Unioni civili e disabilità, istruzioni per i permessi

Pubblicata la circolare INPS 27 febbraio 2017 numero 38, che, alla luce della l. numero 76/2016 e della sentenza della Corte Costituzionale numero 213/16 su unioni civili e convivenze di fatto, fornisce istruzioni operative sulla concessione dei permessi ex lege numero 104/1992 e sul congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità gravi ex articolo 42, comma 5, d.lgs. numero 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato.

La circolare INPS 27 febbraio 2017, numero 38, fornisce istruzioni operative sulla concessione dei permessi ex lege numero 104/1992 e sul congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, d.lgs. numero 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato che siano parte di un'unione civile o di una convivenza di fatto. “Permessi 104” e congedo straordinario. Specifica l’Istituto che, tenendo conto delle disposizioni di cui alla l. numero 76/2016 e della sentenza della Corte Costituzionale numero 213/16 - dei permessi ex lege numero 104/1992 articolo 33, comma 3 possono usufruire sia la parte di unione civile, che presti assistenza all’altra parte, sia il convivente di fatto articolo 1, comma 36 e 37, l. numero 76/2016 , che presti assistenza all’altro convivente - unicamente la parte di unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità gravi ex articolo 42, comma 5, d.lgs. numero 151/2001. Illustrate, inoltre, le modalità di presentazione delle domande di beneficio. Fonte www.ilgiuslavorista.it

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