La dichiarazione di adesione all'astensione forense deve essere tempestiva

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di un imputato a causa della mancata allegazione, da parte del suo difensore, della dichiarazione di adesione all’astensione forense. Ne è così conseguita la tardiva comunicazione all’ufficio giudiziario interessato, sia rispetto alla data di pubblicazione della proclamazione dell’astensione sia per l’inosservanza del termine minimo di due giorni, non potendo così considerare la sua assenza giustificata da un legittimo impedimento.

Sul tema, la Suprema Corte con la sentenza numero 9318/21, depositata l’8 marzo. La Corte d’Appello dell’Aquila confermava la decisione del GIP di Teramo che aveva riconosciuto un imputato colpevole di essersi presentato in una struttura alberghiera, consegnando al titolare carte di identità false per poi allontanarsi dall’uscita di emergenza senza saldare il conto della camera. L’accusato ricorre in Cassazione denunciando, tra i vari motivi, la nullità della sentenza in quanto egli aveva inoltrato a mezzo PEC alla cancelleria della Corte d’Appello la dichiarazione di adesione all’astensione forense, dichiarata tardiva dalla Corte d’Appello, essendo pervenuta dopo la celebrazione dell’udienza. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto «il legittimo impedimento a comparire, ex articolo 420 ter c.p.p., comma 5, deve essere tempestivamente comunicato dal difensore, e che detta tempestività deve essere apprezzata, rispetto alla data della udienza, in relazione al momento in cui è presumibile che il difensore sia venuto a conoscenza dell’evento impeditivo» Cass. numero 27174/2014 , e che «con riguardo, specifico, alla tempestività della comunicazione dell’istanza di rinvio formulata, ai sensi dell’articolo 420-ter c.p.p., comma 5, per adesione dell’unico difensore all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dalla Unione delle Camere penali, essa va apprezzata, rispetto alla data dell’udienza, in relazione al momento della pubblicazione della delibera da parte dell’organismo di categoria, in cui è presumibile che il professionista sia venuto a conoscenza dell’evento impeditivo, e che, per il professionista iscritto all’organismo di categoria, si ritiene coincidente con la pubblicazione della delibera» Cass. numero 47159/2019 . Nel caso di specie, il difensore del ricorrente ha omesso completamente l’allegazione della comunicazione con la quale l’astensione era stata proclamata. Ne consegue che, come ritenuto correttamente dalla Corte d’Appello, l’astensione del difensore è stata tardivamente comunicata all’ufficio giudiziario interessato, sia rispetto alla data di pubblicazione della proclamazione dell’astensione sia per l’inosservanza del termine minimo di due giorni, non considerando inoltre la sua assenza giustificata da un legittimo impedimento. Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 8 febbraio – 8 marzo 2021, numero 9318 Presidente Sabeone – Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la decisione del Giudice dell’udienza preliminare di Teramo, che aveva riconosciuto A.L. colpevole dei reati di cui ai capi 1,2,4, assolvendolo dal reato sub 3 , commessi quando, unitamente ad altre due persone rimaste sconosciute, si era presentato presso una struttura alberghiera di Alba Adriatica, consegnando al titolare carte di identità risultate false, poi allontanandosi dall’uscita di emergenza, senza saldare il conto della camera. 2. Propone ricorso per cassazione A.L. , con il ministero del difensore abilitato, il quale svolge due motivi. 2.1 Denuncia, in primo luogo, la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 420 ter c.p.p Espone che il giorno 8 maggio 2019 aveva inoltrato, a mezzo P.E.C. alla cancelleria della Corte di appello, alle ore 10.36, dichiarazione di adesione alla astensione forense, per l’udienza fissata alle ore 12.00. Tuttavia, la Corte di appello aveva dichiarato tardiva la comunicazione, in quanto pervenuta dopo la celebrazione dell’udienza. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli articolo 81 cpv., 62 bis e 133 c.p., e correlato vizio della motivazione. Ci si duole dell’erronea applicazione della legge penale in merito alla pena base comminata, all’aumento per la continuazione e al criterio di calcolo degli aumenti di pena allo stesso modo, sarebbe errato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ancorato esclusivamente alla presenza di pregiudizi penali, senza considerazione di altri elementi di segno positivo, come il comportamento post factum e la buona condotta processuale. 