L’appello avverso sentenze pronunciate ai sensi della legge numero 689/1981, articolo 23 in giudizi che abbiano avuto inizio prima dell’entrata in vigore del d.lgs. numero 150 del 2011, introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., alla condizione che nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte.
E’ quanto emerge dalla sentenza numero 17513/2016 della Corte di Cassazione, depositata il 2 settembre scorso. Il caso. A seguito di un’ordinanza-ingiunzione per violazione degli articolo 45 e 54, d.lgs. numero 152/1999 in tema di inquinamento ambientale, un Comune e il suo sindaco proponevano opposizione contestando l’applicabilità delle citate norme statali alla fattispecie, nonché la natura occasionale dello scarico di rifiuti contestato. Il Tribunale adito respingeva nel merito l’opposizione. Gli opponenti proponevano allora appello, ma il gravame veniva respinto in rito dai Giudici perché introdotto con ricorso e non con atto di citazione. Gli appellanti proponevano allora ricorso in Cassazione. Controversia svoltasi prima dell’entrata in vigore della “semplificazione dei riti”. In primo luogo è bene precisare che la controversia in esame si è svolta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. numero 150/2011 sulla “semplificazione dei riti”. Nel caso di specie l’opposizione all’ordinanza ingiunzione era stata instaurata in primo grado con il procedimento previsto dall’articolo 23 legge 689/1981, cioè con ricorso. In base a ciò gli opponenti avevano introdotto sempre con tale tipologia di atto anche l’appello. A sostegno di questa scelta processuale invocavano il precedente di Cassazione numero 13564/2003 che, in un giudizio possessorio introdotto in primo grado con ricorso, aveva affermato l’ “ultrattività” del rito anche in appello confermando anche in sede di gravame la forma del ricorso, come avviene per le controversie in materia di famiglia e di lavoro. La Corte d’Appello e la Cassazione però non condividono tale soluzione e, ricordando l’arresto delle Sezioni Unite numero 2907/2014, ribadiscono che l’appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa di cui alla legge numero 689/1981 articolo 23 ante riforma d.lgs. numero 150/2011 deve essere proposto con atto di citazione. Infatti il giudizio di opposizione viene considerato come un ordinario giudizio di cognizione ed è fondato sugli stessi principi che reggono un normale giudizio civile, cioè il principio della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, del divieto di pronuncia d’ufficio su eccezioni rimesse alle parti, dei limiti alla modifica della causa petendi . Rileva tuttavia la Cassazione che, sebbene introdotto con ricorso, il gravame avrebbe potuto essere ritenuto ammissibile sulla base dell’articolo 156 c.p.c La norma infatti detta la regola generale per cui la nullità non può essere dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo. Conversione dell’atto La conversione però può realizzarsi solo se l’atto da convertire ha tutti i requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’utile introduzione del procedimento secondo lo schema negoziale prescritto. Di conseguenza nel caso di gravame introdotto irritualmente con ricorso, la sanatoria è possibile solo se il ricorso è notificato alla controparte entro il termine perentorio previsto per l’appello. Infatti nei giudizi introdotti con citazione il momento per l’utile instaurazione del rapporto processuale è la notificazione dell’atto Cass. 2543/1990 Cass. 7672/2000 . Specularmente nei procedimenti da introdurre con ricorso, la conversione dell’atto di citazione “irrituale” è possibile se esso viene non solo notificato, ma anche depositato in cancelleria nel termine perentorio di legge. Infatti nei procedimenti introdotti con ricorso, il momento utile per determinare la pendenza della lite è il deposito dell’atto in cancelleria Cass. S.U. 21675/2013 . Nel caso in esame la Corte d’Appello correttamente aveva ritenuto che il gravame avrebbe dovuto essere introdotto con citazione, ma il ricorso degli appellanti non poteva essere “convertito” dato che risultava notificato alla controparte oltre il termine previsto per la proposizione dell’impugnazione. Il ricorso in Cassazione viene quindi rigettato. Solo per completezza si segnala che il d.lgs. numero 150/2011 sulla cosiddetta “semplificazione dei riti” ha modificato i termini della questione prevedendo una disciplina speciale anche per il giudizio di secondo grado in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione. Al riguardo l'articolo 6 di quel decreto richiama l'articolo 434 c.p.c. che individua nel ricorso l'atto con il quale si propone appello. È noto infatti che il d.lgs. numero 150/2011 ha abrogato gli articolo 22, commi dal secondo al settimo, 22 bis e 23, legge numero 689/1981 stabilendo che i giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione e quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto 6 ottobre 2011 sono regolati dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito. Pertanto per le controversie sorte post 6 ottobre 2011, anche l’appello avverso la sentenza resa in primo grado in un procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione dovrà essere introdotto ormai con ricorso vedi in tal senso sempre Cass. S.U. 2907/2014 .
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 maggio – 2 settembre 2016, numero 17513 Presidente Migliucci – Relatore Scalisi Svolgimento dei processo Il Comune di Patti, con ricorso del 15 ottobre 2004, proponeva opposizione, davanti al Tribunale di Patti, all'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti suoi e dì V.G. Sindaco pro tempore del Comune di Patti il quale proponeva analoga opposizione successivamente riunita a quella proposta dal Comune , in data 8 novembre 2004, dalla Provincia Regionale di Messina in ragione della violazione degli articolo 45 e 54 secondo comma del Dlgs 152 del 1999. Gli opponenti contestavano l'applicabilità alla fattispecie della legge nazionale dettata in tema di inquinamento ambientale assumendo l'applicabilità della normativa regionale di cui all'articolo 43 bis legge regionale numero 27 del 1986 emanata dalla Regione siciliana, in attuazione della legge numero 319 del 1976. Sostenevano, altresì, che la natura occasionale dello scarico costituito dallo scolmatore di piena del collettore A. non necessitava di una speciale autorizzazione. In via subordinata, chiedevano che si ammettesse CTU al fine di accertare la natura emergenziale del bypass creato per il caso di pioggia di eccezionale intensità. Si costituiva la provincia di Messina contestando la fondatezza dell'opposizione. II Tribunale di Patti, con sentenza numero 18 dei 2008, rigettava l'opposizione. Avverso questa sentenza proponeva appello V. ed il Comune di Patti. Si costituiva in giudizio la Provincia di Messina, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione perché tardiva, comunque, ne contestava il merito. La Corte di appello di Messina, con sentenza numero 182 del 2011, dichiarava inammissibili gli appelli e compensava le spese del giudizio. Secondo la Corte peloritana, il giudizio di appello de quo andava introdotto con citazione e non ricorso come nella specie era stato attuato da V. e dal Comune di Patti. Al riguardo andava osservato che, secondo il principio generale posto dall'articolo 156 cpc., la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello resta sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, vale a dire dalla notificazione dell'atto nei termini previsti dagli articolo 325 e 327 cpc. o dalia costituzione della controparte. Lira, nella specie, il ricorso in appello è stato depositato l'ultimo giorno utile per impugnare la sentenza e, di conseguenza, è stato notificato ben oltre il termine lungo previsto dall'articolo 327 cpc. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da V.G. con ricorso affidato a cinque motivi e, con separato ricorso, dal Comune di Patti per gli stessi motivi. La Provincia Regionale di Messina ha resistito con controricorso al ricorso di V.G Motivi della decisione Con il primo motivo dei ricorso V.G. e il Comune di Patti lamentano la violazione e falsa applicazione ex articolo 360 numero 3 cpc. dell'art, 23 legge numero 689 dei 1981 come modificato dall'articolo 26 del Dlgs numero 40 del 1006. Secondo ij ricorrenti, preso atto che 9~06 la Corte di Cassazione con l'arresto di cui alla sentenza numero 13564 del 2003 a seguito di un giudizio possessorio ritualmente introdotto in primo grado con la forma del ricorso confermava la proponibilità dell'appello nella forma del ricorso e precisava che detto principio traeva origine da quanto avviene nelle controversie in materia di lavoro e in quelle in materia di famiglia, pertanto, pop {& amp il rito di cui ali'articolo 23 della legge 689 del 1981, pur previsto espressamente solo per il primo grado conserva validità anche nel giudizio introdotto dal gravame in virtù del principio cd di ultrattività dei rito costituente specificazione dei più generale principi per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile e dei modi e delle forme della proposizione di esso deve avvenire con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione e del provvedimento del giudice. L'applicazione di tale principio comporterebbe, sempre secondo il ricorrente, che qualora una controversia sia stata trattata in primo grado con rito speciale nonostante la previsione legislativa imponesse il rito ordinario, l'impugnazione per il principio di ultrattività dei rito segue le forme dei giudizio speciale. 1.1.= Il motivo è infondato. Come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte Sent. numero 2907 dei 10/02/2014 l'appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa di cui alla L. numero 689 del 1981, articolo 23, deve essere proposto nella forma della citazione. La possibilità che l'appello, nei giudizi dì opposizione a sanzione amministrativa, fosse introdotto con ricorso è stata affermata sul rilievo che l'articolo 359 cod. proc. civ. non sarebbe decisivo perché se il rito speciale sarebbe applicabile innanzi al Tribunale nelle ipotesi di cui alla L. numero 689 del 1981, articolo 22-bis , dovrebbe trovare applicazione, in via riflessa, anche in appello. Tale soluzione, inoltre, si coniugherebbe con il principio della ultrattività dei rito, per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile e dei modi e delle forme della proposizione di esso dovrebbe avvenire con esclusivo riferimento alla qualificazione anche implicita dell'azione e del provvedimento del giudice. In tal modo, si realizzerebbe una omogeneità tra il primo e il secondo grado di giudizio che sarebbero uniti da una identità strutturale , dovendosi ritenere, quanto alle regole di rito inapplicabili sotto un profilo logico, che non venga in questione un problema di validità della procedura in appello, ma solo un problema di compatibilità, restando impregiudicati, quindi, gli specifici regimi processuali previsti per particolari