Scrittura privata ingannevole, la truffa è integrata

Con la costituzione fraudolenta di una società per l’acquisto di un ramo d’azienda e la scrittura privata che convince la persona offesa ad aderire, versando denaro, all’operazione lo pseudo imprenditore commette il reato di truffa.

Lo conferma la sentenza numero 45243/12 della Seconda sezione penale della Cassazione. Fallimento e Un uomo viene condannato in primo grado per i reati di truffa aggravata e tentata violenza privata, commessi nel contesto di un fallimento ‘pilotato’. Egli, infatti, si era accordato con gli altri due soci di una s.r.l. per spartirsi i beni sociali per poi cederla a terzi ormai spoglia l’imputato aveva poi costituito fraudolentemente una società che apparisse come acquirente del ramo d’azienda della s.r.l. in fallimento attribuitogli dagli altri soci. Aveva quindi mostrato alle persone offese una scrittura privata che accennava a tale cessione al fine di ottenere da costoro, riuscendovi, delle somme di denaro per aderire all’operazione fittizia tali somme erano costituite da due assegni, uno dei quali in garanzia. La cifra corrispondente al primo era stata versata, in contanti, sul conto della mogli dell’imputato, anch’essa indagata. La condanna per truffa è la conseguenza delle condotte appena descritte, quella per tentata violenza privata deriva dalle pressioni esercitate dall’imputato sul truffato per convincerlo ad acquistare la società, prospettandogli altrimenti di incassare l’assegno a garanzia. truffa? L’uomo e sua moglie vengono condannati, la seconda il concorso ‘virtuale’, al risarcimento in favore della persona offesa per il danno subito dalla truffa. Entrambi ricorrono per cassazione, lui censurando la motivazione in ordine alla configurabilità della truffa, lei sollevando la nullità del giudizio di appello per mancata notificazione nei suoi confronti. La Suprema Corte respinge l’inammissibile ricorso dell’imputato, che di fatto domanda una nuova valutazione degli elementi che solo il giudice di merito può valutare, ritenendo che la citata scrittura privata fosse in effetti idonea ad ingannare la p.o., che era stata indotta a considerare il ricorrente come rappresentante della società cedente. È invece fondato il ricorso della moglie e nulli ex articolo 179 c.p.p. il giudizio e la sentenza d’appello la ricorrente infatti non risulta destinataria di alcuna citazione per tale grado, dove è stata ignorata la necessità di assicurarle il diritto al contraddittorio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 24 ottobre – 20 novembre 2012, numero 45243 Presidente Carmenini – Relatore Prestipino Ritenuto in fatto 1 Il Tribunale di Modena, con sentenza del 17.12.2009, dichiarava L.G. colpevole dei reati di truffa aggravata in danno di B.G. , tentata violenza privata in danno dello stesso B.G. , così riqualificato il reato di tentata estorsione di cui al capo B esclusa invece la colpevolezza dell'imputato per il reato di estorsione consumata accorpato nello stesso capo a , e indebita utilizzazione di carta di credito appartenente alla soc. M.R.Group., Adottava le conseguenti statuizioni per spese e danni in favore di B.G. , costituitosi parte civile. Assolveva invece N.A. dal reato di truffa ascrittole in concorso con il L. per non avere commesso il fatto, rigettando nei suoi confronti le domande della parte civile. 2. La vicenda processuale, alla stregua della ricostruzione dei fatti operata dai giudici territoriali, si era sviluppata in margine al fallimento della soc. Manifatture Reggiane s.r.l., i soci dell'epoca, e cioè, il L. , il T. e il S. , si erano accordati per spartirsi i beni della società prima di cederla a terzi ormai priva di risorse patrimoniali, perché i cedenti si incaricassero di avviarla al fallimento. Il L. aveva ottenuto il ramo di azienda di omissis gli altri due soci si erano aggiudicati il ramo di azienda reggiano. Il L. aveva quindi progettato la costituzione fraudolenta di una società la MR Group s.r.l. , che apparisse come acquirente del ramo di azienda di omissis a tal fine, aveva mostrato al B. e a tale M. , già dipendenti della soc. Manifatture Reggiane s.r.l., per convincerli ad aderire all'operazione, una scrittura privata datata 15.5.2003 che accennava alla cessione, pur non contenendo alcuna formale