Nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi, dopo la data del 25 marzo 2016 data di entrata in vigore della l numero 41/2016 , posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone - ovvero lesioni gravi o gravissime - dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di stupefacenti viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli articolo 589-bis, comma 1 e 590-bis, comma 1, c.p., con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell’articolo 84, comma 1, c.p., ed esclusione invece dell’applicabilità di quella generale sul concorso di reati.
Il principio di diritto, già affermato dalla IV Sezione Penale della Corte di Cassazione nel 2018, è stato confermato e ribadito dallo stesso collegio, nella Sentenza numero 18802 depositata il 6 maggio 2019. Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe quali circostanze aggravanti. La condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica rappresenta una circostanza aggravante del reato di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi per l’effetto escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che i medesimi possano concorrere con la contravvenzione contemplata all’articolo 186 del codice stradale. Il principio è stato stabilito dalla IV Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, dapprima nella pronuncia numero 26857 del 29 maggio 2018 e, in seguito, confermato nella pronuncia numero 50325 del 10 ottobre 2018. Il medesimo collegio romano, nella Sentenza depositata il 6 maggio 2019, conferma e ribadisce tale assunto, estendendolo alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e psicotrope. Lo scenario normativo dal 2016. A seguito della vigenza della legge 23 marzo 2016 numero 41 e, più precisamente, dal 25 marzo 2016, tra gli altri è stato introdotto, nell’ordinamento giuridico, l’articolo 589- bis c.p In epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 24 luglio 2008, numero 125, l’articolo 589 c.p., al contrario, disponeva che in ipotesi di omicidio colposo si dovesse applicare la reclusione da 3 a 10 anni qualora il fatto fosse stato commesso mediante violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da colui che fosse risultato in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada e, che, in ipotesi di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, e di lesioni di una o più persone, si dovesse applicare la pena chi si sarebbe dovuta infliggere per la più grave delle violazioni poste in essere, ed aumentata fino al triplo, con la precisazione che la pena non avrebbe potuto superare i 15 anni di reclusione. L’orientamento ermeneutico a seguito della novella normativa. Dopo l’entrata in vigore, coincidente col 25 marzo 2016, della legge numero 41, nelle ipotesi ove si contesti all’imputato di essersi messo alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza, e di avere in tale stato cagionato per colpa, la morte di una o più persone, oppure lesioni gravi o gravissime alle stesse, dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati contemplati agli articoli 589 bis comma I, nonché 590- bis comma 1, c.p., con conseguente e necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso, ai sensi dell’articolo 84, comma I, c.p., ed esclusione dell’applicabilità di quella generale in tema di concorso di reati. Analoga impostazione dovrà richiamarsi nel caso di guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope articolo 589- bis , comma 2, e 590- bis comma 2, c.p. . L’agente della condotta. La Cassazione, nelle due pronunce sopra richiamate, aveva già posto l’attenzione sulla circostanza che la formulazione della novella introdotta dal legislatore nella 2016, aveva ricondotto le fattispecie aggravate al momento della “guida”, così individuando in modo esplicito, quale agente della condotta, chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore, e ciò diversamente dalle ipotesi - base contemplate al comma I degli articoli 589- bis e 590- bis c.p., rispetto alle quali destinatario del precetto risulta “chiunque cagioni per colpa con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”. In altre parole, le fattispecie aggravate introdotte nell’ordinamento dal 2016, risultano applicabili solamente al conducente di un veicolo a motore, e non pure ad altri. Il reato complesso. La Cassazione, tenendo conto del rappresentato presupposto, ha ritenuto che in ipotesi di applicazione della citata legge numero 41 del 2016, la struttura del reato complesso possa emergere dalla formula normativa novellata, sia per l’esplicita qualificazione in termini di circostanze aggravanti dei commi