IVA indetraibile se l’immobile è in affitto al socio

La società non ha diritto a detrarre l’IVA versata al momento dell’acquisto se l’immobile è esclusivamente affittato ai soci trattandosi questa di operazione chiaramente elusiva e volta solo a realizzare un ingiustificato risparmio d’imposta.

Niente detrazione dell’imposta sugli acquisti riguardante un’immobile affittato al socio, se manca l’inerenza con l’attività in concreto svolta dall’impresa. Tale principio è stato precisato dalla Cassazione con la sentenza numero 20138 del 16 novembre 2012 . Il caso. Il fisco ha rettificato la dichiarazione dei redditi presentata per il 1991 dal una società , ritenendo che la stessa non aveva esercitato attività d’impresa e che l’acquisto di un immobile aveva integrato un’attività di mero godimento, che non giustificava l’effettuata detrazione dell’imposta sugli acquisti, di cui all’articolo 19, d.P.R. numero 633/1972. I giudici di merito tributari hanno accolto le doglianze della società .Il fisco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice del gravame. La Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza del giudice d’appello, ha precisato che in base alla disciplina dettata dagli articolo 4, comma 1, numero 1, e 19, del D.P.R. numero 633 del 1972, nonché alla luce della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, numero 77/388/CEE, mentre le cessioni di beni da parte di una società vanno considerate, in ogni caso, come effettuate nell’esercizio d’impresa, la detraibilità dell’imposta assolta negli acquisti di beni, e, in generale, nelle operazioni passive, richiede che i beni e i servizi acquisiti siano impiegati ai fini delle sue operazioni soggette a imposta, e che l’inerenza a tali operazioni, cioè la diretta connessione dell’acquisto con le finalità imprenditoriali, sia specificamente provata dal contribuente, se viene contestata dal Fisco. Peraltro, un’operazione economica isolata, posta in essere dall’impresa, pur se in linea con l’atto costitutivo o lo statuto, che consentono di compiere operazioni di acquisto, ristrutturazione, vendita e locazione d’immobili, ma che non sia diretta al mercato, non può valere di per sé sola, a dare consistenza a un’attività d’impresa, che deve connotarsi per sistematicità e abitualità «occorrendo, appunto, la dimostrazione che il bene acquistato sia strumentale all’attività imprenditoriale del soggetto acquirente ed, in altri termini, che l’operazione posta in essere abbia effettivo carattere imprenditoriale». Detraibilità IVA negata Il giudice di legittimità ha la sottolineato che il giudice del gravame ha errato laddove ha riconosciuto la detraibilità dell’imposta in parola, in relazione all’acquisto del fabbricato locato dalla contribuente al socio, avendola ritenuta operazione compatibile con l’oggetto sociale. Tale valutazione ha viziato la sentenza impugnata, poiché l’indagine sull’inerenza dell’acquisto è stata condotta con riferimento all’elemento formale oggetto sociale - in sé di natura indiziaria – e non con riferimento al concreto e reale svolgimento dell’attività imprenditoriale da parte del contribuente. altrimenti si avrebbe elusione fiscale. La società non ha diritto alla detrazione dell'Iva se acquista un immobile al solo scopo di affittarlo ai soci si verifica, infatti, un'elusione fiscale che produce un ingiustificato risparmio d'imposta. La società non ha diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti se compra l'immobile al solo scopo di affittarlo ai soci. Si tratta di un'elusione fiscale che produce un ingiustificato risparmio d'imposta. In definitiva, spetta al contribuente provare l'inerenza dell'operazione e l'attività continuativa