attribuzione al L. del potere di concluderla per conto della soc. cedente. Il B. , tratto in inganno sull'effettiva realizzabilità dell'operazione, aveva acconsentito a partecipare alla costituzione della MR Group, rilasciando al L. , per l'avviamento e l'uso del marchio, un assegno post-datato al 30.4.2004, di Euro 116.000 e, successivamente, altro assegno di Euro 206.000 a garanzia, titoli entrambi intestati alla N. , moglie del L. . L'accordo stipulato da L. con il B. prevedeva in realtà il pagamento frazionato e dilazionato della soma di Euro 116.000,00, ma il L. , ottenuto l'assegno in garanzia, aveva preteso l'immediato pagamento dell'importo del primo titolo, effettuato in effetti in contanti dal B. nel gennaio del 2004 con un versamento su un conto corrente della N. . La richiesta di pagamento anticipato sarebbe stata poi accompagnata dal L. con toni minacciosi e aggressivi. Nell'ambito dei suoi rapporti con il B. , infine, il L. avrebbe tentato di forzare la volontà del B. per indurlo ad acconsentire all'acquisto, da parte della MR Group, della soc. Modulart quale amministratore della MR GROUP, infine, il L. avrebbe indebitamente utilizzato per spese personali una carta di credito intestata alla società. 2.1. Il Tribunale riteneva le dichiarazioni della persona offesa lineari, coerenti e complessivamente riscontrate da plurime risultanze istruttorie ne risultava, secondo il giudice di primo grado, la prova dell'inganno in relazione al reato di truffa, ma anche del reato di tentata violenza privata, così riqualificato il fatto di cui al capo B in relazione alle pressioni esercitate dall'imputato sul B. per convincerlo ad acquistare la soc. Modularticolo , prospettandogli, in caso di rifiuto, di mettere all'incasso l'assegno di garanzia rilasciato dalla stessa persona offesa, e di revocare le garanzie prestate dalla N. al momento della costituzione della società MR Group. I movimenti della carta di credito intestata alla MR Group, convincevano infine il giudice territoriale della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'articolo 12 L. 143/1991 e succ. modd. 2.2 Nel pervenire al giudizio di colpevolezza del L. nei termini sopra indicati, il Tribunale si incaricava anche di confutare la spiegazione alternativa dei propri rapporti con il B. tentata dal L. , che aveva riferito il rilascio di assegni in suo favore da parte della persona offesa, alla restituzione di prestiti personali, dei quali però, secondo il giudice di primo grado, non era risultata alcuna prova. 3. Il tribunale riteneva invece insufficiente la prova della partecipazione alla truffa della N. , rilevando in sostanza che la stessa sarebbe intervenuta solo nella fase finale della vicenda, come collettore del profitto illecito realizzato dal marito, in assenza di prove significative del suo concerto criminale iniziale con il marito. 4. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 17.6.2011, sull'appello del L. e, ai soli effetti civili, di B.G. , in riforma della sentenza di primo grado, riqualificato nei confronti del L. il reato di cui all'articolo 12 L. 143/1991 ai sensi degli articolo 646 e 61 nr. 11 c.p. ed effettuato in termini di equivalenza il giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e l'aggravante contestata per lo stesso reato, riduceva la pena inflitta all'imputato riconosceva inoltre virtualmente il concorso della N. nel reato di truffa, e la condannava in solido con il L. , al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese in favore del B. confermava nel resto. 4.1. I giudici di appello, nel condividere la ricostruzione dei fatti e la valutazione della responsabilità del L. , confutavano le ulteriori deduzioni difensive svolte nell'interesse dell'imputato con l'atto di appello vedi pagg. 22 e ss. della sentenza e ribadivano la rilevanza probatoria di varie deposizioni testimoniali M. , D.L. e Me. in quanto convergenti con l’ipotesi accusatoria. 