dell’articolo 589- bis c.p., successivi al primo, che per l’evidente coincidenza tra le ipotesi in questione e quelle previste dal codice stradale. Il superamento dello schema del concorso di reati. Con la coppia di pronunce succitate si è inteso dare continuità ed affermare che, a seguito dell’introduzione, ai sensi dell’articolo 1, commi I e II, della Legge numero 41 del 2016, come pure delle fattispecie autonome dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali, gravi o gravissime, deve ritenersi superata l’ermeneutica secondo la quale si dovesse applicare il meccanismo normativo del concorso di reati, e non quello del reato complesso, in ipotesi di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione della disciplina sulla circolazione stradale, qualora siffatta violazione avesse dato luogo, di per sé, ad un illecito di natura contravvenzionale ex multis , Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 19 novembre 2015, numero 1880 . Il principio di diritto. In definitiva, qualora si contesti all’imputato di essersi, dopo la data del 25 marzo 2016 coincidente con la data di entrata in vigore della Legge numero 41 del 2016 , posto alla guida di un veicolo motore in stato di ebbrezza, o sotto l’effetto di droghe, e di avere cagionato, per colpa, la morte di una, ovvero più persone, dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti perde la propria autonomia, poiché circostanza aggravante dei reati di cui agli articoli 589- bis e 590- bis c.p., con conseguente applicazione della disciplina del reato complesso articolo 84, comma 1, c.p. e non del concorso di reati.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 aprile – 6 maggio 2019, numero 18802 Presidente Ciampi – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente C.E. , con sentenza del 23/5/2018 confermava la sentenza emessa in data 6/7/2017 dal Tribunale di Velletri, appellata dall’imputato. Il GUP del Tribunale di Velletri, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava C.E. responsabile dei seguenti reati A articolo 589 bis c.p., commi 2 e 6, c.p., perché, percorrendo alla guida dell’autovettura Mercedes Classe A targata la via omissis nel comune di con direzione di marcia versa , giunto all’altezza del civico numero 39, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ad imperizia, nonché nell’inosservanza di norme che disciplinano la circolazione stradale, colpa segnatamente consistita - nell’essersi posto alla guida della vettura suindicata pur trovandosi in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi e cocaina articolo 187 C.d.S. - nell’essersi posto alla guida del medesimo mezzo pur trovandosi in stato di ebbrezza a seguito di assunzione di bevande alcoliche tasso alcolemico rilevato pari a 1,88 e 1,74 g/l articolo 186 C.d.S. - nell’aver omesso di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che fosse in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale articolo 140 C.d.S., comma 1 - nell’aver omesso di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche ad alle condizioni della strada e del traffico, fosse evitato ogni pericolo per la sicurezza della persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione articolo 141 C.d.S., comma 1 - nell’aver omesso di conservare il controllo del veicolo in modo da essere in grado dl compiere tutte la manovre necessarie in condizione dl sicurezza, con particolare riguardo all’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo dl visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile articolo 141 C.d.S., comma 2 - nell’aver proceduto ad una velocità molto superiore al massimo consentito, anche in relazione alla restrizione imposta dalla carreggiata articolo 142 C.d.S., comma 1, e articolo 146 C.d.S. - nell’aver omesso, in particolare, di regolare la velocità in orario notturno, in un tratto dl strada con visibilità limitata per mancanza di illuminazione pubblica, percorrendo un passaggio stretto e, comunque, nell’attraversamento di un centro abitato articolo 141 C.d.S., comma 3 - nell’aver omesso di ridurre la velocità ed, all’occorrenza, anche di fermarsi in un caso in cui riusciva malagevole l’incrocio con un altro veicolo articolo 141 C.d.S., comma 4 - nell’aver omesso di circolare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata percorsa incrociando un altro veicolo articolo 143 C.d.S. - in particolare, incrociando l’autovettura Fiat Panda targata condotta da P.G.N. in un passaggio stretto larghezza totale della carreggiata pari a ml 4,75 ed invadendo parzialmente l’opposta corsia di marcia anziché circolare il più vicino possibile al margine destro della