Non è necessaria, per l’integrazione della fattispecie ex articolo 570, comma 1, c.p., diversamente da quella ex comma 2, numero 2 della stessa norma, la determinazione di uno stato di bisogno della persona avente diritto quale conseguenza della condotta violativa dei doveri di assistenza materiale di coniuge e genitore.
E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 47139, depositata il 14 novembre 2014. Il caso. Il Giudice di primo grado riteneva accertata la responsabilità dell’imputato, per aver reiteratamente omesso di versare alla ex coniuge la somme stabilite per il suo mantenimento, in sede di separazione legale omologata. L’uomo veniva condannato per il reato ascrittogli articolo 570, comma 2, numero 2. C.p. , previa riqualificazione ai sensi dell’articolo 570, comma 1. violazione degli obblighi di assistenza familiare . La Corte d’appello confermava la decisione di prima cure, dal momento che le omissioni erano intervenute solo nei confronti della ex moglie e non del figlio minore. Infatti l’uomo aveva continuato ad intrattenere rapporti col proprio figlio ispirati alla massima diligenza. Ricorreva per cassazione l’imputato, lamentando il vizio di motivazione, per mancanza ed illogicità, avendo la Corte di merito ritenuto responsabile l’imputato del reato di cui al comma 1 dell’articolo 570 c.p., pur non essendo egli coabitante con la moglie. Secondo il ricorrente la Corte erroneamente aveva circoscritto la condotta nei termini dell’omessa corresponsione dell’assegno di mantenimento alla moglie separata, ritenendo responsabile l’uomo sulla base della norma predetta, norma che però riguarda le sole condotte violative degli obblighi di assistenza morale. La rilevanza penale della violazione degli obblighi di assistenza materiale. La Cassazione nel decidere la questione in esame ricorda che «la violazione degli obblighi di doveri di assistenza materiale di coniuge e genitore, previsti dalla norme del codice civile, integra, ricorrendo tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, il reato previsto e punito dall’articolo 570, comma primo, c.p.». Gli obblighi di assistenza sopravvivono alla separazione personale. E’, d’altronde, pacifico in sede di legittimità, che «negli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge rientrano anche quelli di assistenza materiale concernenti il rispetto e l’appagamento delle esigenze economicamente valutabili dall’altro coniuge e la corresponsione dei mezzi economici necessari per condurre il tenore di vita della famiglia. Obblighi che, pur attenuati, permangono anche in caso di separazione personale dei coniugi, prevedendo l’articolo 146 c.c., la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi». Alimenti e mantenimento concetti diversi. In tema di mantenimento del coniuge separato sono anche intervenute la Sezioni Unite, stabilendo che «l’articolo 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri comma 1 e che l’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato comma2 . Ne consegue che l’espressa previsione secondo cui “resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui all’articolo 433 e ss” comma 3 conferma la diversità tra la nozione di alimenti e quella di mantenimento, pure riferendosi quest’ultima al diritto di mantenere, per quanto possibile, un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale» Cass., numero 18613/2008 . Ne consegue che, non è necessaria, per l’integrazione della fattispecie ex articolo 570, comma 1, c.p., diversamente da quella ex comma 2, numero 2 della stessa norma, la determinazione di uno stato di bisogno della persona avente diritto quale conseguenza della condotta violativa dei doveri di assistenza materiale di coniuge e genitore. Sulla base di tali argomenti, la Suprema Corte rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 novembre – 14 novembre 2014, numero 47139 Presidente Ippolito - Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 28 marzo 2013 la Corte d'appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Gela del 5 aprile 2011, appellata da I.O. , ha ridotto l'ammontare delle spese liquidate dal primo Giudice in favore della parte civile B.L.B. , condannando l'imputato alla rifusione delle spese del grado e confermando nel resto l'impugnata sentenza, che lo dichiarava colpevole del reato ascrittogli ex articolo 570, comma 2, numero 2, c.p. , previa riqualificazione ai sensi dell'articolo 570, comma 1, c.p., e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena sospesa di mesi tre di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della predetta parte civile. 1.1. Il Giudice di primo grado riteneva accertato, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa e dal Maresciallo dei Carabinieri Orazio Sciagura, che l'imputato aveva reiteratamente omesso di versare alla ex coniuge le somme stabilite per il suo mantenimento, in sede di separazione legale omologata dal Tribunale di Gela con decreto pronunziato in data 16 settembre 2005. Sebbene le condizioni economiche dell'imputato consentissero un regolare adempimento dei suoi impegni, la mancata corresponsione dell'assegno aveva luogo nei confronti della sola moglie e non anche del figlio minore, con il quale egli intratteneva invece rapporti ispirati alla massima diligenza, con la conseguente derubricazione della contestata ipotesi delittuosa in quella di cui all'articolo 570, comma 1, c.p., per avere omesso di fornire aiuto economico alla predetta persona offesa lungo l'intero arco temporale oggetto di contestazione. 2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'I. , deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato. 2.1. Nullità della sentenza in relazione agli articolo 521, 522, 178, 179 c.p.p. e 570, commi 1 e 2, numero 2, c.p., avendo la Corte d'appello per la prima volta attribuito all'imputato la condotta consistente nell'essersi sottratto agli obblighi di assistenza nei confronti della ex moglie , laddove la sentenza di primo grado avena derubricato l'originaria contestazione ai sensi del comma primo dell'articolo 570 c.p., ritenendo pur sempre, in punto di fatto, la configurabilità di una condotta consistente nell'omesso mantenimento e nell'aver fatto mancare i mezzi di sussistenza nei confronti della sola moglie, anziché nei confronti di quest'ultima e del figlio minore, come originariamente previsto nella imputazione. La Corte distrettuale, inoltre, ha ritenuto irrilevante ogni deduzione difensiva sulla disponibilità o meno in capo alla persona offesa dei mezzi di sussistenza , così come rilevato nell'atto di appello dell'imputato, né ha individuato quale sia stata la condotta materiale rilevante ai sensi dell'articolo 570, comma 1, c.p 2.2. Violazioni di legge, in relazione agli articolo 597, 546, lett. e , 125, comma 3, c.p.p., 570, commi 1 e 2, c.p., e vizi della motivazione, per mancanza ed illogicità, avendo la Corte di merito ritenuto responsabile l'imputato del reato di cui al primo comma dell'articolo 570 c.p., pur non essendo egli coabitante con la moglie e difettando in tal modo il presupposto stesso per la configurabilità della fattispecie incriminatrice in questione. La Corte, in particolare, ha erroneamente circoscritto la condotta nei termini dell'omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento alla moglie separata, ritenendo l'imputato responsabile per il reato di cui all'articolo 570, comma primo, c.p., che riguarda le sole condotte violative degli obblighi di assistenza morale. 2.3. Ulteriori vizi motivazionali, per travisamento della prova, illogicità e mancanza, laddove la Corte distrettuale, ed ancor prima il Tribunale, hanno ritenuto che i mezzi di sussistenza fossero venuti meno e che l'imputato avesse omesso in toto il versamento dell'assegno, nonostante dalle risultanze dibattimentali, come specificamente posto in rilievo dalla difesa, fosse emerso il contrario, alla luce delle stesse dichiarazioni al riguardo rese dalla persona offesa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Improponibile deve ritenersi il primo motivo di ricorso, avuto riguardo al principio, in questa Sede più volte stabilito da ultimo, v. Sez. 5 numero 9281 del 08/01/2009, dep. 02/03/2009, Rv. 243161 Sez. 5, numero 44008 del 28/09/2005, dep. 02/12/2005, Rv. 232805 , secondo cui la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza da luogo ad una nullità non rientrante fra quelle assolute ed insanabili, ma a regime intermedio, sicché tale vizio non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità ove esso, come avvenuto nel caso in esame, non sia stato denunciato nei motivi di appello. 3. Infondate, sino a lambire i margini dell'inammissibilità, devono ritenersi le ulteriori censure difensive, in quanto sostanzialmente orientate a riprodurre una serie di argomentazioni già esposte nei giudizi di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese nelle relative pronunzie, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la motivazione della decisione impugnata. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza di primo grado, la cui motivazione viene a saldarsi perfettamente con quella d'appello, sì da costituire un compendio argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo in evidenza, attraverso il richiamo ai passaggi motivazionali già esaustivamente delineati nella prima decisione a che l'imputato, come dallo stesso riconosciuto in sede di esame, ha omesso di corrispondere alla persona offesa le somme che si era impegnato a versare all'atto della separazione, sicché quest'ultima è riuscita a mantenersi solo grazie all'aiuto dei suoi genitori ed ai proventi di alcuni lavori saltuariamente effettuati b che nessuna modifica era nel frattempo intervenuta riguardo alle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Gela per effetto del su menzionato decreto e che nessuna rilevanza potevano assumere i rilievi difensivi in ordine alla disponibilità di mezzi di sussistenza da parte della persona offesa, essendosi l'imputato sottratto agli obblighi di assistenza nei confronti della ex moglie, ai sensi della su citata fattispecie incriminatrice. 4. Sulla base delle su esposte considerazioni, deve ritenersi che l'impugnata sentenza ha fatto buon governo dei principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte Sez. Unumero , numero 23866 del 31/01/2013, dep. 31/05/2013, Rv. 255271 , secondo la cui linea interpretativa la violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del codice civile, integra, ricorrendo tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, il reato previsto e punito dall'articolo 570, comma primo, cod. penumero . Si è invero affermato, in questa Sede, che negli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge rientrano anche quelli di assistenza materiale concernenti il rispetto e l'appagamento delle esigenze economicamente valutabili dell'altro coniuge aiuto nel lavoro, nello studio, nella malattia, etc. e la corresponsione dei mezzi economici necessari per condurre il tenore di vita della famiglia. Obblighi che, pur attenuati, permangono anche in caso di separazione personale dei coniugi, prevedendo l'articolo 146 c.c., la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi. Entro tale prospettiva, dunque, i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'articolo 143 c.c., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, a seconda delle specifiche situazioni di volta in volta prese in esame. Per quel che attiene, segnatamente, ai profili inerenti al mantenimento del coniuge separato, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno osservato, con la su citata decisione, che l'articolo 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri comma 1 e che l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato comma 2 . Ne consegue che l'espressa previsione secondo cui resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui all'articolo 433 e ss. comma 3 conferma la diversità tra la nozione di alimenti e quella di mantenimento, pure riferendosi quest'ultima al diritto di mantenere, per quanto possibile, un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale Sez. 1 civ., numero 18613 del 07/07/2008, Rv. 6049S2 Sez. 1 civ., numero 9915 del 24/04/2007, numero m. . Ne discende, ancora, che non è necessaria, per l'integrazione della fattispecie incriminatrice de qua, diversamente da quella contemplata dall'articolo 570, comma 2, c.p., la determinazione di uno stato di bisogno della persona avente diritto quale conseguenza della condotta violativa dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore. Sotto altro, ma connesso profilo, inoltre, deve ribadirsi che l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti fissati in sede civile, deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti, mentre nel caso in esame, come concordemente osservato dai Giudici di merito, l'imputato non ha offerto alcuna dimostrazione di versare in una situazione di assoluta ed incolpevole indigenza, tale da rendere materialmente impossibile l'ottemperanza alle relative statuizioni civili. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Da tale pronuncia discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, la cui liquidazione, tenuto conto delle questioni dedotte, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate complessivamente in Euro 3.500,00 tremilacinquecento oltre IVA e CPA.