Valido il ricorso “copia-incolla”

E’ valido il ricorso che, seppur redatto con una tecnica discutibile fondata sul copia incolla degli atti, contiene argomentazioni autonome che consentono di capire le motivazioni della sentenza di merito.

La S.C., con l’ordinanza numero 21034 del 27 novembre 2012, ha affermato che il deposito di un atto che non contiene i requisiti di cui all’articolo 23, D.Lgs. numero 546/92 non può equivalere ad un riconoscimento del debito o ad una preventiva rinuncia all’appello. Ricorso presentato dinanzi al giudice tributario. Come previsto dall’articolo 18, D.Lgs. numero 546/92, il ricorso deve contenere una serie di elementi, pena l’inammissibilità dello stesso commissione tributaria ricorrente ufficio finanziario atto impugnato nonché oggetto e motivi della domanda . Il giudizio tributario, infatti, inizia mediante la presentazione del ricorso che contiene una sua unitarietà anche se conserva la doppia funzione di chiamata in giudizio dell’ufficio che ha emanato l’atto impugnato e di domanda di tutela giurisdizionale rivolta al giudice. Per quanto attiene i motivi, si evidenzia l’inammissibilità del ricorso che ne risulti privo, anche se il ricorrente che non ha indicato tutti i motivi nel ricorso introduttivo non avrà la possibilità di inserirli successivamente, con memorie aggiuntive, salvo l’ipotesi prevista dall’articolo 24, D.Lgs. numero 546/92. In materia di contenuto dell’atto, si pone in luce l’inammissibilità del ricorso in caso di omissione della sottoscrizione da parte del difensore del ricorrente con l’indicazione del relativo incarico. L’atto emanato dal Comune privo della firma autografa o apposta a stampa mediante l’uso di sistemi informativi automatizzati c.d. firma a stampa è inesistente e, quindi, deve essere annullato. Infatti la firma c.d. a stampa è stata sostituita da quella digitale che tuttavia non compare sull’atto unitamente a quella autografa, per cui l’atto medesimo è da considerare illegittimo. Nel caso specifico l’avviso di liquidazione doveva essere sottoscritto con firma autografa o con firma digitale e per questo, accogliendo l’appello del contribuente, è stato deliberato l’annullamento dell’avviso di liquidazione cfr. CTR Campania sezione di Salerno , sent. 12 marzo 2008 numero 55/9/08 . Il caso. L’ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva dato ragione al contribuente affermando che al consorzio spettava il rimborso Ires-Irap in ordine agli anni di imposta 2004-2005. Il contribuente resisteva in giudizio con controricorso La SC ha affermato, in controtendenza alla precedente giurisprudenza di legittimità, che il ricorso cd copia incolla può ritenersi ammissibile se dallo stesso si evince la contestazione dell’amministrazione finanziaria. I giudici di legittimità hanno rilevato che la richiesta di rinvio dell’ufficio non equivale ad un riconoscimento del debito Il deposito di un atto, infatti, che non risponde ai requisiti di cui all’articolo 23, D.Lgs. numero 546/92 non può equivalere ad un riconoscimento del debito o ad una preventiva rinuncia all’appello in quanto questa sarebbe la conseguenza di ritenere preclusa la deduzione di ogni argomento in favore dell’amministrazione . Si dovrà se mai prendere atto dell’inesistenza della costituzione in giudizio in primo grado. Ammissibile il ricorso copia-incolla del Fisco. La S.C. ha ritenuto comunque ammissibile il ricorso dell’amministrazione rilevando che lo stesso, anche se redatto con una tecnica molto discutibile, basata sul copia incolla di atti sotto molti profili privi di rilievo, tuttavia nelle brevi parti in cui contiene argomentazioni autonome, consente al lettore attento di cogliere una sufficiente contestazione del punto centrale della sentenza impugnata. E’ indubbio che la sentenza in esame appare in controtendenza con altri pronunciamenti della stessa Cassazione da cui emerge l’inammissibilità del ricorso per cassazione che contenga la pedissequa riproduzione dell’intero e letterale contenuto degli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio, essendo tale ricorso inidoneo a soddisfare il requisito della necessaria sintetica esposizione dei fatti, finendo per affidare alla Corte la scelta di quanto effettivamente rilevante in ordine ai motivi di ricorso Cass., sez. VI Civile – Ord. 8 novembre 2012, numero 19357 . Non è autosufficiente il ricorso per cassazione infarcito di atti o documenti del giudizio di merito senza l'indicazione dei punti d'interesse la Suprema corte non è tenuta a cercarseli da sola Cass., Sez. III Civ. sent. 14 giugno 2011, numero 12955 . Ed ancora è inammissibile un ricorso presentato dal ministero delle Finanze, perché aveva omesso ogni autonomo riferimento al fatto e allo svolgimento del processo, ritenendo di poter assolvere ai requisiti previsti dal c.p.c. per la stesura del ricorso. In altre parole, se dal contesto del documento non è possibile comprendere quei fatti assolutamente necessari non solo ai fini della ricostruzione del presupposto impositivo, ma anche della stessa della controversia, l’atto è inammissibile cfr. Cass. 25 gennaio 2006, numero 1473 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 10 ottobre 27 novembre 2012, numero 21034 Presidente/Relatore Cicala Svolgimento del processo e motivi della decisione l. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia-Catania 345/19/09 del 15 ottobre 2009 che rigettava l'appello dell'ufficio affermando che al Consorzio spetta il rimborso IRES IRAP ed acconto IRES IRAP relativamente agli anni 2004 2005. 2. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso. 3. Il ricorso appare ammissibile perché investe tutti i profili della sentenza impugnata e quindi anche l'affermazione esposta solo per completezza di trattazione e secondo cui la decisione di primo grado risulterebbe condivisibile anche nelle valutazioni di merito. Il ricorso è redatto con una tecnica assai discutibile, basata sul copia incolla di atti sotto molti profili privi di rilievo, e tuttavia nelle brevi parti in cui contiene argomentazioni autonome, consente al lettore attento di cogliere una sufficiente contestazione del punto centrale della sentenza di merito. Tale sentenza prende atto che l'Agenzia si è costituita in giudizio in primo grado formulando solo un'atipica richiesta di rinvio, onde meglio delibare in sede amministrativa l'istanza del Consorzio. E ritiene che con tale presa di posizione l'Agenzia si sarebbe preclusa la possibilità di dedurre in appello le ragioni dell'infondatezza della pretesa del ricorrente. L'assunto non pare condivisibile. Il deposito di un atto che non risponde ai requisiti di cui all'articolo 23 del D.lgs. 546/1992 non può equivalere ad un riconoscimento del debito o ad una preventiva rinuncia all'appello perché questa sarebbe la conseguenza di ritenere preclusa la deduzione di ogni argomento in favore della Amministrazione . Si dovrà se mai prendere atto dell'inesistenza della costituzione in giudizio in primo grado. Alla luce di questa considerazione l'appello dell'Agenzia risulta ammissibile almeno nelle parti in cui si limita a contestare le tesi accolte dal giudice di prime cure e quindi la sentenza della Commissione Regionale deve essere cassata con rinvio per esame del merito dell'appello. Se si interpretano le ultime righe della sentenza della CTR come un rigetto nel merito dell'appello e non come una mera osservazione ad abundantiam , esse sono comunque adeguatamente contestate nel secondo e terzo motivo di ricorso in cui si denuncia l'assoluto difetto di motivazione, dal momento che la CTR si limita ad un acritico richiamo alla sentenza di primo grado . Il Collegio ha condiviso la relazione P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della CTR Sicilia.