RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. IV 18 MAGGIO 2016, N. 2012 ESPROPRIAZIONE – ACQUISIZIONE SANANTE. Giudicato civile di risarcimento e successivo provvedimento di acquisizione sanante. In materia di occupazioni senza titolo, il giudicato civile relativo al risarcimento del danno, se non preclude l’acquisizione sanante, comunque esclude che possa essere corrisposta, ai fini del perfezionamento del provvedimento e del conseguimento del suo effetto traslativo, una somma inferiore a quella accertata come dovuta dal predetto titolo giudiziale. La determinazione dell’indennità da parte del Comune in misura diversa e inferiore non può travolgere le statuizioni del giudicato civile, onde, per la parte relativa alla determinazione dell’indennità, il provvedimento di acquisizione sanante non può avere altro contenuto che il versamento delle somme dovute secondo il giudicato, che in tal senso integra” necessariamente il provvedimento amministrativo e ne sostituisce la difforme determinazione in contrasto col giudicato medesimo. CONS. STATO, AD. PLEN. 9 GIUGNO 2016, N. 11 OTTEMPERANZA – PRINCIPI. Giudicato a formazione progressiva e ius superveniens la parola alla Plenaria. L’esecuzione del giudicato amministrativo sebbene quest’ultimo abbia un contenuto poliforme , non può essere il luogo per tornare a mettere ripetutamente in discussione la situazione oggetto del ricorso introduttivo di primo grado, su cui il giudicato ha, per definizione, conclusivamente deciso se così fosse, il processo, considerato nella sua sostanziale globalità, rischierebbe di non avere mai termine, e questa conclusione sarebbe in radicale contrasto con il diritto alla ragionevole durata del giudizio, all’effettività della tutela giurisdizionale, alla stabilità e certezza dei rapporti giuridici valori tutelati a livello costituzionale e dalle fonti sovranazionali alle quali il nostro Paese è vincolato da qui l’obbligo di esecuzione secondo buona fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla stabile definizione del contesto procedimentale. L’Amministrazione soccombente a seguito di sentenza irrevocabile di annullamento di propri provvedimenti ha l’obbligo di ripristinare la situazione controversa, a favore del privato e con effetto retroattivo, per evitare che la durata del processo vada a scapito della parte vittoriosa questa retroattività dell’esecuzione del giudicato non può essere intesa in senso assoluto, ma va ragionevolmente parametrata alle circostanze del caso concreto ed alla natura dell’interesse legittimo coinvolto pretensivo, oppositivo, procedimentale . Tale obbligo, pertanto, non incide sui tratti liberi dell’azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato e, in primo luogo, sui poteri non esercitati e fondati su presupposti fattuali e normativi diversi e successivi rispetto a quest’ultimo. Nella contrapposizione fra naturale dinamicità dell’azione amministrativa nel tempo ed effettività della tutela, un punto di equilibrio è stato tradizionalmente rinvenuto nel principio generale per cui l’esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile sicché la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell’interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima. Anche per le situazioni istantanee, però, la retroattività dell’esecuzione del giudicato trova, peraltro, un limite intrinseco e ineliminabile che è logico e pratico, ancor prima che giuridico , nel sopravvenuto mutamento della realtà - fattuale o giuridica - tale da non consentire l’integrale ripristino dello status quo ante come esplicitato dai risalenti brocardi factum infectum fieri nequit e ad impossibilia nemo tenetur che semmai, ove ne ricorrano le condizioni, può integrare il presupposto esplicito della previsione del risarcimento del danno, per impossibile esecuzione del giudicato, sancita dall’art. 112, co. 3, c.p.a. Le sentenze pregiudiziali interpretative della Corte di Giustizia hanno la stessa efficacia vincolante delle disposizioni interpretate la decisione della Corte resa in sede di rinvio pregiudiziale, dunque, oltre a vincolare il giudice che ha sollevato la questione, spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto. L’interpretazione da parte del giudice amministrativo di una norma di diritto interno in termini contrastanti con il diritto dell’Unione Europea, secondo quanto risultante da una pronunzia della Corte di Giustizia successivamente intervenuta, dà luogo alla violazione di un limite esterno” della giurisdizione, rientrando in uno di quei casi estremi” in cui il giudice adotta una decisione anomala o abnorme, omettendo l’esercizio del potere giurisdizionale per errores in iudicando o in procedendo che danno luogo al superamento del limite esterno. La dinamicità e la relativa flessibilità che spesso caratterizza il giudicato amministrativo nel costante dialogo che esso instaura con il successivo esercizio del potere amministrativo permettono al giudice dell’ottemperanza – nell’ambito di quell’attività in cui si sostanzia l’istituto del giudicato a formazione progressiva – non solo di completare il giudicato con nuove statuizioni integrative”, ma anche di specificarne la portata e gli effetti al fine di impedire il consolidamento di effetti irreversibili contrari al diritto sovranazionale.