Immobile espropriato, uomo in cerca di casa... ma i soldi son più redditizi. Obbligato a contribuire al mantenimento della moglie

Confermato il quantum già stabilito in secondo grado assegno mensile da 400 euro a favore della donna, che può contare solo su una pensione minima. Molto più tranquilla la posizione dell’uomo, che deve sì trovare una nuova abitazione, ma può contare sulla potenziale maggiore redditività della cifra che si ritrova in mano a seguito dell’espropriazione dell’immobile di sua proprietà.

Immobile espropriato così l’uomo, separato dalla moglie, si ritrova con un bel malloppo di soldi, ma anche senza casa, e coll’esigenza, quindi, di dover trovare una nuova abitazione. Nonostante ciò, la bilancia pende comunque a suo favore, a livello patrimoniale, soprattutto tenendo presente la potenziale maggiore redditività del denaro. Per questo motivo, è confermato l’obbligo del marito di provvedere al mantenimento della propria ex compagna. Cassazione, sentenza n. 25293, sezione Prima Civile, depositata oggi Quantum . Definiti in maniera netta i rapporti patrimoniali connessi alla separazione personale fra i coniugi è l’uomo a dover contribuire al mantenimento della moglie. Resta da definire il quantum Secondo i giudici del Tribunale, è necessario un assegno mensile da 1.000 euro, mentre per i giudici della Corte d’Appello bastano 400 euro mensili. Diversi gli elementi presi in considerazione, come, da un lato, il trattamento pensionistico riconosciuto all’uomo – pari a poco più di 400 euro mensili – e il corposo debito nei confronti dell’Istituto nazionale di previdenza sociale – cifra superiore ai 250mila euro –, e, dall’altro, l’avvenuta percezione da parte dell’uomo di un acconto dell’indennità di espropriazione della propria casa di abitazione, pari a 407mila euro . In sostanza, secondo i giudici, il godimento di tale capitale – ossia l’ indennità di espropriazione – ha comportato un incremento reddituale tale da determinare – anche alla luce della inadeguatezza della pensione della donna – una sproporzione fra i redditi dei coniugi a favore dell’uomo. Ciò anche perché, evidenziano i giudici, il debito nei confronti dell’Inps, non essendo stato onorato non ha inciso sulla capacità di produrre frutti della somma percepita a seguito dell’espropriazione dell’immobile di proprietà dell’uomo. Soldi . E il paragone in campo reddituale fra i due coniugi è elemento centrale anche per le valutazioni dei giudici della Cassazione, i quali, difatti, confermano la decisione adottata in Appello l’uomo dovrà contribuire al mantenimento della moglie, fornendole un assegno mensile pari a 400 euro. Per arrivare a tale decisione viene adottata la stessa visione dei giudici di secondo grado evidente il miglioramento della posizione patrimoniale dell’uomo – anche perché la situazione debitoria nei confronti dell’Inps è allo stato priva di conseguenze –, altrettanto evidenti le difficoltà della donna, che può far conto solo su una pensione minima. Ciò significa che è da considerare lapalissiana la disparità delle condizioni patrimoniali dei coniugi , avendo come riferimento il tenore di vita della coppia durante il matrimonio. Decisiva, in particolare, la considerazione della maggiore redditività dell’investimento del danaro a disposizione dell’uomo, rispetto al godimento del bene immobile espropriato , mentre è stata comunque tenuta in conto la previsione, per l’uomo, di esborsi per la locazione di un nuovo alloggio .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 29 aprile – 11 novembre 2013, n. 25293 Presidente Salmè – Relatore Campanile Svolgimento del processo 1. - Con sentenza n. 1289 del 4 luglio 2005 il Tribunale di Lecce, pronunciando definitivamente in merito ai rapporti patrimoniali nell'ambito del giudizio di separazione personale fra i coniugi B.G. e R.A., poneva a carico del primo un assegno di € 1.000,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie. 1.1. - Avverso tale decisione proponeva appello il B., deducendo che non sarebbero state correttamente valutate le reali e rispettive condizioni economiche dei coniugi e sostenendo, quindi, l'insussistenza dei presupposti per affermare l'obbligo di mantenimento a favore della R. 1.2. - La Corte di appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento del gravame del B. riduceva l'ammontare dell'assegno ad € 400,00 mensili. Si osservava, in primo luogo, che l'appellante era titolare di un trattamento pensionistico pari ad € 407,00 circa mensili, e che, a seguita di un contenzioso con l'INPS, che lo aveva visto soccombente, egli era stato condannato a restituire la somma di € 254.782,18. Veniva tuttavia posta in evidenza l'avvenuta percezione, da parte dello stesso B., di un acconto dell'indennità di espropriazione della propria casa