3. Il Procuratore Generale della Cassazione, nella requisitoria scritta del 20 gennaio 2021, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. 1.È jus receptum nella giurisprudenza di legittimità che il legittimo impedimento a comparire, ex articolo 420 ter c.p.p., comma 5, deve essere tempestivamente comunicato dal difensore, e che detta tempestività deve essere apprezzata, rispetto alla data della udienza, in relazione al momento in cui è presumibile che il difensore sia venuto a conoscenza dell’evento impeditivo delibera astensione collettiva Sez. 5, numero 27174 del 22/04/2014, Rv. 260579 Sez. 3, numero 40193, del 27/9/2007, Rv. 238004 Sez. 1, numero 6528, dell’11/5/1998, Rv. 210711 . Con riguardo, specifico, alla tempestività della comunicazione dell’istanza di rinvio formulata, ai sensi dell’articolo 420-ter c.p.p., comma 5, per adesione dell’unico difensore all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dalla Unione delle Camere penali, essa va apprezzata, rispetto alla data dell’udienza, in relazione al momento della pubblicazione della delibera da parte dell’organismo di categoria, in cui è presumibile che il professionista sia venuto a conoscenza dell’evento impeditivo, e che, per il professionista iscritto all’organismo di categoria, si ritiene coincidente con la pubblicazione della delibera Sez. 2 numero 47159 del 22/10/2019 Rv. 277802 . Nel caso di specie, il difensore ricorrente omette completamente l’allegazione della comunicazione con la quale l’astensione era stata proclamata, nè si trae alcuna indicazione sul punto neppure dalla dichiarazione inoltrata alla Corte di appello, per quanto, secondo le previsioni contenute nel Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati , la proclamazione dell’astensione, con l’indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno dieci giorni prima della data dell’astensione al Presidente della Corte d’appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati articolo 2 , e la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all’astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere comunicata, con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita articolo 3 . 1.1.Consegue a quanto osservato che, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, l’astensione del difensore venne tardivamente comunicata all’ufficio giudiziario interessato, sia rispetto alla verosimile data di pubblicazione della proclamazione dell’astensione necessariamente risalente ad almeno dieci giorni prima , sia per l’inosservanza del termine minimo di due giorni di cui al citato articolo 3 sicché, legittimamente, la sua assenza non venne considerata giustificata da un legittimo impedimento. 2. Genericamente contestativo il secondo motivo, con il quale la Difesa lamenta l’erronea applicazione della legge penale in merito alla pena base comminata, all’aumento per la continuazione, e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Omette, infatti, il ricorrente di confrontarsi con la sentenza impugnata, che contiene espresso richiamo alla decisione del giudice di prime cure, il quale, dopo avere determinato nel minimo edittale la pena base per il reato più grave, ha operato contenuti aumenti per gli altri due reati avvinti in continuazione. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha dato atto della mancata allegazione di elementi positivamente apprezzabili, anche sotto tale profilo condividendo il giudizio del primo Giudice. La replica sintetica della Corte di appello alle doglianze dell’appellante trova legittimazione nell’indirizzo secondo il quale, quando non vi è difformità di decisione, le motivazioni della sentenza di primo e di secondo grado possono integrarsi a vicenda in modo da formare un tutto organico ed inscindibile. Il giudice di appello, pertanto, non ha l’obbligo di procedere ad un riesame degli argomenti del primo giudice che ritenga convincenti ed esatti purché dimostri, anche succintamente, di aver tenuto presenti le doglianze dell’appellante e di averle ritenute prive di fondamento Cass., Sez. 4, numero 1198 del 24/11/1992, Pelli, Rv 193013 . 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso Corte Costituzionale numero 186 del 7-13 giugno 2000 , al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in Euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.