Nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi degli articolo 3 e 38 d.P.R. numero 1032/1973, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell'articolo 52 d.lgs. numero 165/2001, nella base di calcolo dell'indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente.
Lo afferma la Corte di Cassazione, sez. Lavoro con la sentenza numero 21312, depositata il 9 ottobre 2014. La vicenda domanda di dipendente pubblico cessato dal servizio intesa ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di buonuscita sulla base della retribuzione di dirigente percepita al momento della cessazione dal servizio. Un dipendente di Pubblica Amministrazione, Agenzia delle Dogane, proponeva ricorso al Tribunale del lavoro rivendicando il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di buonuscita calcolata sulla retribuzione di dirigente di seconda fascia percepita al momento della cessazione dal servizio. Il Tribunale adito accoglieva la domanda. Proposto appello da parte dell’INPDAP, la Corte d’Appello lo rigettava, confermando il diritto del lavoratore alla rivendicata indennità così calcolata. Proponeva così ricorso in Cassazione l’Ente previdenziale. L’indennità di buonuscita ex articolo 3 e 38 d.P.R. numero 1032/1973. L’indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato è prevista dagli articolo 3 e 38 d.P.R. numero 1032/1973. Norme che così recitano «L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo. L'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'articolo 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva». Questo criterio è poi specificato nell'articolo 38 che definisce la base contributiva come costituita dall'80% dello «stipendio, paga o retribuzione annui», nonché di assegni specificamente individuati ed elencati l'indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti l'assegno perequativo per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato ed altre indennità previste per particolari settori del pubblico impiego. Gli elementi retributivi previsti per il calcolo dell’indennità sono tassativi Nel ricorso proposto dall’INPDAP viene censurata l’interpretazione delle norme in esame da parte dei giudici di merito. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di riliquidazione della prestazione previdenziale, gli emolumenti utili ai fini del computo della prestazione sono solo quelli spettanti in forza della qualifica di appartenenza del dipendente al momento della cessazione dal servizio. Il motivo proposto è stato ritenuto fondato dalla Suprema Corte. Osserva il Collegio che, con precedente decisione delle Sezioni Unite, la numero 10413/2014, era stato affermato il principio secondo il quale nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi degli articolo 3 e 38 d.P.R. numero 1032/1973, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell'articolo 52 d.lgs. numero 165/2001, nella base di calcolo dell'indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente. anche nel caso di reggenza, stante la deroga all’articolo 2103 nel pubblico impiego. Il principio sopra enunciato è in linea con costanti orientamenti in tal senso da parte della Corte di Cassazione rimanendo isolata soltanto una decisione da parte della sez. Lavoro, numero 9646/2012, che si era discostata da tale orientamento. A motivo di ciò la questione era stata portata all’esame delle Sezioni Unite, che ebbero a comporre il contrasto con la citata decisione numero 10413/2014. D’altra parte, osserva la Corte di legittimità, l’esercizio di fatto delle superiori mansioni, anche nella forma della reggenza, non può comportare la stabilizzazione della superiore qualifica, secondo le modalità previste dall’articolo 2103 c.c., stante l’espressa deroga a tale norma nel rapporto pubblico privatizzato, prevista dall’articolo 52 d.lgs. numero 165/2001, che per l’appunto prevede che l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. Peraltro, la novazione del rapporto, pur in presenza di un prolungato esercizio delle mansioni dirigenziali in reggenza, contrasterebbe con il principio, costituzionalmente garantito, del concorso o procedura selettiva per l’accesso alla dirigenza pubblica. Pertanto, concludono i giudici del Supremo Collegio, non vi è ragione per discostarsi dai principi di diritto sul punto affermati dalle Sezioni Unite con la pronuncia citata. Il ricorso è stato così ritenuto fondato, con cassazione della sentenza impugnata e rigetto, nel merito, della domanda proposta dal dipendente pubblico.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 luglio – 9 ottobre 2014, numero 21312 Presidente Stile – Relatore Maisano Svolgimento del processo Con sentenza del 16 giugno 2010 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina numero 1409/2008 con la quale è stato riconosciuto il diritto di I.P., già dipendente del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette, trasformato in Agenzia delle Dogane con il d.lgs. numero 300 del 1999, intesa ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità di buonuscita sulla base della retribuzione di dirigente di seconda fascia percepita al momento della cessazione dal servizio, con la conseguente condanna dell'INPDAP al pagamento della relativa differenza. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia richiamando l'articolo 26 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Dogane che prevede l'equiparazione piena del trattamento economico e non il riconoscimento di un assegno, per cui non sono previste distinzioni tra le singole voci che compongono il trattamento retributivo, e gli articolo 3 e 38 del d.P.R. 1032 del 1973 che fanno esclusivo riferimento alle retribuzioni percepite senza alcun richiamo alle ragioni dell'erogazione, per cui l'indennità percepita dal dipendente in virtù delle funzioni dirigenziali svolte non si distingue, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, alla retribuzione relativa alla inferiore qualifica formalmente rivestita. L'INPDAP propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo. Resiste lo I. con controricorso. L'Agenzia delle Dogane è rimasta intimata. Lo I. ha presentato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli articolo 3 e 38 del d.P.R. 1032 del 1973, dell'articolo 26 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Dogane, e degli articolo 14 e 40 del CCNL Area Dirigenza 1998-2001, deducendosi, sulla base della richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, in tema di riliquidazione della prestazione previdenziale, gli emolumenti utili ai fini del computo della prestazione sono solo quelli spettanti in forza della qualifica di appartenza dell'ex lavoratore. Il ricorso è fondato. Sulla questione sottoposta all'odierno esame della Corte si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite che, risolvendo un contrasto in materia, con sentenza del 14 maggio 2014 numero 10413 ha affermato il principio di diritto secondo cui nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi degli articolo 3 e 38 d.P.R. 1032 del 1973 al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell'articolo 52 d.lgs. numero 165 del 2001, lo stipendio da considerare come base di calcolo dell'indennità medesima è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello rapportato all'esercizio temporaneo delle mansioni relative alla superiore qualifica di dirigente. Il collegio non ha motivo di discostarsi da tale pronuncia alla cui motivazione ci si richiama. La sentenza impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori atti istruttori o valutazioni, la causa viene decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. I contrasti giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione delle spese di giudizio dell'intero processo. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.