propria carreggiata, urtava violentemente la parte angolare anteriore sinistra della predetta Fiat Panda collisione avvenuta con la parte angolare sinistra del proprio veicolo e, così cagionava la morte del P. , determinatasi quale conseguenza immediata e diretta delle gravissime lesioni riportate a seguito dell’impatto. Con l’ulteriore aggravante dl aver commesso il fatto circolando con patente sospesa In omissis B D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 187, commi 1 e 1 bis, per essersi posto alla guida dell’autovettura Mercedes Classe A targata , pur trovandosi in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti del tipo canna-binoidi e cocaina , altresì provocando, in tale stato, un incidente stradale C D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 186, comma 2 bis, in relazione al D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 186, comma 2, lett. C , per essersi posto alla guida dell’autovettura di cui al capo B pur trovandosi in stato di ebbrezza a seguito di assunzione di bevande alcoliche tasso alcolemico rilevato pari a 1,88 e 1,74 g/l , altresì provocando, in tale stato, un incidente stradale In omissis L’imputato veniva condannato, applicata la riduzione di un terzo per il rito - per il reato contestato sub a della rubrica, effettuato l’aumento per l’aggravante contestata alla pena di anni sette e mesi due di reclusione - per il reato contestato sub b effettuato l’aumento per l’aggravante contestata alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda - per il reato contestato sub c , effettuato l’aumento per l’aggravante contestata alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena, con revoca della patente di guida, ordine di dissequestro dell’autovettura e restituzione agli aventi diritto con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alle parti civili costituite, nella misura che sarà liquidata con separato giudizio civile, rigettando le richieste di provvisionale come formulate in atti e con condanna al rimborso in favore delle medesime parti civili delle spese di costituzione e di assistenza in giudizio. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, C.E. , deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1. a. Violazione dell’articolo 40 c.p., per travisamento della prova in relazione alle risultanze degli atti di P.G. relativi alla ricostruzione del sinistro. E conseguente manifesta illogicità della motivazione nella parte ricostruttiva del sinistro avendo valorizzato il punto d’urto, l’invasione di corsia e la velocità in forma totalmente svincolata dalla ricostruzione del sinistro. Il ricorrente si duole dell’assoluta mancanza nella motivazione del provvedimento impugnato dell’analisi delle risultanze fattuali che porterebbe ad ricostruzione del nesso causale del tutto diverso rispetto a quello ipotizzato in sentenza, che sostanzialmente si sarebbe limitata ad accogliere la ricostruzione operata del Consulente del P.M. senza svolgere alcuna analisi del suo operato. Viene contestato il ragionamento logico seguito nella ricostruzione del sinistro, evidenziando che, dai dati documentali dell’incidente foto, danni riportati dai veicoli, andamento stradale , emerge l’illogicità della motivazione ed un travisamento della prova in relazione alle deformazioni riportate dai veicoli e all’evidente travisamento delle conclusioni del consulente della difesa. Dalle fotografie dei veicoli sarebbe evidente l’incompatibilità dei danni riportati con le modalità del sinistro riportate in sentenza. Infatti il paraurti ed il faro anteriore della Panda sarebbero inspiegabilmente integri proprio nel punto ritenuto di maggior collisione. Del resto, aggiunge il ricorrente, le valutazioni del consulente della difesa coinciderebbero con i rilievi della Polizia stradale che appaiono totalmente travisati nel provvedimento impugnato. Si contesta sostanzialmente la ricostruzione operata della dinamica del sinistro, mediante un travisamento di dati obiettivi, giungendo alla conclusione di un sinistro ad andamento frontale eccentrico, piuttosto che ad andamento laterale obliquo e penetrante come risulterebbe invece da una corretta analisi dei danni riportati dalle autovetture coinvolte. Il ricorrente evidenzia come dagli stessi danni sia ipotizzabile che la Fiat Panda stesse rientrando nella propria corsia con andamento obliquo, per poi andare a collidere con la Mercedes sostanzialmente al centro della carreggiata con punto d’urto collocabile, leggermente, nella propria corsia. Si richiamano dettagliatamente le osservazioni del proprio consulente evidenziando l’incompatibilità della ricostruzione del consulente del P.M., ing. P. , con le deformazioni riportate dalle auto. b. Mancata assunzione di una prova decisiva e motivazione manifestamente illogica perché fondata su fatti. processuali mai avvenuti ed erroneamente affermati. Il ricorrente rileva che la corte di appello avrebbe rigettato la richiesta di rinnovazione dibattimentale per l’espletamento della perizia sul presupposto che la consulenza del P.M. e quella della difesa facessero parte del compendio istruttorio e che i periti fossero comparsi nel giudizio di primo grado al fine di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. In realtà, invece, precisa il ricorrente, che il GUP non solo non disponeva la perizia ma, con palese violazione del contraddittorio, ammetteva solo il consulente del P.M. e non quello della difesa, come invece affermato erroneamente dalla sentenza impugnata. Pertanto la motivazione fornita sarebbe gravemente viziata, in quanto fondata su una comparizione dei periti mai avvenuta e non ancorata ad elementi essenziali dei presupposti del reato e della punibilità. Inoltre, dal momento che la rinnovazione veniva richiesta al fine di un’esatta ricostruzione del nesso causale, la ritenuta irrilevanza perché afferente a mere lacune nel merito costituirebbe motivazione illogica e contraria ai principi di diritto richiamati nella stessa motivazione. c. Violazione del combinato disposto di cui all’articolo 589 c.p., comma 7, all’articolo 143 C.d.S., e all’articolo 2054 c.c., a carico della Fiat Panda condotta dalla vittima. Illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante di cui all’articolo 589 c.p., comma 7. Il ricorrente si duole dell’avvenuta esclusione del concorso di colpa della vittima sulla base di un ragionamento, che ritiene gravemente illogico, in quanto da un lato prescinderebbe dalla ricostruzione della dinamica del sinistro e dall’altro riterrebbe aberrante la guida dell’imputato senza valutare l’effettiva dinamica e affermando di poter prescindere dal fatto che si fosse trattato di un sinistro ad andamento frontale eccentrico o laterale sfuggente, con la Panda in fase di rientro da una probabile pregressa invasione di corsia. Le motivazioni sarebbero inconciliabili perché non può definirsi abnorme la condotta di guida dell’imputato prescindendo da una ricostruzione della dinamica del sinistro. Inoltre, continua il ricorrente, richiamando anche precedenti delle sezioni civili di questa Corte, il concorso di colpa sarebbe sussistente laddove la vittima non abbia provato l’insussistenza del proprio contributo causale e non emergerebbe da alcun elemento acquisto agli atti la corretta condotta di guida della stessa vittima. d. Vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62, numero 6, per avvenuto risarcimento del danno. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante per avvenuto risarcimento del danno nonostante fossero stati acquisiti una comunicazione dell’Assicurazione ALLIANZ attestante l’avvenuto risarcimento di altri parenti non costituiti parte civile e l’avvenuta attestazione di una formulazione di offerta reale accettata in favore di B.I. e P.G.M. , costituiti parte civili. Il giudice, pur dando atto di tali circostanze, non riconosceva l’invocata attenuante perché le parti lese dichiaravano di accettare le somme in acconto del maggior danno subito. Erroneo sarebbe il ragionamento del giudicante che avrebbe rinunciato ai propri poteri valutativi. Le somme offerte sarebbero certamente congrue in virtù del rapporto delle parti lese con la vittima, le quali non davano nessuna prova del danno. Certamente sarebbe errato, conclude il ricorrente, lasciare sostanzialmente il riconoscimento dell’attenuante al mero arbitrio delle parti civili, mentre il giudice a seguito dell’offerta reale avrebbe dovuto valutare in concreto l’idoneità dell’offerta. e. Violazione di legge ex articolo 606, lett. b , in relazione agli articolo 84 e 589 bis c.p., e D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 186, comma 2 e articolo 187, commi 1 e 1 bis. Erronea applicazione del concorso materiale tra i reati di cui all’articolo 589 bis c.p., comma 2, e le contravvenzioni di cui agli articolo 186 e 187 C.d.S., Violazione ed erronea applicazione dell’articolo 84 c.p Il ricorrente si duole dell’errata applicazione del concorso materiale tra i reati di cui all’articolo 589 bis c.p., comma 2, e le contravvenzioni di cui agli articolo 186 e 187 C.d.S., aggravati, richiamando la pronuncia di questa Sezione numero 26857 del 12/6/2018, che viene riportata integralmente al fine di evidenziare l’errata applicazione dell’articolo 84 c.p., tra il reato di omicidio stradale aggravato e la guida in stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di alcol e stupefacenti. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rimessione degli atti alla corte di appello e/o riconoscere il concorso di colpa e per l’effetto ridurre la pena della metà ex articolo 589 bis c.p., comma 7, e/o espungere dal trattamento sanzionatorio la pena comminata per i reati di cui agli articolo 186 e 187 C.d.S., dovendosi ritenere gli stessi assorbiti nell’imputazione di cui all’articolo 589 c.p., comma 2, in applicazione dell’articolo 84 c.p Considerato in diritto 1. I primi quattro motivi di ricorso appaiono manifestamente inammissibili, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lett. c , alla inammissibilità della impugnazione in tal senso Sez. 2, numero 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass. conf. Sez. 5, numero 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 Sez. 4, numero 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 Sez. 2, numero 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109 Sez. 4, numero 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 Sez. 1, numero 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634 Sez. 4, numero 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693 . E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato Sez. 3, numero 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 . 2. In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato tutte le tesi oggi riproposte, ivi compresa quella riguardante la sufficienza ai fini del decidere del sapere tecnico scientifico portato nel processo dalle consulenze disposte dal PM e dalla stessa difesa, peraltro concordi nell’individuare le velocità dei veicoli coinvolti. Quanto al punto d’impatto tra le due vetture e al riconoscimento del concorso di colpa della vittima la Corte territoriale affronta il tema con argomentazioni che paiono prive di aporie logiche, rispetto alle quali il proposto ricorso si palesa privo di adeguata forza confutativa, non confrontandosi criticamente con le stesse. Come rilevano argomentatamente i giudici di appello, la consulenza tecnica del PM offre una ricostruzione pienamente soddisfacente, perché corroborata da riscontri puntuali circa la dinamica concreta del sinistro. Infatti, avendo riguardo alle tracce dei pneumatici rinvenute sull’asfalto, alla posizione finale dei veicoli, nonché ai danni da questi riportati, ha individuato il punto d’urto all’interno della corsia della Fiat Panda. Va peraltro ricordato che la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema ammette, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, la possibilità del giudice di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale Sez. 4, Sentenza numero 34747 del 17/05/2012 Ud. Rv. 253512 Sez. 4, Sentenza numero 45126 del 06/11/2008 Ud. Rv. 241907Cass. sez. 4, 20 maggio 1989 numero 7591 rv.181382 . Inoltre, la sentenza con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dalle parti, non è censurabile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. d , in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in Cassazione Sez. 4, numero 7444 del 17/1/2013, Sciarra, Rv. 255152, nella specie, relativa al reato di inottemperanza all’obbligo di fermarsi a seguito di incidente stradale, la Corte ha ritenuto corretta, in assenza della produzione in giudizio di certificazione medica attestante le ridotte capacità psico-fisiche dell’imputato per l’ingestione di alcool e droghe, la mancata nomina di un perito che accertasse tale stato personale . La perizia, infatti, per il suo carattere neutro sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. d , in quanto giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione cfr. Sez. 6 numero 43526 del 3/10/2012, Ritorto e altri, Rv. 253707 conf. Sez. 4, numero 14130 del 22/1/2007, Pastorelli ed altro, Rv. 236191 Sez. 5 numero 12027 del 6.4.1999, Mandalà G., Rv. 214873 . 3. Logica appare la considerazione conseguente, da parte dei giudici di appello, che, una volta accertato che l’impatto è avvenuto nella corsia di marcia opposta a quella percorsa dall’imputato, appaiono del tutto prive di rilievo le considerazioni svolte dalla difesa in merito alla tipologia d’impatto tra le due vetture, frontale eccentrico o laterale sfuggente. Ciò in quanto, per affermare a sussistenza del nesso di causalità è sufficiente rilevare ed evidenziare i seguenti elementi 1. la moderata velocità a cui procedeva la Fiat Panda della vittima e il fatto che la stessa procedesse all’interno della propria corsia 2. per contro, la velocità superiore ai limiti di legge della Mercedes condotta dal C. , nonché, il fatto che quest’ultimo abbia invaso la corsia altrui. Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione ex pluribus, Sez. 4, 10 febbraio 2009, Pulcini . Rispetto alla motivata, logica e coerente pronuncia di secondo grado, il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto. 4. Infondato, oltreché acriticamente ripropositivo di un motivo di appello già argomentatamente confutato, è anche il terzo motivo di ricorso. Già con il medesimo motivo di gravame nel merito, la difesa del C. aveva chiesto il riconoscimento del concorso di colpa della vittima in quanto la stessa avrebbe violato l’articolo 143 C.d.S., non avendo viaggiato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. Ma tale motivo era stato argomentatamente rigettato, sul corretto rilievo da parte della Corte territoriale che la condotta di guida del P. è risultata essere del tutto esente da censure, in ragione della velocità alla quale procedeva la Fiat Panda, di 10 km/h inferiore al limite di legge, e del il fatto che la stessa si trovasse all’interno della propria corsia di marcia, apparendo peraltro probabile che la stessa abbia rallentato la propria andatura, avvedendosi del sopraggiungere della vettura dell’imputato. I giudici del gravame del merito ritengono che si tratti di elementi che impongono di escludere un qualunque concorso di colpa nell’evento da parte della vittima, pervenendo ad una conclusione che, conferentemente, ricordano essere sup-portata anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha chiarito - e va qui ribadito - che, in tema di circolazione stradale, l’obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera , previsto dall’articolo 143 C.d.S., ha la finalità di garantire un’andatura corretta e regolare nell’ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono, e non di evitare il rischio dell’improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta, sicché, in caso di inosservanza di tale regola cautelare, deve comunque escludersi la responsabilità del conducente per l’incidente dovuto ad invasione della corsia da parte di altro veicolo così Sez. 4, numero 50024 del 4/10/2017, Delfino, Rv. 271490 conf. Sez. 4 numero 32126 del 16/6/2010, Zampetti e altri, non massimata . 5. Infondato è anche il profilo di doglianza illustrato in premessa sub d., con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., numero 6, già valutato dalla Corte capitolina e argomentatamente rigettato, in quanto ritenuto completamente privo di fondamento giuridico. Rilevano, infatti, i giudici del gravame del merito che deve ritenersi pacifico che il danno non sia stato integralmente risarcito, in quanto, indipendentemente dalle considerazioni circa l’adeguatezza della somma offerta a titolo di risarcimento ad B.I. , ex moglie del P. , e a P.G.M. , fratello del deceduto, il danno non può in alcuno modo ritenersi integralmente risarcito alla luce del fatto che le summenzionate parti civile non hanno accettato la somma offerta. Inoltre, prosegue ancora la sentenza impugnata, deve osservarsi come le parti civile costituite non abbiano ricevuto alcuna offerta di ristoro, di talché il dannò non può ritenersi integralmente risarcito. Infine, quanto al secondo capoverso dell’articolo 62 c.p., comma 6, la Corte territoriale correttamente rileva che lo stesso, come ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, è pacificamente non applicabile ai reati produttivi di conseguenze irreversibili e non rimediabili dall’agente. Ciò in quanto tale attenuante implica che le condotte riparatorie siano efficaci, e quindi concretamente elidano o attenuino le conseguenze dannose o pericolose del reato, ed invece la commissione dell’indicato delitto determina l’irreversibile distruzione del bene giuridico protetto Sez. 1, numero 34342 del 11/5/2005, Solpasso, R.v. 232495 Sez. 1, numero 46232 del 27/11/2008 Truffi, Rv. 242054 Sez. 1, numero 45542 del 15/9/2015, Russo, Rv. 265372 cfr. anche la risalente, ma ancora attuale Sez. 4, numero 945 del 14/10/1974 dep. il 1975 Sciarafani, Rv. 129158, in tema di omicidio colposo . 