Anche la pubblica amministrazione può scegliere liberamente il proprio avvocato

Secondo l’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti non sarebbe imposto dall’ordinamento l’obbligo di previa “gara” per l’attribuzione di incarichi di consulenza o assistenza legale.

L’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti ha pubblicato la circolare numero 1 del 19 gennaio 2017, a proposito dei «mandati difensivi delle pubbliche amministrazioni». Il presunto obbligo di previa “gara”. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. numero 50/2016 il nuovo codice dei contratti pubblici , secondo la UNAA si è diffusa una interpretazione erronea a proposito dell’«obbligo di previa “gara”» per l’attribuzione dell’incarico di consulenza o assistenza specialistica. La natura fiduciaria del rapporto cliente-avvocato. Quest’obbligo, si dice nella circolare, «non è affatto imposto dall’ordinamento europeo, nazionale o professionale ». Così come avviene per ogni altro soggetto, la prestazione dell’avvocato può essere oggetto di richiesta da parte delle pubbliche amministrazioni «in ragione dell’imprescindibile natura fiduciaria che caratterizza il rapporto tra l’avvocato ed il cliente rappresentato e difeso». Ovviamente, nulla impedisce alle pubbliche amministrazioni, qualora lo ritengano opportuno, di scegliere il difensore legale «previo espletamento di procedura di pubblica evidenza, anche meramente esplorativa».

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