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 25 ottobre 16 novembre 2012, numero 20138 Presidente Merone – Relatore Sambito Svolgimento del processo L’Ufficio IVA di . ha rettificato la dichiarazione presentata dalla Sas X e C, per l’anno 1990, sul rilievo che la contribuente non esercitava alcuna attività d’impresa, e che l’acquisto di un bene immobile, da parte della stessa, integrava un’attività di mero godimento, che non consentiva la detrazione dell’imposta sugli acquisti, di cui all’art 19 del dPR numero 633 del 1972. L’impugnazione della contribuente è stata accolta dalla CTP di ., decisione che è stata confermata, con sentenza numero 28/8/06, depositata il 20.3.2006, dalla CTR dell’Emilia Romagna, che a ha ritenuto l’imposta detraibile, in quanto l’acquisto rientrava nell’oggetto sociale, quale desumibile dallo Statuto, sicché l’operazione aveva carattere imprenditoriale b ha escluso la natura elusiva dell’operazione, che non poteva esser identificata con la sola redditività dell’operazione stessa, ma doveva constare di più elementi, atti a far emergere un piano preordinato in tal senso. Avverso tale sentenza, ricorre l’Agenzia delle Entrare con quattro motivi. La contribuente resiste con controricorso. Motivi della decisione Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 del dPR numero 633 del 1972 e dell’art 17 della Direttiva numero 77/388/CEE, nonché degli articolo 2082 e 2247 ce, in relazione all’articolo 360, 1° co, numero 3 c.p.c., la ricorrente afferma che l’impugnata sentenza, pur movendo dal corretto presupposto, secondo cui la detrazione dell’imposta si fonda sul concetto di inerenza all’attività d’impresa, riempie di contenuti erronei tale concetto, facendolo coincidere col dato, puramente formale, della compatibilità dell’acquisto con l’oggetto sociale, quando è, invece, necessario, ai fini in esame, che l’acquisto stesso sia funzionale allo svolgimento, in concreto, di un’attività d’impresa. Pertanto, prosegue la ricorrente, l’affermazione della CTR secondo cui, dimostrando la compatibilità con l’oggetto sociale dell’unica operazione posta in essere, la Società contribuente aveva dimostrato di svolgere attività imprenditoriale immobiliare, deve ritenersi errata. Col secondo motivo, si deduce, nuovamente, violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 del dPR numero 633 del 1972 e dell’art 17 della Direttiva numero 77/388/CEE, per avere la CTR escluso la natura elusiva dell’operazione, senza tener conto che, secondo la giurisprudenza comunitaria e di legittimità, l’operazione economica volta a conseguire solo un beneficio fiscale, senza alcuna reale ed autonoma ragione giustificatrice, è corretta soltanto in apparenza, ma è, in realtà, elusiva. Con il terzo ed il quarto motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione, lamentando, da una parte, che era stata affermata la sussistenza dell’attività d’impresa, senza considerare che la contribuente, priva di struttura produttiva e di dipendenti, aveva dichiarato un volume d’affari pari a zero nel quinquennio 1990-1995 e posto in essere una sola operazione, e, dall’altra, che era stato ritenuto insussistente l’intento elusivo, senza che fosse stata esposta alcuna giustificazione economica dell’affare. Il primo motivo è fondato. Questa Corte Cass. numero 2300 del 2005, numero 10352 del 2006 ha già condivisibilmente affermato che, in base alla disciplina dettata dagli articolo 4, co 1, numero 1, e 19 del dPR. numero 633 del 1972, ed anche alla luce della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, numero 77/388/CEE, mentre le cessioni di beni da parte di una società vanno considerate, in ogni caso, come effettuate nell’esercizio di impresa, la detraibilità dell’imposta assolta negli acquisti di beni, ed, in generale, nelle operazioni passive, richiede che i beni e i servizi acquisiti siano impiegati ai fini delle sue operazioni soggette a imposta, e che l’inerenza a tali operazioni, id est la diretta connessione dell’acquisto con le finalità imprenditoriali, sia specificamente provata dal contribuente, allorché venga posta in dubbio dall’Amministrazione Finanziaria cfr. Cass. numero 3706 del 2010 . È stato, in particolare, precisato che un’operazione isolata, posta in essere da una società, pur se in linea con l’atto costitutivo e lo statuto, che consentano di compiere operazioni di acquisto, ristrutturazione, vendita e locazione d’immobili, ma che non sia diretta al mercato, non può valere, di per sé sola, a dare consistenza ad un’attività imprenditoriale, che si deve connotare con caratteristiche di sistematicità ed abitualità Cass. numero 2300 del 2005 cit, e cfr. pure, numero 75 del 2010, e numero 7344 del 2011, in motivazione occorrendo, appunto, la dimostrazione che il bene acquistato sia strumentale all’attività imprenditoriale svolta dall’acquirente, ed, in altri termini, che l’operazione posta in essere abbia effettivo carattere imprenditoriale. La CTR dopo aver accertato, in fatto, che la Società aveva acquistato nello stesso anno della sua costituzione 1990 il fabbricato, che aveva locato ad un socio dopo l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione, ha concluso per la detraibilità dell’imposta, in funzione della compatibilità con l’oggetto sociale di tale unica operazione. Così opinando, l’impugnata sentenza è incorsa nel denunciato vizio, avendo condotto l’esame relativo all’inerenza dell’acquisto, con riferimento all’elemento formale -in sé di natura indiziaria della compatibilità del negozio con l’ambito imprenditoriale prescelto piuttosto che con riferimento al concreto e reale svolgimento dell’attività stessa. L’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza, restando assorbito l’esame delle altre censure, nonché dell’eccepita novità delle questioni dedotte col secondo motivo. Sulla scorta degli elementi fattuali accertati dalla CTR, la causa può essere decisa nel merito alla stregua del principio sopra esposto, col rigetto del ricorso introduttivo. Le spese del giudizio di merito vanno compensate tra le parti, mentre vanno poste a carico della contribuente ed in favore della ricorrente quelle del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.500,00, oltre a spese prenotate a debito. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei due gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 7.500,00, oltre a spese prenotate a debito.