La vicenda risale ai temporali che nel settembre del 2001 colpirono il territorio del Napoletano. Ingenti i danni riportati da un imprenditore, che, però, non può ritenere colpevole il Comune. Decisiva la constatazione della straordinarietà del fenomeno temporalesco.
Temporale assolutamente fuori dalla norma, secondo i meteorologi e anche secondo i giudici. Ecco perché i danni riportati dall’imprenditore non sono addebitabili al Comune. Decisiva la constatazione che neanche una rete fognaria perfettamente funzionante avrebbe potuto far fronte all’inondazione Cassazione, ordinanza numero 11802/18, sez. VI Civile, depositata il 15 maggio . Temporali. I fatti risalgono al 15 settembre del 2001, quando le piogge cadute in abbondanza sconvolgono la zona di Napoli. Ad essere coinvolti sono i paesi della provincia, come Terzigno, dove un imprenditore cita in giudizio il Comune, addebitandogli i danni riportati dall’azienda a causa dell’inondazione seguita ai terribili temporali di quella giornata. L’uomo si sofferma soprattutto sulla presunta «inadeguatezza della rete fognaria comunale». Questo elemento non è però ritenuto sufficiente, e così i Giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, respingono la «richiesta di risarcimento» avanzata nei confronti del Comune. Calamità. Inutile si rivela la scelta dell’imprenditore di presentare ricorso in Cassazione, dove viene confermata la decisione pronunciata in Appello. Anche per i Giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, non è possibile ritenere responsabile il Comune per i danni subiti dall’azienda a causa della pioggia. In particolare, viene osservato che sì «il Comune di Terzigno non rientra nei Comuni» indicati come colpiti da uno «stato di calamità naturale», ma, allo stesso tempo, non si può trascurare che «anche il suo territorio era stato interessato dalle copiose precipitazioni del 15 settembre 2001», cioè da «un fenomeno naturale del tutto straordinario». E già questo elemento rende difficile considerare colpevole il Comune. Per quanto concerne poi il nodo della «rete fognaria», i Giudici chiariscono che «anche a voler ritenere che il Comune non avesse provveduto alla manutenzione ed alla pulizia delle griglie, neppure un sistema perfettamente efficiente avrebbe potuto far fronte all’impeto dell’inondazione, anche in considerazione della particolare conformità dei luoghi».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 7 marzo - 15 maggio 2018, numero 11802 Presidente Amendola – Relatore Scoditti Rilevato che La ditta Ca. Fi. e Fi. Ca. in proprio convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Nola il Comune di Terzigno chiedendo il risarcimento del danno subito dall'azienda e dall'immobile di proprietà di parte attrice in corrispondenza delle precipitazioni piovose del 15 settembre 2001 a causa dell'inadeguatezza ed insufficienza della rete fognaria comunale. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello gli attori. Con sentenza di data 22 settembre 2016 la Corte d'appello di Napoli rigettò l'appello. Osservò la corte territoriale che il testo del D.P.C.M. del 21 settembre 2001 aveva considerato che, sebbene il Comune di Terzigno non rientrasse espressamente nei comuni elencati ai fini della dichiarazione dello stato di calamità naturale, anche il suo territorio era stato interessato dalle copiose precipitazioni del 15 settembre 2001 e che l'esito della procedura amministrativa, diretta all'applicazione delle previdenze del fondo di solidarietà nazionale, non implicava che nel Comune escluso dall'elenco non si fosse verificato un fenomeno naturale del tutto straordinario come evidenziato nell'interrogazione parlamentare avente ad oggetto la detta esclusione e come accertato dal CTU era peraltro mera affermazione dell'appellante che gli esperti della Protezione civile avessero espresso parere negativo . Aggiunse che si era verificato il caso fortuito integrante l'interruzione del nesso di causalità fra la res in custodia e l'evento e che anche a voler ritenere che il Comune non avesse provveduto alla manutenzione ed alla pulizia delle griglie pur non potendosi escludere che la violenza del temporale avesse determinato il trascinamento di materiale tale da occludere le grate neppure un sistema perfettamente efficiente avrebbe potuto far fronte all'impeto dell'inondazione, in considerazione anche della particolare conformazione dei luoghi. Hanno proposto ricorso per cassazione la ditta Ca. Fi. e Fi. Ca. in proprio sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi d'inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. Considerato che con il motivo di ricorso si denuncia falsa applicazione dell'articolo 2051 cod. civ. ed omesso esame di punto decisivo e motivazione mancante, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3 e numero 4, cod. proc. civ Osservano i ricorrenti che gli esperti della Protezione civile non avevano considerato l'evento pluviale come evento eccezionale e che il decreto governativo rappresentava l'esito finale di un complesso iter procedimentale. Aggiungono che la mancata attivazione degli strumenti di tutela rappresentati dalle provvidenze governative determinerebbe in assenza di qualsivoglia responsabilità del Comune, in presenza peraltro di comprovata inadeguatezza del sistema fognario, l'assurda conseguenza di non poter ottenere il ristoro dei danni e che l'evento pluviale non avesse caratteristiche di interruzione del nesso di causalità fra la cosa e l'evento lesivo era dimostrato da altre sentenze del Tribunale di Nola che avevano riconosciuto che l'allagamento si sarebbe potuto verificare anche in presenza di pioggia ordinaria. Il motivo è inammissibile. Sotto le spoglie della denuncia di violazione di legge e di motivazione mancante, ma solo in rubrica, non tornando nell'articolazione del motivo una denuncia chiara di motivazione inesistente parte ricorrente mira in realtà ad un riesame del giudizio di fatto, che è profilo non sindacabile nella presente sede di legittimità, se non nei limiti della denuncia di vizio motivazionale nella specie non proposto. Il cuore della censura è la valutazione del fenomeno piovoso in questione. Alla valutazione del giudice di appello nel senso della presenza dei caratteri della straordinarietà tale da interrompere il nesso di causalità fra la cosa custodita e l'evento dannoso, la parte ricorrente oppone una valutazione di merito di segno diverso. In tema di responsabilità del custode, la ricorrenza in concreto degli estremi del caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se privo di vizio motivazionale Cass. 20 aprile 2017, numero 10014 6 aprile 2004, numero 6753 . Circa poi la dedotta inadeguatezza del sistema fognario resta l'accertamento del giudice di merito secondo cui anche a voler ritenere che il Comune non avesse provveduto alla manutenzione ed alla pulizia delle griglie neppure un sistema perfettamente efficiente avrebbe potuto far fronte all'impeto dell'inondazione, in considerazione anche della particolare conformazione dei luoghi. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'articolo 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17 della L. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.