5. Quanto alla posizione della N. , la Corte di merito rilevava che non poteva ritenersi, come aveva affermato, invece, il giudice di primo grado, che essa fosse intervenuta nella vicenda a cose fatte la donna aveva infatti prestato garanzie personali peraltro poi utilizzate come strumento di pressione dal L. al fine di indurre il B. all'acquisto della Modulart per favorire la nascita della MR Group s.r.l, e conosceva la situazione di dissesto della manifatture Reggiani era stata inoltre presente all'interno dell'ambiente aziendale in momenti significativi della vicenda processuale. Doveva quindi ritenersi provato, secondo i giudici di appello, sia pure ai soli effetti civili, il concorso della stessa N. nella truffa realizzata dal L. . 6. Ricorrono personalmente il L. e la N. . La N. eccepisce, anzitutto, la nullità dell'intero giudizio di appello e della sentenza impugnata ex articolo 179 c.p.p., per mancata notificazione nei suoi confronti e nei confronti del suo difensore di fiducia, della citazione in appello in dipendenza dell'impugnazione della parte civile Deduce, ancora, il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della sua responsabilità agli effetti civili. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, sarebbe infatti emersa la sua estraneità alle vicende riguardanti la costituzione della MR Group, tanto risultando dalle dichiarazioni della stessa persona offesa ma anche da quelle di altri testi. La conoscenza della volontà del L. di costituire al società e la prestazione di garanzie in favore della stessa società, non potrebbero comportare la prova del coinvolgimento della ricorrente in eventuali condotte decettive del marito. 7. Il L. lamenta la manifesta illogicità della motivazione, illogicità della sentenza anche in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di truffa. Sarebbe irragionevole ipotizzare che il B. fosse stato tratto in inganno dal L. , potendo contare sull'aiuto concreto di un commercialista informato sulle vicende societarie, ed essendo comunque inverosimile che egli potesse impiegare con così poca avvedutezza ingenti risorse finanziarie, lasciandosi fuorviare dal nebuloso contenuto di una scrittura privata. Considerato in diritto 1. Le censure di legittimità svolte dal L. riguardo alla conferma nei suoi confronti del giudizio di responsabilità per il reato di truffa gli altri capi di imputazione non sono investiti dal ricorso , appaiono generiche e manifestamente infondate. La Corte di merito spiega perché la scrittura privata del 12.5.2003 fosse idonea ad ingannare il B. , sia per il riferimento comunque in essa contenuto alla cessione del ramo di azienda di OMISSIS , che peraltro risultava essere stata già effettuata in precedenza a favore di altro soggetto diverso dalla MR Group, che per i rapporti personali che legavano le parti in forza di una pluriennale, comune esperienza lavorativa. Del tutto verosimilmente il B. poteva quindi essere indotto a non dubitare del potere del L. di rappresentare la soc. cedente, che costituiva l'implicito presupposto dell'intervento dell'imputato nella contrattazione e la cui fonte, oltretutto, avrebbe potuto anche risultare da atti separati. E ricordano, i giudici territoriali pag. 23 , che anche in seguito il L. aveva in sostanza ribadito l’ effettività della cessione. 2. Il riferimento contenuto in ricorso alla consulenza prestata al B. dal commercialista D.L. , è poi all'evidenza non pertinente, considerato che nella sentenza impugnata pag. 23 , sul punto in nessun modo oggetto in ricorso di contestazioni specifiche, si afferma che il rapporto professionale tra il D.L. e il B. iniziò solo verso la fine del 2004, cioè quando si era ormai registrato l'epilogo delle vicenda truffaldina, con il versamento di somme di denaro, da parte della persona offesa, nel gennaio del 2004, sul conto corrente della N. . 3. È fondato invece, il ricorso della N. . La stessa ricorrente non figura infatti destinataria di alcuna citazione per il giudizio di appello, essendo stata semplicemente ignorata la necessità di assicurarle il diritto al contraddittorio. Alla stregua delle precedenti considerazioni, va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di N.A. , e va disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore corso va dichiarato inammissibile il ricorso di L.G. , con la condanna dello stesso ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende, commisurata al suo effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di N.A. , e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore corso dichiara inammissibile il ricorso di L.G. , che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.