È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale - dell’11 dicembre 2014 il decreto del 28 ottobre 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione concernente il contributo sperimentale per l’acquisto dei servizi per l’infanzia introdotto dall’articolo 4, comma 24, lettera b della l. numero 92/2012 riforma Fornero .
Data l’importanza e la delicatezza dei temi affrontati dal decreto, riteniamo opportuno in questa sede dedicare alcune parole ad analizzare ognuna delle disposizioni introdotte. Il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia. Al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, la madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, privati datori di lavoro, la madre iscritta alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, l. numero 335/1995, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo da utilizzare o per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Tale richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del concedo parentale. Misura del beneficio e modalità di erogazione. Il beneficio consiste in un contributo pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivamente non superiore ai 6 mesi. Il contributo per il servizio di baby sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro “voucher”, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta. Modalità di ammissione. Per accedere al beneficio, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici, indicando a quale delle due opzioni intende accedere e per quante mensilità intende usufruire del beneficio. Per gli anni 2014 e 2015 le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno. Ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici, la madre lavoratrice deve recarsi presso le sedi dell'INPS per ricevere i voucher richiesti entro i successivi 120 giorni. Il superamento del termine si intende come rinuncia al beneficio. Esclusioni e limitazioni. Non sono ammesse al beneficio le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle Pari Opportunità istituito con l'articolo 19, comma 3 del d.l numero 233/2006, convertito dalla l. numero 248/2006. Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire dei benefici fino a un massimo di tre mesi. Accesso all'elenco delle strutture pubbliche e private accreditate. Il decreto specifica, inoltre, che sarà l’INPS a provvedere alla pubblicazione di apposite istruzioni, sul sito istituzionale www.inps.it sia per l'istituzione di un elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazione sia per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime. Riduzione del congedo parentale. La fruizione del beneficio comporta una corrispondente riduzione del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32 del d. lgs numero 151/2001. Al fine della rideterminazione dei periodi di congedo ancora spettanti alla lavoratrice, l'INPS comunica al datore di lavoro l'ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto. Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria. L’ultimo articolo introdotto dal decreto in esame delinea tutte le questioni inerenti alla copertura finanziaria del beneficio e il relativo monitoraggio della spesa da parte dell’INPS.
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