Lasciare una bimba di quattro anni in auto in periodo invernale per un tempo non trascurabile integra l’elemento materiale del reato di abbandono di minore.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 42254/14, depositata lo scorso 9 ottobre. Il caso. Una donna, madre di una bambina di soli quattro anni, lasciava la figlia per almeno un’ora in un’autovettura per andare a fare compere al centro commerciale nel centro di Milano. Era dicembre e alcuni passanti si accorgevano della bimba sola, in stato di agitazione e in lacrime sui sedili e allertavano le forze dell’ordine. Arrivava la Polizia locale e un’ambulanza. Poiché la bimba non riusciva ad aprire l’auto, veniva richiesto l’aiuto dei Vigili del Fuoco che infrangevano il vetro del finestrino dell’auto per liberare la piccola che, infreddolita e spaventata, piangeva. La mamma neppure si accorgeva del trambusto intorno alla sua auto, fino a quando vi si recava per tornare a casa e, per prima cosa, si arrabbiava a causa del finestrino rotto. Di qui l’accusa per abbandono di minore che portava la madre in giudizio dove, in primo grado, veniva assolta. L’abbandono di minore come l’abbandono di altro soggetto incapace per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa , è reato di pericolo che mira a garantire la sicurezza dei soggetti bisognosi di assistenza. Oggetto giuridico della fattispecie è il pericolo per l’incolumità fisica derivante dall’inadempimento di un obbligo legale di assistenza infatti è rivolta a protezione di quei soggetti di cui l’agente abbia custodia o debba avere cura, sicché è reato “proprio” . L’elemento materiale oggettivo del reato è rappresentato da qualsiasi azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di custodia e da cui derivi un pericolo anche potenziale. Per il primo giudice non c’è dolo. Secondo il tribunale, nel caso di specie, pur essendo integrato l’elemento materiale non vi era certezza di consapevolezza, da parte dell’imputata, di abbandonare la figlia a se stessa, in quanto la donna aveva imprudentemente fatto affidamento nel sonno della bimba e aveva sottovalutato il rischio di un suo risveglio, con la reazione che poi si era verificata. E neppure per il giudice d’appello. La Corte territoriale parimenti escludeva il dolo ravvisato nella consapevolezza dell’esatta percezione di un pericolo da parte dell’adulto la cui condotta veniva giudicata gravemente colposa – ma, pertanto, non punibile ex articolo 591 c.p. – perché, secondo i giudici, la madre aveva voluto punire la figlia per non averle obbedita, nel senso di essersi rifiutata di seguirla negli acquisti. La donna aveva esatta percezione del potenziale pericolo cui esponeva la figlia. Questo, invece, il parere del Procuratore generale della Corte d’appello, secondo il quale si tratta di un profilo che i giudici non avevano correttamente valutato e che lo portava ad adire la Cassazione valorizzando una serie di elementi a sostegno del dolo la bimba aveva solo 4 anni ed era sola in auto in orario serale, a dicembre, al freddo e senza giubbotto nel momento in cui erano intervenuti i soccorritori, la bimba era in evidente stato di agitazione, infreddolita e in lacrime. In sintesi, errato, ad avviso del Procuratore Generale, sarebbe il giudizio relativo alla consapevolezza. L’abbandono oggettivamente c’è stato. Pacificamente accertato era l’aspetto obiettivo della fattispecie la minore si era trovata, per un periodo di tempo non trascurabile, in condizioni di abbandono e, quindi la situazione era potenzialmente rischiosa la bambina era rimasta per almeno tre quarti d’ora in auto, in una via affollata e con un abbigliamento non adeguato in relazione alla temperatura esterna e l’imputata si era allontanata tanto da non accorgersi del consistente assembramento creatosi interno alla sua autovettura, comprensivo di Polizia locale, Vigili del fuoco e ambulanza. Al suo ritorno all’auto, la prima reazione consisteva in un moto di rabbia nei confronti di chi aveva infranto il finestrino mentre la preoccupazione per la figlia era solo successiva, con annesso rimprovero per essere voluta rimanere in auto, anziché accompagnarla. Secondo la Cassazione l’elemento materiale del reato di abbandono di persona incapace è qualunque azione o omissione contrastante con il dovere giuridico di custodia che grava sul soggetto agente, da cui derivi uno “stato di pericolo” anche potenziale, per l’incolumità della persona Cass. penumero , Sez. V, numero 30409/2011 . Bene giuridico tutelato è infatti il valore della sicurezza della persona fisica contro situazioni di pericolo. Nel caso di specie, gli elementi emersi in sede processuale, complessivamente intesi, secondo la Corte territoriale, militerebbero a favore della mancata esatta percezione di esporre a pericolo la minore. Inoltre, l’atteggiamento della donna non rivelerebbe una volontà di abbandono, bensì sanzionatorio-educativo, una sorta di punizione per la disobbedienza. Non occorre che l’agente abbia l’intenzione di esporre a pericolo il minore. Non è richiesto il dolo specifico consistente nella volontà di abbandono ai fini dell’integrazione del dolo. Quello che la norma richiede, infatti, è solo la coscienza