Il Consiglio Nazionale Forense comunica che il Ministero della Giustizia l’8 giugno 2018 ha emanato una circolare sulle applicazioni e sull’ammissibilità della compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari degli avvocati del patrocinio gratuito.
Nella circolare del Ministero della Giustizia dell’8 giugno 2018, come diffuso sul sito del Consiglio Nazionale Forense, vengono chiariti alcuni dubbi in merito alla compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato. Ammessa la compensazione. In particolare il CNF aveva segnalato alla Direzione generale che, presso alcuni Uffici giudiziari, i crediti liquidati in favore degli avvocati per l’attività svolta nell’ambito di un processo penale come difensori d’ufficio non vengono ammessi alla procedura di compensazione citata, «nell’ipotesi in cui il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali articolo 116 d.P.R. numero 115/2002 , oppure quando l’assistito è persona irreperibile articolo 117 d.P.R. cit. ». Secondo il Ministero la prassi di alcuni Uffici giudiziari è errata. Ciò in quanto, si precisa sul sito del CNF in commento alla circolare, «qualunque credito maturato ai sensi degli articolo 82 ss. del d.P.R. 115/2002 deve poter essere portato a compensazione, e dunque anche quelli che derivino dall'attività del difensore d'ufficio in ogni caso e senza necessità del previo tentativo di recupero, indipendentemente dalla circostanza che il difensore abbia tentato il recupero dei crediti o che l'assistito sia o meno irreperibile».
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