Il decreto-legge 8 aprile 2020, numero 23, pubblicato sulla G.U. numero 94 dell'8 aprile 2020, prevede, tra l'altro, alcuni interventi – aventi carattere di eccezionalità – per la gestione aziendale post emergenza da Covid-19. Si analizzano di seguito il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza D.Lgs. numero 14/2019 la sospensione temporanea della normativa codicistica relativa alla riduzione del capitale e delle cause di scioglimento delle società le disposizioni temporanee relative ai principi di redazione del bilancio di esercizio le disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società.
Premessa Con il nuovodecreto-legge numero 23/2020, tenuto conto dell'attuale emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19 che sta provocandoeffetti economici gravissimie tenuto altresì conto che al cessare dell'epidemia le ripercussioni economiche e finanziarie di tale evento eccezionale non verranno meno a breve termine ma si protrarranno per un periodo temporale piuttosto ampio, si interviene – tra l'altro – sulla concreta applicazione di alcune norme del Codice Civile in tema di diritto societario, nonché si prevede il rinvio integrale dell'entrata in vigore deld.lgs.12 gennaio 2019, numero 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione dellalegge 19 ottobre 2017, numero 155 . Per quanto riguarda le norme del Codice Civile si segnala, in particolare, che viene previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 2020 , e fino alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli del Codice Civile2446, commi 2 e 3,2447,2482-bis, commi 4, 5 e 6, e2482-terin materia di riduzione del capitale per perdite e di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agliartt.2484,numero 4, e2545-duodeciesc.c. Il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza D.Lgs. 14/2019 L'articolo 5del decreto-legge in commento prevede ildifferimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenzadi cui ald.lgs.12 gennaio 2019, numero 14 C.c.i.i. . In particolare, il comma 1 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14viene sostituito dal seguente «1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2». Si rammenta che il sistema delle c.d.misure di allerta, volte a facilitare l'emersione anticipata della crisi delle imprese, era già stato rinviato al febbraio 2021 con l'articolo 11 deld.l.2 marzo 2020, numero 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, la norma dispone che gli obblighi di segnalazione in capo agli organi di controllo societario collegio sindacale o sindaco unico , al soggetto incaricato della revisione legale revisore contabile, società di revisione o collegio sindacale/sindaco unico incaricato anche della revisione legale dei conti e in capo ai creditori pubblici qualificati Agenzia delle entrate, INPS, agente della riscossione si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2021 si veda, sul punto Sottoriva-Cerri,Il rinvio dell'applicazione degli obblighi di segnalazione nell'ambito della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in questo portale . Ulteriormente si ricorda che il Codice è attualmente oggetto di un insieme di correzioni sulla base del testo dello schema didecreto legislativo correttivodelD.Lgs.numero 14/2019, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 attualmente all'esame del Parlamento. Da ultimo si evidenzia che la normativa relativa alla crisi d'impresa dovrà tener conto del necessario coordinamento normativo derivante dal recepimento dellaDirettiva UE 1023/2019. La sospensione temporanea della normativa relativa alla riduzione del capitale e delle cause di scioglimento delle società L'articolo 6del decreto-legge in commento, prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data,non si applicano gliartt.2446, commi2 e 3,2447,2482-bis, commi4, 5 e 6,e2482-terc.c. Per lo stesso periodonon opera la causa di scioglimentodella società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agliartt.2484,numero 4, e2545-duodeciesc.c. La Relazione illustrativa del decreto precisa come la previsione in esame miri ad evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa tra l'immediata messa in liquidazione ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa dell'impresa ai sensi dell'articolo 2486c.c. La sospensione degli obblighi previsti dal Codice Civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell'emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale. Le disposizioni temporanee relative ai principi di redazione del bilancio di esercizio L'articolo 7del decreto-legge dispone che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nellaprospettiva della continuazione dell'attivitàdi cui all'articolo 2423bis, comma1, numero 1 ,c.c.potrà essere operata se, sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, la società risultava in continuità aziendale. La relazione illustrativa precisa che gli effetti dirompenti ed abnormi dell'epidemia di COVID-19, ed in particolare le relative ricadute sulla gestione aziendale, possono determinare effetti rilevanti sulla prospettiva della continuità aziendale e, conseguentemente, sulla concreta applicazione dei criteri di valutazioneex articolo 2426c.c.che si basano, tra l'altro, sul presupposto dell'azienda in funzionamento going concernprinciple . Si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale di conservare tale prospettiva anche nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano in stato di perdita di continuità. La norma mira, quindi, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un'essenziale funzione informativa . Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza d.l.23 febbraio 2020, numero 6, conv., con mod., dallalegge 5 marzo 2020, numero 13 ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica. Resta ferma la proroga di sessanta giorni rispetto ai termini ordinari , prevista daldecreto-legge18/2020, del termine per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 si veda, sul punto Sottoriva-Cerri,La convocazione e lo svolgimento delle assemblee 2020, in questo portale . Le disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società L'articolo 8del decreto-legge in commento prevede che aifinanziamenti effettuati a favore della societàdalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gliartt.2467e2497-quinquiesc.c. La relazione ministeriale evidenzia come l'intervento, a carattere temporaneo, abbia l'obiettivo delladisattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai socio da chi esercita attività di direzione e coordinamento. Laratiodegliartt.2467e2497-quinquiesc.c.se, da un lato, è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, dall'altro risulterebbe eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento all'impresa. La deroga è limitata ai soli finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020. Fonte ilsocietario.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus