Dalle Sezioni Unite Penali le ultime informazioni provvisorie

Ipotesi di lieve entità in tema sostanze stupefacenti, dichiarazione di inammissibilità dell'appello “anche senza formalità” avverso misure interdittive a carico di una società e ragioni di competenza tra la giurisdizione del Giudice di Pace e il tribunale sono i tre temi toccati dalle ultime informazioni provvisorie depositate dalle Sezioni Unite Penali.

Sostanze stupefacenti. In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, la Suprema Corte afferma che la configurabilità dell’ipotesi di lieve entità di cui all’articolo 73, comma 5, d.p.r. numero 309/1990 non è ostacolata dalla diversità delle sostanze stupefacenti e il concorso di tale reato con quelli previsti dai commi precedenti dipende dalle concrete circostanze del fatto. Appelli inammissibili “anche senza formalità”? Gli Ermellini rispondo picche alla questione sulla possibilità o meno del tribunale di dichiarare inammissibile “anche senza formalità” l’appello proposto avverso un’ordinanza applicativa di una misura interdittiva disposta a carico di una società, qualora lo stesso ritenga sopravvenuta la mancanza di interesse a seguito della revoca della misura stessa. Giudice di Pace e riqualificazione del fatto. Con l’informazione numero 23, la Cassazione afferma che il Giudice di Pace, a seguito della riqualificazione del fatto, originariamente contestato in un reato di sua competenza, deve dichiarare la propria incompetenza per materia e disporre la trasmissione degli atti al PM, sensi dell’articolo 48 d.lgs. numero 274/2000, salva l’ipotesi in cui il giudice riqualifichi il fatto nel corso del processo a seguito di acquisizioni sopravvenute. Tribunale vs Giudice di Pace. Limitatamente al caso in cui il tribunale sia già a conoscenza del reato del giudice di pace per un’errata individuazione della competenza per connessione, in violazione dell’articolo 6 d.lgs. numero 274/2000, i Giudici di Legittimità affermano che nel caso di connessione dei procedimenti di competenza del giudice di pace e del tribunale, quest’ultimo, con la sentenza con cui assolve l’imputato da reato di sua competenza, deve dichiarare la propria incompetenza per materia in ordine al residuo reato e disporre la trasmissione degli atti al PM, ai sensi dell’articolo 48 d.lgs. numero 274/2000.

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