L’applicazione della pena accessoria di cui all’articolo 609 nonies, comma 2, c.p., è consentita in relazione al reato di cui all’articolo 609 bis c.p., solo se lo stesso è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto e non qualora la persona offesa sia maggiorenne.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 41358, depositata il 6 ottobre 2014. Il caso. Con sentenza, la Corte d’Appello, confermava parzialmente la decisione del Gip del Tribunale, resa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato condannato per i reati di cui agli articolo 612 bis atti persecutori. Stalking , 635 danneggiamento e 609 bis c.p. violenza sessuale , nei confronti di una donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale. Avverso la predetta sentenza l’uomo, tramite il difensore, proponeva ricorso per cassazione. L’aumento di pena. Il ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’adeguatezza dell’aumento di pena inflitto in continuazione per il reato di stalking, nella misura di 6 mesi di reclusione. Tuttavia, a giudizio della Corte di Cassazione, il ricorrente non considera che nella determinazione di tale aumento si è tenuto conto della gravità del reato, che si è protratto per un apprezzabile lasso di tempo e che ha spiegato sulla vittima una particolare efficacia intimidatoria. La pena accessoria. Fondato è, invece, il motivo di doglianza riferito alla violazione dell’articolo 609 nonies, comma 2, c.p., relativo alla pena accessoria applicata con la sentenza di primo grado e confermata con quella d’appello. La richiamata disposizione consente, infatti, l’applicazione di tale pena accessoria, in relazione al reato di cui all’articolo 609 bis c.p., solo se lo stesso è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto e non, come nel caso di specie, qualora la persona offesa sia maggiorenne. Per questi motivi la Corte accoglie questo motivo di ricorso ed elimina la pena accessoria di cui all’articolo 609 nonien, comma 2, c.p., in considerazione della sua illegalità.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 giugno– 6 ottobre 2014, numero 41358 Presidente Mannino– Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza dell'11 gennaio 2013, la Corte d'appello di Bologna ha parzialmente confermato la sentenza del gip del Tribunale di Ferrara dell'8 novembre 2011, resa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato - anche al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio civile e con provvisionale di Euro 20,000,00 - per a il reato di cui all'articolo 612 bis, primo e secondo comma, cod. penumero , per atti persecutori nei confronti di una donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale, consistiti nell'invio di SMS offensivi, minacciosi e molesti, in telefonate ripetute con ingiurie e minacce, in appostamenti presso la sua abitazione, in pedinamenti e danneggiamenti, in modo tale da cagionare un perdurante grave stato di ansia e di paura e, in generale, un timore per l'incolumità personale tale da costringere la persona offesa ad alterare le abitudini di vita b il reato di cui all'articolo 635 cod. penumero , per avere rotto i vetri dell'autovettura della persona offesa c il reato di cui all'articolo 609 bis cod. penumero , per una violenza sessuale commessa entrando con la forza nell'auto della persona offesa, percuotendola, toccandola nelle parti intime. La Corte d'appello - per quanto qui rileva - ha dichiarato non doversi procedere per il capo b dell'imputazione, per rimessione di querela, e ha diminuito la pena per i residui capi, revocando le statuizioni civili, a seguito di revoca della costituzione di parte civile. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle circostanze dei reati. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la mancanza della motivazione con riferimento all'invocata attenuante di cui all'articolo 62, numero 6 , cod. penumero , sul rilievo che non si sarebbe considerato che l'imputato aveva offerto nell'udienza del giudizio abbreviato un assegno riparatorio agli effetti civili, in misura prossima a quella successivamente liquidata dal giudice, in relazione proprio al delitto di cui all'articolo 609 bis cod. penumero . 2.2. - In secondo luogo, si prospettano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'adeguatezza dell'aumento di pena inflitto in continuazione per il capo a dell'imputazione, nella misura di 6 mesi di reclusione, corrispondente alla pena edittale minima irrogabile per tale fattispecie, pur in presenza di un fatto ritenuto tenue dalla Corte d'appello. 2.3. - Si deducono, in terzo luogo, la mancanza della motivazione e il travisamento del fatto con riferimento al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte d'appello operato un mero rinvio alle statuizioni del giudice di primo grado. 2.4. - Il quarto motivo di doglianza è riferito alla violazione dell'articolo 609 nonies, comma secondo, cod. penumero , perché l'ambito di applicazione della pena accessoria ivi prevista è circoscritto, con riferimento al reato di cui all'articolo 609 bis cod. penumero , alle condotte poste in essere nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni diciotto. Considerato in diritto 3. - Il ricorso è solo parzialmente fondato. 3.1. - Il primo motivo di impugnazione - relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 6 , cod. penumero è inammissibile. Dalla lettura del motivo d'appello relativo a tale profilo allegato 4 al ricorso per cassazione risulta, infatti, che l'attenuante era invocata in tale sede in modo del tutto generico. Nell'atto d'appello si faceva, infatti, riferimento solo all'offerta di una somma a titolo di risarcimento integrale del danno, che avrebbe dovuto essere accettata come tale dalla persona offesa e che è stata presentata all'udienza di primo grado e, dunque, non “prima del giudizio”, come richiesto dalla richiamata disposizione. Né si può affermare - come fa la difesa - che la somma offerta dall'imputato, di Euro 10.000,00, fosse corrispondente a quanto liquidato dal giudice a titolo di risarcimento del danno, perché la liquidazione del danno è stata, anzi, rimessa al giudice civile, ed anche la sola provvisionale liquidata, di Euro 20.000,00, è comunque ampiamente superiore rispetto alla somma offerta. 3.2. - Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, relativo all'aumento di pena per la continuazione in relazione al reato di cui al capo a . Il ricorrente non considera, infatti, che nella determinazione di tale aumento si è tenuto conto della gravità del reato, che si è protratto per un apprezzabile lasso di tempo e che ha spiegato sulla vittima una particolare efficacia intimidatoria, e si è poi valorizzata la positiva condotta dell'imputato post factum, risultante dalle dichiarazioni contenute nell'atto di revoca della costituzione di parte civile, diminuendo sensibilmente l'aumento di pena l'aumento già stabilito in primo grado. 3.3. - Del tutto generica risulta, poi, la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché la difesa non prende in considerazione, neanche per criticarla, le corrette e coerenti argomentazioni dei giudici di primo e secondo grado sul punto, i quali hanno valorizzato, in senso contrario la presenza di un precedente penale specifico e la mancanza di una chiara resipiscenza in relazione ai fatti. 3.4. - Deve essere invece accolto il quarto motivo di doglianza, relativo alla pena accessoria dell'articolo 609 nonies, secondo comma, cod. penumero , applicata con la sentenza di primo grado e confermata con quella d'appello. La richiamata disposizione consente, infatti, l'applicazione di tale pena accessoria, in relazione al reato di cui all'articolo 609 bis cod. penumero , solo se lo stesso è commesso nei confronti di persona che ha compiuto gli anni diciotto e non - come nel caso di specie - qualora la persona offesa sia maggiorenne. 4. - Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla pena accessoria di cui all'articolo 609 nonies, secondo comma, cod. penumero , che può essere eliminata direttamente da questa Corte in considerazione della sua illegalità il ricorso deve essere nel resto rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria di cui all'articolo 609 nonies, secondo comma, cod. penumero , che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.