di abbandonare di lasciare a se stesso il minore dolo generico che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze in una situazione di pericolo per la propria integrità fisica di cui si abbia esatta percezione ex multis , Cass. penumero , Sez. II, numero 10994/2012 . In altre parole, è sufficiente la consapevolezza di lasciare il destinatario di protezione in una situazione di spregio ai doveri che incombono su chi è tenuto alla sua cura e custodia, sicché il dolo che non è affatto escluso dal fatto che chi ha l’obbligo di custodia ritenga che il minore sappia badare a se stesso Cass. penumero , Sez. V, numero 9276/2009 . Pertanto, ad integrare l'elemento soggettivo, è sufficiente la consapevolezza di abbandonare omettendo la custodia un soggetto che si ha l’obbligo di custodire e proteggere, in forza dei doveri che incombono sull’agente. Infatti, secondo la giurisprudenza l’azione illecita consiste nell’abbandono e non già nel pericolo che ne consegue. Ma la percezione della situazione di pericolo sì! La motivazione della sentenza censurata è ritenuta insufficiente pertanto da annullare con rinvio riguardo al profilo della consapevolezza dell’imputata di esporre la minore ad una situazione di pericolo concreto. Nella trama argomentativa, invero, si valorizzava la reazione dell’imputata ma – secondo la Cassazione – si ometteva la valutazione degli ulteriori e pregnanti elementi di fatto descritti. Spetterà ora al giudice del rinvio verificare se poteva esserci percezione del pericolo cui si esponeva la minore. Le regole di esperienza l’ id quod plerumque accidit , purtroppo, ci dicono che lasciare un minore in auto in condizioni climatiche precarie – freddo o caldo – è fatto che provoca danni all’integrità fisica dell’incapace, spesso con conseguenze letali, ben note a tutti. Vi è peraltro un indirizzo interpretativo che ritiene che l’interesse tutelato dalla norma è la violazione dei doveri di custodia sicché ogni abbandono deve considerarsi pericoloso Cass. penumero , Sez. V, numero 11655/2012 . Si segnala, altresì che vi è un acceso dibattito circa le caratteristiche del pericolo che, per alcuni deve essere concreto, mentre per altri è sufficiente sia anche solo potenziale.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 9 aprile – 9 ottobre 2014, numero 42254 Presidente Marasca – Relatore Positano Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa in data 20 febbraio 2013 dalla Corte d'Appello di Milano, con la quale veniva rigettato l'appello del Procuratore Generale e confermata la decisione di assoluzione adottata dal Tribunale di Milano, in data 3 luglio 2009, nei confronti di C.V.D., in ordine al reato di cui all'articolo 591 del codice penale, per avere abbandonato, per almeno un'ora, la figlia di quattro anni, Z.E., all'interno di una autovettura in Milano, in orario serale. 2. La figlia dell'imputata era stata notata da alcuni passanti intorno alle ore 18 45 del 21 dicembre 2006, nel centro di Milano, mentre si trovava, da sola e in pianto, all'interno dell'abitacolo dell'autovettura che la madre aveva lasciato parcheggiata, con i finestrini chiusi. A seguito della segnalazione di un passante, interveniva la polizia locale che trova la bambina all'interno dell'auto in lacrime e in grave stato di agitazione e poiché la stessa non riusciva ad aprire il veicolo, si richiedeva l'intervento dei Vigili del Fuoco che infrangevano un finestrino e consentivano l'intervento della polizia che, con l'ausilio del personale di una ambulanza, provvedeva a tranquillizzare la bambina. 3. Il giudice di primo grado pur individuando nella condotta dell'imputata l'elemento materiale del reato contestato, ha escluso la sussistenza della consapevolezza di abbandonare a se stessa la figlia, poiché l'imputata, certamente con condotta imprudente, aveva fatto affidamento sui sonno della figlia, ritenendo di poter sbrigare rapidamente la commissione, sottovalutato il rischio del risveglio e della reazione della bambina. 4. A seguito dell'appello del Procuratore Generale, la Corte territoriale pur ritenendo provata la materialità del fatto, ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo sotto il profilo della consapevolezza dell'abbandono, in una situazione di pericolo di cui si abbia l'esatta percezione, ritenendo, in sostanza, che la madre non intendesse davvero abbandonare la figlia al proprio destino, ma punirla per non averle obbedito, non avendo voluto seguirla, riconoscendo così, in capo all'imputata, una condotta gravemente colposa. 5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale sostiene che C.V.D. non avrebbe avuto l'esatta percezione del potenziale pericolo cui esponeva la figlia. 6. Con memoria del 2 aprile 2014 il difensore di C.V.D. eccepisce l'inammissibilità del ricorso con il quale si richiederebbe alla Corte una diversa valutazione dei fatti travisati dalla Corte territoriale. Considerato in diritto La sentenza impugnata merita censura. 