6. Fondato è, invece, il quinto motivo di ricorso. Diversamente da quanto opina la Corte territoriale, infatti, questa Corte di legittimità ha recentemente chiarito che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica, costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all’articolo 186 C.d.S., cfr. Sez. 4, numero 26857 del 29/5/2018, Vercesi, Rv. 273730 Sez. 4, numero 50325 del 10/10/2018, K., Rv. 274050 . E analogo discorso vale per la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Va ricordato, infatti, nel solco di quelle condivisibili pronunce, che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 23 marzo 2016, numero 41, e quindi a decorrere dal 25 marzo 2016, è stato introdotto, tra gli altri, l’articolo 589 bis c.p., in virtù del quale Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente dell’articolo 186, comma 2, lett. c , e D.Lgs. 30 aprile 1992, numero 285, articolo 187, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni e, inoltre, Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto . Precedentemente, dall’entrata in vigore della L. 24 luglio 2008, numero 125, l’articolo 589 c.p. disponeva, invece, che, in ipotesi di omicidio colposo, si applicasse la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto fosse commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, numero 285, articolo 186, comma 2, lett. c , e successive modificazioni e che nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applicasse la pena che si sarebbe dovuta infliggere per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non potesse superare gli anni quindici. È stato, perciò, condivisibilmente rilevato come la formulazione della novella del 2016 abbia, ricondotto le ipotesi aggravate al momento della guida , individuando esplicitamente, come agente, chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore ciò, a differenza delle ipotesi-base articolo 589 bis c.p., comma 1, e articolo 590 bis c.p., comma 1, per le quali destinatario del precetto è chiunque cagioni per colpa con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale . In altri termini le nuove fattispecie aggravate sono applicabili solo al conducente di un veicolo a motore e non anche, per esempio, a chi cagioni la morte o le lesioni di un pedone guidando una bicicletta in stato di ebbrezza . Ciò ha dunque portato condivisibilmente questa Corte di legittimità a ritenere che, in caso di applicazione della nuova legge citata, lo schema del reato complesso possa emergere dalla nuova formula normativa, tanto per l’esplicita qualificazione in termini di circostanze aggravanti dei commi dell’articolo 589 bis c.p., successivi al primo, quanto per la più evidente anche se non perfetta coincidenza tra le ipotesi in questione e quelle previste dal codice della strada così Sez. 4, numero 2403 del 15/12/2016, dep. 2017, Minutillo, non mass., sub punti nnumero 4 e 5 del considerato in diritto . Perciò, con le sopra ricordate sentenze 26857/2018 e 50325/2018 si è inteso dare continuità a tale - condivisibile - ragionamento, ed affermare che, a seguito della introduzione, L. numero 41 del 2016, ex articolo 1, commi 1 e 2, delle innovative fattispecie autonome dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime sulla natura di reati autonomi e non già di ipotesi aggravate, cgr. Sez. 4, numero 29721 del 01/03/2017, Venni, Rv. 270918 , non può più aderirsi alla interpretazione, sinora diffusa, secondo cui si ha concorso di reati, e non un reato complesso, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia, di per sé, luogo ad un illecito contravvenzionale cfr. Sez. 4, numero 1880 del 19/11/2015, dep. 2016, P.G. in proc, Greco, Rv. 265430 Sez. 4, numero 46441 del 03/10/2012, Doni, Rv. 253839 Sez. 4, numero 3559 del 29/10/2009, dep. 2010, Corridori, Rv. 246300 Sez. 5, numero 2608 del 15/01/1997, Schiavone, Rv. 141422 . E si è quindi affermato il seguente principio di diritto, che il Collegio ritiene di ribadire e precisare, secondo cui Nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 data di entrata in vigore della L. numero 41 del 2016 , posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone - ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse - dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica o sotto l’influenza di stupefacenti viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui all’articolo 589 bis c.p., comma 1, e articolo 590 bis c.p., comma 1, con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell’articolo 84 c.p., comma 1, ed esclusione invece dell’applicabilità di quella generale sul concorso di reati . Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi B e C della imputazione e vanno conseguentemente elimina le relative pene di mesi otto di arresto ed Euro 2000 di ammenda irrogate per ciascuno degli stessi. Il ricorso va, invece, rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi B e C della imputazione ed elimina le relative pene di mesi otto di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda irrogate per ciascuno degli stessi. Rigetta il ricorso nel resto.