivazione. 6. Con memoria depositata all'udienza del 5.7.2013, l'avv. Pagliuso, difensore di fiducia del M. illustrava le ragioni per cui il ricorso della R. va rigettato. 7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 8. Preliminarmente va rilevata la tardività del deposito della memoria dell'avv. Pagliuso. Nel caso di ricorso per Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice per le indagini preliminari all'esito dell'udienza preliminare, infatti, giusto l'espresso richiamo contenuto nell'articolo 428 co. 5, c.p.p., il giudizio di legittimità si svolge in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127 del codice di rito, che conferisce alle parti la facoltà di presentare in cancelleria memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza articolo 127, co. 2, c.p.p. , termine, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, previsto a pena di inammissibilità, con disposizione destinata a prevalere, in quanto speciale, sulla norma generale in tema di presentazione delle memorie di cui all'articolo 121, c.p.p. cfr. Cass., sez. I, 25.1.2012, numero 4793, C, rv. 251864 . Ne consegue che la memoria dell'avv. Pagliuso poteva e doveva essere presentata in cancelleria almeno cinque giorni prima della data di celebrazione dell'udienza del 5 luglio 2013, per cui il suo deposito avvenuto, come si è detto, alla suddetta udienza, non ne consente l'esame in questa sede. 9. Tanto premesso, non appare revocabile in dubbio che il giudice per le indagini preliminari non abbia fatto buon governo dei principi che presiedono l'epilogo decisorio dell'udienza preliminare rappresentato dalla pronuncia di una sentenza di proscioglimento. 9.1 Ed invero, nel pronunciare la sentenza di proscioglimento nei confronti del D.M. e del M. il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ferrara ha oltrepassato i limiti entro i quali è consentita l'adozione di una pronuncia ai sensi dell'articolo 425, c.p.p., come da tempo fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Il giudice dell'udienza preliminare, infatti, ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato, ma in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione, in quanto il criterio di valutazione al quale egli deve attenersi non è, per l'appunto, l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi di prova contraddittori od insufficienti cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 10/01/2012, numero 8912, S.A. e altro Cass., sez. VI, 12/01/2012, numero 10849, B.V. e altro Cass., sez. VI, 17/07/2012, numero 33921, rv. 253127 . In altri termini solo una valutazione di assoluta inutilità del dibattimento può legittimare una sentenza di non luogo a procedere ex articolo 425 c.p.p 9.2 Orbene nel caso in esame, non può certo parlarsi di assoluta inutilità del dibattimento. Ciò appare evidente ove si tenga conto, con particolare riferimento alla posizione del D.M. , che tutte le questioni prospettate dalla ricorrente sulla base di elementi di fatto, risultanti dall'attività svolta nel corso delle indagini preliminari, la maggior parte dei quali neppure presi in considerazione dal giudice procedente, questioni che appare superfluo ripetere, lasciano ipotizzare una possibile conclusione del dibattimento, diversa rispetto alla decisione assunta all'esito dell'udienza preliminare, evidenziandosi un netto contrasto tra diverse ricostruzione dei fatti per cui l'azione penale è stata esercitata nei confronti del D.M. , che solo l'approfondimento tipico della fase dibattimentale potrà risolvere nell'uno o nell'altro senso. Né va taciuto che, a prescindere dal pur rilevante tema dei riscontri alle dichiarazioni accusatorie della R. , di cui, a fronte delle puntuali critiche della ricorrente, troppo frettolosamente il giudice procedente ha negato l'esistenza, la motivazione dell'impugnata sentenza appare obiettivamente carente nella parte in cui si limita ad affermare che nel caso in esame troverebbe applicazione la disciplina di cui all'articolo 192, co. 4, c.p.p., in tema di valutazione della prova, senza spiegare realmente in che cosa consista il collegamento tra il reato per cui si procede nei confronti della ricorrente e quelli per cui si procede a carico del D.M. , vale a dire per quale motivo la testimonianza di quest'ultimo riguardo ai fatti avvenuti nella caserma dei CC. il 15 novembre 2010 rappresenti un riscontro alla denuncia presentata dal M. nei confronti della moglie per fatti diversi, avvenuti cronologicamente in un momento diverso dal 15 novembre 2010. 9.3 Ad identiche conclusioni si perviene in ordine alla posizione del M. . 9.4 In questo caso evidente è l'errore di diritto commesso dal giudice di merito nell'escludere in capo al M. il dolo specifico fine di profitto . Rileva, infatti, il Collegio, aderendo alla prevalente giurisprudenza di legittimità in materia, che nel reato di furto, ai fini della configurabilità del dolo specifico, il profitto può consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale, ed è sufficiente che il soggetto attivo a nulla giuridicamente rilevando la destinazione che egli abbia dato alla cosa sottratta abbia operato per il soddisfacimento di un qualsiasi interesse anche psichico, impossessandosi, con coscienza e volontà, della cosa mobile altrui, cfr. Cass., sez. IV, 08/07/2009, numero 39104, D. Cass., sez. II, 09/10/2012, numero 40631, S. e altro, rv. 253593 Cass., sez. IV, 18/09/2012, numero 30, C. e altro, rv. 254372 Cass., sez. V, 16/02/2012, numero 19882, 1058 . Proprio in applicazione di tali principi è stato ritenuto sussistente il dolo specifico nella condotta, invero coincidente con quella contestata al M. , di chi si era impossessato di un apparecchio cellulare sottratto alla persona offesa non a fini di profitto, ma solo per controllare messaggi eventualmente inviati da altri ragazzi ed in quella di colui che aveva sottratto un'agendina telefonica dalle mani della vittima, per impedirle di fare una telefonata cfr. le già citate Cass., sez. IV, 08/07/2009, numero 39104, D. e Cass., sez. II, 09/10/2012, numero 40631, S. e altro, rv. 253593 . 9.5 Peraltro, ove anche si volesse aderire all'orientamento che pone l'accento sulla necessità, per aversi dolo specifico, che l'azione del soggetto agente sia sorretta dalla finalità di percepire dal bene asportato un'utilità diretta, non mediata, anche se non di carattere patrimoniale od economico, escludendo così il fine di profitto nel caso, ad esempio, di sottrazione di un telefono cellulare, finalizzata ad impedire alla vittima di inviare sms alla ragazza dell'imputato cfr. Cass., sez. IV, 18/09/2009, numero 47997, N. e altro, rv. 245742 , non appare revocabile in dubbio che, nella fattispecie in esame, a differenza di quanto ritenuto dal giudice per le indagini preliminari che ha non correttamente compreso il principio di diritto affermato nella decisione del Supremo Collegio da lui stesso citata, il M. , nel porre in essere la condotta descritta nel capo d'imputazione formulato a suo carico, era animato dall'intenzione di perseguire una utilità diretta, e non mediata, sia pure non patrimoniale, dall'impossessamento del telefono mobile della R. , consistente nel controllo dei messaggi e del traffico telefonico memorizzati all'interno del sistema operativo dell'apparecchio cellulare. 10. Il mancato rispetto delle regole di giudizio ex articolo 425, c.p.p., ed i vizi motivazionali indicati impongono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Salerno per nuovo esame, da condurre alla luce dei principi di diritto innanzi indicati. Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 52, co. 5, d. lgs. 30/06/2003 numero 196. P.Q.M. annulla l'impugnata sentenza con rinvio al tribunale di Ferrara per nuovo esame. Oscuramento dati secondo legge.