1. Con unico articolato motivo il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente censura la motivazione della Corte secondo cui C.V.D. non avrebbe avuto l'esatta percezione del potenziale pericolo cui esponeva la figlia, militando, al contrario, una serie di elementi in contrasto con tale impostazione. In primo luogo, si trattava di una bimba di quattro anni, lasciata sola in auto, in orario serale, nel mese di dicembre, al freddo, senza avere indosso neppure il giubbotto, che era rimasto sul sedile. In secondo luogo, la bimba, salvata dai soccorritori, è risultata in evidente stato di agitazione, infreddolita e in lacrime. Sotto altro profilo ha evidenziato che per il reato in questione non occorre che l'agente intenda esporre al pericolo il minore. 2. Con memoria del 2 aprile 2014 il difensore di C.V.D. rileva l'inammissibilità del ricorso poiché avrebbe ad oggetto una diversa valutazione dei fatti che sarebbero stati travisati dalla Corte territoriale, richiedendo alla Corte di Cassazione una operazione estranea al giudizio di legittimità. In ogni caso, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla mancanza, in capo all'imputata, dell'esatta percezione dei pericolo, indispensabile per la configurabilità del dolo. 3. Va precisato che, rispetto alla ricostruzione operata dal primo giudice, la Corte d'Appello ha diversamente delineato le modalità della condotta, per cui, quanto all'aspetto obiettivo del fatto, non è contestabile che la minore sia venuta a trovarsi, per un periodo di tempo non trascurabile, in condizioni di abbandono e che, conseguentemente, la situazione della minore fosse potenzialmente rischiosa. Infatti, dalle risultanze processuali è emerso, diversamente da quanto ricostruito in primo grado, che la bambina era stata lasciata dalla madre all'interno dell'auto, per non meno di tre quarti d'ora, in una via affollata, con un abbigliamento non adeguato in relazione alla temperatura esterna. L'imputata s'era allontanata per svolgere più commissioni presso esercizi commerciali non prossimi al luogo in cui era parcheggiata l'auto, atteso che la stessa non ebbe modo di avvedersi del consistente assembramento che si era creato intorno alla sua autovettura e della presenza, oltre che di un pubblico folto, anche della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e di un'Ambulanza. Tale circostanza trova conferma nella prima reazione dell'imputata al suo ritorno sul luogo dov'era parcheggiata l'auto, consistita in un moto di rabbia nei confronti di chi aveva infranto il finestrino della macchina. Solo dopo, ha manifestato preoccupazione per le condizioni della figlia, rimproverandola per avere voluto rimanere a bordo dell'auto. Da ciò deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la minore non era stata lasciata in auto perché dormiva, ma perché non aveva intenzione di accompagnare la madre presso gli esercizi commerciali. 4. La Corte ha escluso che l'imputata avesse la reale percezione della situazione di pericolo sulla base di due elementi l'immediata reazione rabbiosa, per la rottura del vetro evidenzierebbe che la donna non aveva avuto esatta percezione dei potenziale pericolo infatti la prima preoccupazione non è stata per il rischio subito dalla bambina, ma per il danno subito dall'autovettura. Ciò lascerebbe intendere che C.V.D. non avesse la esatta percezione della situazione di pericolo della figlia. Il secondo profilo riguarda l'insussistenza della volontà di abbandono, in quanto dalle risultanze processuali emerge che il comportamento dell'imputata appare sintomatico di un atteggiamento sanzionatorio o educativo nei confronti della figlia, una sorta di punizione per non averle obbedito alla richiesta di accompagnarla presso gli esercizi commerciali. 5. Tale secondo profilo appare superabile, poiché il requisito della volontà dell'abbandono non è richiesto ai fini del dolo, essendo sufficiente la coscienza di abbandonare a se stesso il minore. Residua il profilo della percezione della situazione di pericolo e cioè il problema se l'imputata avesse o meno coscienza di abbandonare e cioè di esporre ad un pericolo concreto la figlia. 6. Sotto tale profilo la decisione è certamente insufficiente, poiché la motivazione adottata dalla Corte territoriale appare illogica e carente, facendo discendere l'insussistenza della consapevolezza da parte di C.V.D. di abbandonare e di esporre la minore ad una situazione di pericolo per la sua integrità fisica, da elementi evanescenti, legati alle caratteristiche della reazione dell'imputata. La Corte territoriale omette di valutare una serie di ulteriori elementi di fatto, quali la tenera età della bambina, rimasta sola in auto, l'orario serale, la temperatura in atto, il fatto che non avesse indosso neppure il giubbotto, lo stato di agitazione e le condizioni della bambina al momento dell'intervento dei soccorritori. Circostanze da verificare unitamente al tipo di reazione dell'imputata, in considerazione del fatto che il dolo del delitto di cui all'articolo 591 cod. penumero è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione Sez. 2, numero 10994 del 06/12/2012 - dep. 08/03/2013, T. e altro, Rv. 255173 Sez. 5, numero 15147 del 14/03/2007 - dep. 16/04/2007, Simone, Rv. 236157 . 7. La decisione va, pertanto, annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello territoriale per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame.