Occupazione di una casa popolare: la rottura con il marito non rende la posizione della donna meno grave

Escluso dai Giudici il riconoscimento della tenuità del fatto. Irrilevante il richiamo difensivo alle condizioni sociali della moglie, e alla sua successiva fuga, provocata dai comportamenti violenti del coniuge.

Ha occupato abusivamente, assieme al coniuge, una casa popolare. Successivamente, a causa dei maltrattamenti subiti ad opera del marito, è scappata via, trovando rifugio in un “Centro antiviolenza”. Quest’ultimo dato di fatto non è sufficiente però a rendere meno grave l’azione compiuta. Confermata perciò la condanna per la donna, essendo esclusa l’ipotesi della tenuità del fatto Cassazione, sentenza numero 22951/18, sez. II Penale, depositata oggi . GRAVITÀ. Ricostruita la vicenda, i Giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, non hanno alcun dubbio sulla pronuncia di condanna nei confronti della donna, colpevole di «avere abusivamente occupato per oltre due anni, in concorso col marito, un alloggio di proprietà dell’‘Istituto autonomo case popolari’». A rendere ancora più grave la loro condotta, poi, il fatto che essi abbiano consapevolmente ignorato «l’ordinanza di sgombero emessa nei loro confronti». Ai Giudici della Cassazione, però, il legale della donna chiede di riconoscere «la particolare tenuità del fatto», sottolineando soprattutto il fatto che «ella ha abbandonato l’alloggio, precedentemente occupato, a seguito dei maltrattamenti subiti ad opera del marito, da cui si è dovuta separare» e «ha trovato riparo in un ‘Centro antiviolenza’». Questi elementi non sono sufficienti, secondo i Giudici del ‘Palazzaccio’, per ridimensionare la gravità dei comportamenti della donna. In sostanza, il richiamo difensivo alle «condizioni personali e sociali» della donna e alle «peculiari vicende successive» all’occupazione dell’alloggio non può avere ripercussioni sulla valutazione della «tenuità del fatto». Su quest’ultimo fronte, difatti, «il dato della prolungata occupazione abusiva impedisce di considerare tenue l’offesa arrecata» dalla donna, anche alla luce della «modalità della condotta, unitamente alla significativa inosservanza del provvedimento di sgombero».

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 gennaio – 22 maggio 2018, numero 22951 Presidente Cervadoro – Relatore Di Paolo Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 11/10/2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Enna, in data 27/2/2014, nei confronti di Gi. Te. in relazione ai reati di cui agli articolo 633 e 650 cod. penumero per aver abusivamente occupato un alloggio di proprietà dello IACP di Enna, in concorso con il coniuge, per oltre due anni, non osservando l'ordinanza di sgombero emessa nei loro confronti, eliminando la condizione apposta dal giudice di primo grado per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo la violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 131 bis cod. penumero , e la manifesta illogicità della motivazione, per l'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto avendo la Corte tenuto conto della particolare condizione soggettiva della donna riconoscendo in suo favore le circostanze attenuati generiche, senza però considerare i medesimi elementi favorevoli rilevanti nella valutazione della particolare tenuità del fatto . Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta difensiva, valorizzando il dato della prolungata occupazione abusiva che impedisce di considerare tenue l'offesa arrecata, anche alla luce della modalità della condotta che si caratterizza per la reiterazione degli atti tipici del fatto penalmente rilevante , unitamente alla significativa inosservanza del provvedimento di sgombero non osservato. Gli elementi positivi che la ricorrente intende trarre dalle condizioni personali e sociali, oltre che dalle peculiari vicende successive alla commissione dei fatti, considerati nel riconoscere all'imputata le circostanze attenuanti generiche, non possono riverberare effetti sulla valutazione della particolare tenuità del fatto, che ha ad oggetto i profili della limitata valenza offensiva della condotta considerata esclusivamente con riguardo a criteri di natura oggettiva cfr. Sez. 5, numero 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307 «i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'articolo 131-bis cod. penumero hanno natura e struttura oggettiva pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno , mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo» . 2. All' inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali quanto alla valutazione delle cause che hanno determinato la proposizione del ricorso, deve tenersi in conto quanto risulta dagli atti, ossia che la ricorrente ha abbandonato l'alloggio precedentemente occupato, a seguito dei maltrattamenti subiti dal coniuge, da cui si è dovuta separare, trovando riparo presso un centro antiviolenza, nell'anno 2013, condizione soggettiva che porta ad escludere la colpa della ricorrente nella proposizione del ricorso di qui l'esclusione della condanna della ricorrente al versamento di alcuna somma in favore della cassa delle ammende Corte cost. 13 giugno 2000, numero 186 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.