riti. Epperò, nessuna delle argomentazioni riferite appare idonea a dare fondamento alla tesi della possibilità di introdurre il giudizio di appello con ricorso, anziché con citazione. Invero, in assenza di una specifica previsione da parte del legislatore del 2006, in ordine alla forma del gravame dal medesimo istituito, non può non risalirsi alla qualificazione del giudizio di opposizione di cui alla L. numero 689 del 1981, articolo 23, come un ordinario giudizio di cognizione. In particolare, questa Corte ha avuto modo di precisare che il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dalla L. numero 689 dei 1981, articolo 22 e 23, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare, della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione Cass. numero 1173 del 2007 Cass, numero 20425 del 2006 Cass. numero 13667 del 2003 Cass, numero 9987 del 2003 Cass. numero 4704 del 1999 Cass. numero 11045 del 1998 . 1.2.= La soluzione data alla prima questione impone dì procedere all'esame della questione sulla sorte dell'appello proposto, come nel caso di specie, con ricorso e non con citazione. La giurisprudenza di questa Corte è saldamente orientata nel senso che, dovendosi nel rito ordinario proporre l'appello con citazione, nel caso in cui l'impugnazione sia stata, invece, proposta mediante ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se tale atto sia stato non solo depositato nella cancelleria dei giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'articolo 325 cod. proc. civ. Cass, numero 11657 del 1998 Cass. numero 23412 del 2008 Cass. numero 4498 del 2009 Cass. numero 6412 del 2011 Cass. numero 5826 del 2011 Cass. numero 12290 del 2011 Cass. numero 2430 del 2012 Cass. numero 3058 del 2012 da ultimo, Cass., S.U., numero 21675 e numero 22848 del 2013 . II principio - si è chiarito - trova applicazione anche quando l'appello abbia ad oggetto una questione che, ratione materiae, avrebbe dovuto essere trattata in primo grado con il rito del lavoro e che, invece, sia stata assoggettata a rito ordinario. Anche in questo caso, infatti, l'appello proposto mediante ricorso in tanto è ritenuto ammissibile in quanto tale atto sia stato, non solo depositato in cancelleria, ma tempestivamente notificato alla controparte a norma degli articolo 325 e 327 cod. proc. civ. Cass, numero 2543 del 1990 Cass. numero 2518 del 1991 Cass. numero 7173 del 1997 Cass. numero 7672 del 2000 . Specularmente, quando l'appello deve essere proposto mediante ricorso, la giurisprudenza di questa Corte costantemente ritiene ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione purché questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge Cass., S.U., numero 4876 del 1991 Cass. numero 10251 del 1994 Cass. numero 14100 del 2000 Cass. numero 1396 del 2001 Cass. numero 5150 del 2004 Cass. numero 13422 del 2004 Cass. numero 13660 del 2004 Cass. numero 8947 del 2006 Cass. numero 17645 del 2007 Cass. numero 9530 del 2010 Cass. numero 21161 del 2011 . II richiamato radicato orientamento presenta un ineccepibile fondamento. La conversione, ai sensi dell'articolo 156 cod, proc. civ., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può, infatti, realizzarsi solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto. Ne consegue che - in caso di impugnazione, irritualmente proposta con ricorso, anziché con citazione, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell'improprio atto alla controparte costituendo la notificazione dell'atto, nei giudizi da introdursi con citazione, il momento cui è collegata l'utile instaurazione del rapporto processuale viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione, anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con ricorso, è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto per ogni ulteriore considerazione cfr. Cass. SA., numero 21675 del 2013 e Cass numero 22848 del 2013 . Pertanto, l'appello avverso sentenze pronunciate ai sensi della L. numero 689 del 1981, articolo 23, in giudizi che abbiano avuto inizio prima della entrata in vigore dei D.Lgs. numero 150 del 2011, introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'articolo 156 cod. proc. civ., alla condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma notificato alla controparte . 1.3.= Ciò posto nel caso in esame la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che l'appello dovesse essere introdotto con citazione e non, come fatto dall'appellante, con ricorso, e che non poteva operare la conversione dell'atto, atteso che doveva aversi riguardo alla data di notificazione delta impugnazione, avvenuta tardivamente, risultando irrilevante l'avvenuto deposito del ricorso, entro il termine di trenta giorni previsto per la proposizione della impugnazione stessa. 2.= Rigettato il primo motivo di ricorso vanno dichiarati inammissibili gli altri quattro motivi non solo perché proposti in forma condizionale, ma anche perché, trattandosi della riproduzione dei motivi di appello avrebbe potuto essere esaminati, solo se questo Collegio, oltre ad accogliere il ricorso, avrebbe ritenuto possibile giudicare il merito della controversia, ai sensi dell'articolo 384, secondo comma, cpc Condizioni che non si sono verificate. In definitiva, il ricorso va rigettato, in ragione dei principio di soccombenza ex art, 91 cpc., il ricorrente V.G. va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo, non occorre provvedere al regolamento delle spese in ordine al ricorso presentato dal Comune di Patti, dato che in questo giudizio la Provincia Regionale di Messina non ha svolto alcuna attività giudiziale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in €. 4.200,00 di cui comma 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.