La costituzione in giudizio dell’attore avvenuta oltre il decimo giorno dal compimento di un’invalida notifica della citazione, non è qualificabile come tardiva ai sensi e per gli effetti applicativi dell’articolo 171 c.p.c., poiché il termine dell’articolo 165 c.p.c. decorre solo in presenza di una notificazione valida.
Pertanto, ove il convenuto non si sia costituito in giudizio sanando, così, la nullità della notificazione, il giudice rettamente provvede ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., e l’attore, rinnovata con successo la notifica, non deve reiterare la propria costituzione in giudizio iscrivendo nuovamente la causa a ruolo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza numero 13775/17 depositata il 31 maggio. Il fatto. Una società conveniva in causa altro soggetto giuridico domandando la risoluzione del contratto di cessione di ramo di azienda per inadempimento contrattuale oltre al risarcimento dei danni. L’attrice si costituiva in giudizio l’undicesimo giorno successivo alla notificazione. Alla prima udienza il Tribunale, ordinava la rinnovazione della notificazione non andata a buon fine ex articolo 291 c.p.c Eseguita correttamente la notificazione la convenuta non si costituiva nel giudizio. La causa si concludeva con sentenza di condanna della convenuta al risarcimento dei danni, stante il suo inadempimento contrattuale. La sentenza veniva impugnata in via principale dalla soccombente che contestava la validità della pronuncia per essere stata emessa nell’ambito di un procedimento di cui il Giudice avrebbe dovuto disporre la cancellazione dal ruolo per violazione del termine di cui all’articolo 165 c.p.c La Corte d’appello riteneva che la circostanza dell’iscrizione a ruolo, oltre il decimo giorno successivo alla data della prima notificazione, non travolgesse le sorti del giudizio a parere dell’Organo di seconda istanza la notificazione era stata rinnovata correttamente in epoca successiva all’iscrizione a ruolo e tale circostanza non impediva l’instaurarsi di un collegamento funzionale tra gli adempimenti processuali, nell’ambito di un solo procedimento. La parte soccombente proponeva così ricorso per Cassazione adducendo la violazione e falsa applicazione degli articolo 165 e 171 c.p.c Essa sosteneva che le ipotesi di sanatoria presupponevano la tempestiva costituzione in giudizio dell’attore, senza la quale il Giudice deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo. La cancellazione della causa dal ruolo nell’ipotesi di tardiva costituzione dell’attore. Gli Ermellini premettevano che effettivamente la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi a sezioni unite, sanzionava con la cancellazione della causa dal ruolo la costituzione dell’attore oltre il termine lui assegnato dall’articolo 165 c.p.c., in caso di contestuale mancata costituzione del convenuto nel termine a sua volta assegnatogli. Non applicabile nel caso di seconda notificazione andata a buon fine. Individuava tuttavia un ulteriore problema nella vicenda posta al suo vaglio, laddove la costituzione in giudizio dell’attore, sebbene tardiva rispetto alla prima notificazione, era in realtà anteriore alla seconda notificazione, quest’ultima validamente effettuata alla convenuta. I Giudici di legittimità affermavano che nel peculiare caso la costituzione in giudizio dell’attore doveva considerarsi al più anticipata in quanto, non essendo andata a buon fine la prima notificazione al convenuto, senza instaurazione del contraddittorio, non poteva considerarsi insorto alcun obbligo giuridico processuale di costituzione in giudizio per l’attore nel termine ex articolo 165 c.p.c. sosteneva la Cassazione che, quindi, la costituzione in giudizio nel caso di specie potesse considerarsi al più anticipata e non già tradiva. Esclusa la necessità di una seconda iscrizione a ruolo della causa. La Cassazione analizzava anche l’ulteriore aspetto legato alla opportunità o meno di richiedere una successiva iscrizione a ruolo della causa a seguito del perfezionamento della seconda notificazione. Sotto questo ulteriore profilo di indagine escludeva che l’iscrizione a ruolo anticipata potesse considerarsi inesistente o inefficace, ciò in quanto l’inversione temporale degli eventi processuali, prima iscrizione a ruolo e dopo perfezionamento della notifica, non comprometteva, in ogni caso, la possibilità di collegamento funzionale tra i due momenti con conseguente riconducibilità degli stessi al medesimo procedimento. Per le seguenti ragioni. A far propendere per questa ricostruzione anche l’articolo 165 c.p.c. che, in caso di pluralità di convenuti, consente di eseguire la notificazione a qualche convenuto anche dopo l’iscrizione a ruolo della causa. Ulteriore circostanza deriva dal fatto che l’iscrizione a ruolo ben possa essere eseguita con la cosiddetta velina, dopo la notificazione, ma ancor prima di conoscerne gli esiti. Completa il quadro argomentativo posto a sostegno della decisione la considerazione in base a cui, il richiedere una nuova iscrizione a ruolo, a seguito del perfezionarsi della seconda notifica, equivarrebbe a considerare la prima iscrizione a ruolo inefficace, con conseguente diniego del potere del magistrato di disporre proprio la rinnovazione della prima notificazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c Tali considerazioni portavano al rigetto del ricorso ed alla conferma della decisione di secondo grado impugnata.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 gennaio – 31 maggio 2017, numero 13775 Presidente Matera – Relatore Manna Svolgimento del processo Con citazione notificata ex articolo 140 c.p.c. il 25.10.2003 la Eurosicilia Edizioni s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, sez. distaccata di Mascalucia, la Radio Marte soc. coop. a r.l. per la risoluzione di un contratto di cessione di ramo d’azienda per inadempimento della cessionaria e il risarcimento del danno. La società attrice si costituiva il 5.11.2003 mercoledì , e dunque l’undicesimo giorno successivo. Alla prima udienza di comparizione del 21.1.2004 il Tribunale, rilevata la mancata prova dell’avvenuta notifica della citazione, ne ordinava la rinnovazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c. Effettuata la quale il 20.2.2004, la società convenuta non si costituiva. Quindi, nella contumacia di quest’ultima, il Tribunale con sentenza del 3.2.2009 dichiarava risolto il contratto e condannava Radio Marte al risarcimento dei danni, pari all’ammontare della parte del prezzo che era stata già versata. Adita in via principale da Radio Marte e in via incidentale da Eurosicilia Edizioni, la Corte d’appello di Catania con sentenza numero 432 pubblicata il 9.3.2012 rigettava entrambe le impugnazioni. Richiamata Cass. numero 13315/99, la Corte distrettuale osservava, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, che sebbene l’iscrizione a ruolo fosse avvenuta oltre il termine di cui all’articolo 165 c.p.c. dalla prima notifica non andata a buon fine e prima della seconda notificazione validamente effettuata, non veniva meno la possibilità di collegare tra loro l’uno e l’altro adempimento processuale e di ricondurle nell’ambito di un unico procedimento. Ciò considerato che dal secondo comma dell’articolo 165 c.p.c. e dal terzo comma dell’articolo 5 legge numero 890/82 si ricava la possibilità di un’inversione del loro ordine logico-processuale, nel senso di un’iscrizione a ruolo della causa che preceda la notifica della citazione. Di qui, concludeva sul punto la Corte, la validità del procedimento di primo grado e, di riflesso, l’operatività delle relative preclusioni processuali maturate a carico della parte appellante principale, Radio Marte. La quale ultima propone, ora, ricorso per cassazione avverso detta sentenza, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso Eurosicilia Edizioni s.r.l. Motivi della decisione 1. - Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli arti. 165, comma 1, 171, comma 1, 307, commi 1 e 2, e 291, commi 1 e 2, c.p.c. in quanto, si sostiene, entrambi i casi di sanatoria per rinnovazione o per costituzione del convenuto presuppongono la tempestiva costituzione in giudizio dell’attore. In mancanza della quale, il giudice di primo grado deve, in applicazione dell’articolo 171 c.p.c., disporre la cancellazione della causa dal ruolo, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte. 2. - Il secondo motivo reitera le medesime considerazioni sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine agli articolo 161, comma 1, 162, comma 1, 164, comma 3, 156 e 159, comma 1, c.p.c 3. - Il terzo motivo, infine, deduce la violazione dell’articolo 101, comma 1, c.p.c. e degli articolo 24 e 111 Cost. nonché l’insufficiente motivazione, ritenendo contrastante con tali norme la sentenza impugnata lì dove in essa si è ritenuto che a seguito della rituale notificazione della citazione in rinnovazione il convenuto avrebbe potuto verificare, in base alla già avvenuta iscrizione a ruolo della causa, la pendenza della lite. 4. - Tutti e tre i motivi, da esaminare congiuntamente per la loro complementarietà e parziale ripetitività, sono infondati. È ben vero che la costante giurisprudenza di questa Corte - tra cui S.U. numero 10389/95 diffusamente citata, insieme con altre, dalla parte ricorrente -afferma che l’attore non può costituirsi tardivamente entro il termine assegnato al convenuto ove quest’ultimo non si sia, a sua volta, costituito e che, in definitiva, la cancellazione della causa dal ruolo prevista dall’articolo 171 c.p.c. allorché né l’attore né il convenuto si siano costituiti nei termini rispettivamente loro assegnati dagli articolo 165 e 166 c.p.c., deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice, pena la nullità del procedimento, non potendosi esigere dal convenuto un onere di vigilanza sull’andamento del processo per il periodo di tempo successivo alla scadenza del termine di costituzione dell’attore. La questione, però, è un’altra, ed interpella questa Corte sul diverso ed ulteriore problema della sorte del processo allorché la costituzione dell’attore, tardiva rispetto alla prima notificazione non andata a buon fine, sia anteriore riguardo alla seconda validamente effettuata nel termine appositamente concesso dal giudice ai sensi dell’articolo 291 c.p.c In tale situazione non si tratta di stabilire se sull’articolo 291 c.p.c. prevalga l’articolo 171 c.p.c. o viceversa, diversi essendone gli ambiti applicativi. Quest’ultima norma presuppone che la citazione sia stata regolarmente notificata diversamente, nessuno dei due termini di costituzione previsti dagli articolo 165 e 166 c.p.c. può decorrere. In altre parole - ed è questo l’equivoco logico-giuridico che alimenta la tesi di parte ricorrente - stabilito che una prima notifica della citazione non sia andata a buon fine, è erroneo qualificare come tardiva, per trarne gli effetti previsti dall’articolo 171 c.p.c., la costituzione in giudizio che l’attore abbia posto in essere decorsi dieci giorni da tale prima, invalida notificazione. Non essendosi validamente instaurato il rapporto processuale, non è ancora sorto l’onere delle parti di costituirsi in giudizio e se è vero com’è vero che il termine di dieci giorni di cui all’articolo 165, 1 comma, c.p.c. decorre dalla notificazione della citazione al convenuto , è proprio il mancato esito di tale notifica a rendere - semmai - eccessivamente anticipata, e non certo tardiva, la costituzione dell’attore. Fuori gioco l’applicazione dell’articolo 171 c.p.c. in rapporto alla prima notifica invalidamente eseguita, occorre fornire risposta soltanto su ciò se in seguito alla seconda ed unica notificazione andata a buon fine l’attore debba ri costituirsi, duplicando la precedente iscrizione a ruolo. 4.1. - Per le ragioni che seguono la risposta deve essere negativa. In tempi diversi e con riferimento a fattispecie consimili, questa Corte ha avuto modo di affermare il medesimo principio. Cass. numero 4774/82 ha osservato che qualora la notificazione a mezzo servizio postale della citazione - contenente a margine la procura ad litem - non si sia perfezionata per omessa allegazione dell’avviso di ricevimento e l’attore abbia iscritto la causa a ruolo, la successiva costituzione in giudizio del convenuto, ancorché determinata da una indebita rinnovazione della notificazione, comporta una equipollente attuazione della funzione recettizia dell’originaria citazione e l’instaurazione del rapporto processuale, soggettivamente completo, nel momento di tale costituzione, con riferimento all’originario atto di citazione con la conseguenza che, in quel momento acquista validità l’anteriore costituzione dell’attore, risultando validamente