Per i lavoratori che cessano dal servizio dopo aver usufruito di un periodo di esonero, ai sensi dell’articolo 72, commi 1 – 5, d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008, i criteri di applicazione dei termini di pagamento dei TFS e dei TFR nonché la modalità del pagamento rateale seguono la normativa vigente in materia.
Termini e modalità di pagamento immutati. Ciò in quanto la salvaguardia disposta dal citato d.l. n. 201/2011 e da successive norme per particolari categorie di lavoratori, consistendo nella conservazione delle regole di accesso alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma Monti - Fornero), non ha alcun effetto diretto sui termini e le modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto. Anche per i lavoratori che hanno usufruito del congedo per assistenza a congiunti portatori di handicap, beneficiari delle salvaguardie previste dal più volte citato d.l. n. 201/2011 e da norme a questo successive, non sono previsti termini di pagamento dei TFS e dei TFR differenti da quelli del regime generale definito. In sostanza, laddove non operi alcuna deroga all’applicazione della disciplina generale, si deve tener conto della causa e della data di cessazione dal servizio ai fini dell’applicazione del corretto termine di pagamento secondo le istruzioni diramate con la circolare n. 73 del 5 giugno 2014. Rapporto di lavoro risolto unilateralmente al raggiungimento dei requisiti anticipati per la pensione. In ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e termini di pagamento dei trattamenti dopo la modifica dell’articolo 72, comma 11, d.l. n. 112/2008 introdotta dalla l. n. 114/2014, il messaggio n. 8680/2014 chiarisce i dettagli dei termini di pagamento. Il nuovo dettato normativo, prevedendo che «con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1º gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario». (fonte: www.lavoropiu.info )
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