di abitazione, pari ad € 407.000,00 il godimento di tale capitale - non potendosi tener conto del debito nei confronti dell'INPS, che non aveva ancora inciso, non essendo stato onorato, sulla capacità di produrre frutti di detta somma - comportava, allo stato, un incremento reddituale ulteriore, calcolato in via presuntiva, in almeno 840 euro mensili, e tale da determinare - essendosi accertata l'inadeguatezza della pensione della R. - una sproporzione fra i redditi dei coniugi, la quale giustificava l'attribuzione alla stessa dell'assegno, nella misura ridotta sopra indicata. Per la cassazione di tale decisione il B. interpone ricorso, sorretto da due motivi. La R. resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad unico motivo. Motivi della decisione 2. - Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la corte territoriale omesso di considerare che la somma ricevuta da B. a titolo di indennità non costituiva un incremento della situazione patrimoniale dello stesso, essendo sostitutiva del bene immobile ablato, già adibito ad abitazione dello stesso ricorrente. 2.1. - Con il secondo mezzo - formulandosi, come per il precedente, idoneo quesito di diritto - la violazione della norma sopra indicata viene prospettata sotto il diverso il profilo dell'omessa considerazione della situazione debitoria del B., così come risultante dalla documentazione acquisita agli atti. 3.1. - Con il ricorso proposto in via incidentale la R. denuncia contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la corte territoriale, avendo escluso l'incidenza, quanto meno allo stato, della situazione debitoria del B., aveva poi ridotto l'assegno nonostante il marito avesse percepito una cospicua somma a titolo di indennità espropriativa. 4. - Le esposte censure, che possono essere esaminate congiuntamente in considerazione dell'intima connessione fra le questioni ad esse sottese, sono infondate. 4.1. - Premesso che l'assegno di mantenimento deve essere idoneo a conservare tendenzialmente al coniuge richiedente il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, e che indice di tale tenore di vita, in mancanza di ulteriori prove, può essere l'attuale divario reddituale tra i coniugi Cass., n. 2156 del 2010 , va osservato che il ricorrente principale propone censure attinenti al merito, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza dalla motivazione adeguata e non illogica. Non va invero sottaciuto che la corte di appello ha accolto in buona parte le censure proposte dal B. avverso la decisione di primo grado, riducendo l'assegno in maniera significativa, sulla base, da un lato, della percezione di una rilevante somma a titolo di indennità espropriativa e, dall'altro, dell'esigenza per l'appellante, per essergli stato espropriata la casa di abitazione, di reperire un idoneo alloggio, sopportando i relativi oneri finanziari. Così ricostruita la situazione patrimoniale e reddituale del B., ed esclusa l'incidenza - sulla base di una valutazione di merita insindacabile in questa sede il B., per altro, non ha denunciato alcun vizio motivazionale - di una situazione debitoria allo stato priva di concrete conseguenze, la Corte, all'esito di una valutazione ponderata delle rispettive situazioni reddituali dei coniugi, ha rilevato la deteriore condizione della R., ribadendo il diritto al mantenimento ed attribuendole la somma sopra indicata. Risulta così rispettato il fondamentale criterio dettato dalla disposizione contenuta nell'art. 156 c.c., secondo cui, valutato il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio, ed accertato che i mezzi economici del coniuge richiedente non gli consentono di mantenerlo, bisogna procedere a una valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al fine di stabilire se sussista una disparità economica che giustifichi l'attribuzione dell'assegno e, quindi, determinarne l'ammontare. La corte di appello, avendo dato atto dell’incontrovertibile disparità delle condizioni patrimoniali dei coniugi, ed avendo valutato in base alle stesse il tenore di vita matrimoniale, ha determinato l'assegno in favore della R. valutando, secondo un giudizio di merito esente da censure in questa sede, la maggiore redditività dell'investimento del danaro rispetto al precedente godimento del bene immobile espropriato, e considerando, tuttavia, gli esborsi necessari per la locazione di un nuovo alloggio. Quest'ultima considerazione, giustificativa della riduzione dell’assegno supera la censura di contraddittorietà mossa dalla ricorrente in via incidentale. 5. - La reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese processuali relative al presente grado del giudizio. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e compensa le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.