rilasciata la procura alle liti apposta a quell’atto originario. Ancora, secondo Cass. numero 13315/99, citata dalla sentenza impugnata, deve escludersi che sia inesistente o inefficace un’iscrizione a ruolo eseguita dall’attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l’inversione dell’ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento, dovendosi, d’altro canto rilevare, sia che l’articolo 165 secondo comma c.p.c., in caso di pluralità di convenuti, consente la possibilità della notificazione ad alcuno di essi quando la causa sia stata già iscritta a ruolo, sia che l’eventualità di un processo iniziato con citazione notificata dopo l’iscrizione è prevista dall’articolo 5 comma terzo della legge 20 novembre 1982, numero 890. Principio, quest’ultimo, ribadito da Cass. numero 8003/12. Che l’iscrizione a ruolo della causa da introdurre con citazione possa anche precedere il perfezionamento della notifica, è nella natura stessa di quest’ultima, che per essere un procedimento dominato da più soggetti notificante, ufficiale giudiziario e, secondo i casi, agente postale non è perfezionabile unico actu. L’attore può non essere certo che l’originale della citazione con la relata di notifica gli sia restituito in tempo utile soprattutto nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale o, come nella fattispecie, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. , sicché legittimamente la sua costituzione può avvenire depositando la sola copia della citazione non ancora notificata c.d. velina , anche quando la notifica debba essere effettuata ad un solo convenuto l’ammissibilità della costituzione dell’attore con la sola c.d. velina della citazione deve ritenersi ormai ius receptum a seguito del noto arresto di S.U. numero 10864/11, ancorché pronunciato con riferimento all’articolo 165, cpv. c.p.c. e, dunque, alla diversa ipotesi della citazione da notificarsi a più persone . Ma appare decisiva un’ulteriore considerazione. Richiedere una nuova costituzione in giudizio dell’attore in esito alla valida rinnovazione della notifica della citazione, equivale ad affermare l’inefficacia della prima costituzione. Ma se così fosse non si spiegherebbe il potere-dovere del giudice di disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., che tale efficacia evidentemente presuppone e sotto tale profilo deve dissentirsi rispetto a quanto affermato nella proposizione concessiva contenuta nella massima di Cass. numero 4774/82 sopra citata . Né la necessità di una nuova costituzione potrebbe predicarsi in considerazione dell’effetto suo proprio, che è quello di confermare la volontà dell’attore di coltivare la lite innanzi al giudice e di essere parte del processo in senso formale. In disparte la diseconomia processuale che ne deriverebbe e il principio di conservazione degli atti desumibile dal primo comma dell’articolo 159 c.p.c., l’uno e l’altro deponendo in senso opposto ciò a parte, va osservato che la rinnovazione della notifica della citazione sta in luogo dell’esternazione di una tale volontà, insita nell’ottemperare a un ordine del giudice. Ne deriva l’affermazione del seguente principio di diritto la costituzione in giudizio dell’attore avvenuta oltre il decimo giorno dal compimento di un’invalida notifica della citazione, non è qualificabile come tardiva ai sensi e per gli effetti applicativi dell’articolo 171 c.p.c., poiché il termine dell’articolo 165 c.p.c. decorre solo in presenza di una notificazione valida. Pertanto, ove il convenuto non si sia costituito in giudizio così sanando la nullità della notificazione, il giudice rettamente provvede ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., e l’attore, rinnovata con successo la notifica, non deve reiterare la propria costituzione in giudizio iscrivendo nuovamente la causa a ruolo . 5. - Il ricorso va dunque respinto. 6. - Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente. 7. - Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater D.P.R. numero 115/02, inserito dall’articolo 1, comma 17 legge numero 228/12. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater D.P.R. numero 115/02, inserito dall’articolo 1, comma 17 legge numero 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.