Genitori carenti e neanche presenti in giudizio: figli adottabili

Ricostruite dai servizi sociali le condizioni in cui i due bambini si sono ritrovati a vivere. Per i giudici l’adozione è l’unica soluzione. Evidenti i problemi e le lacune di entrambi i genitori.

Condizioni di vita inaccettabili per due bambini. Logica conseguenza è la dichiarazione della loro adottabilità, una volta preso atto delle carenze dei genitori. E significativa è ritenuta anche la mancata presentazione in giudizio della mamma e del papà Cassazione, sentenza 22590, sez. I Civile, depositata oggi . Famiglia. Davvero inaccettabile il contesto in cui si ritrovano i figli piccoli di una coppia di stranieri. Per i servizi sociali è evidente che «la situazione familiare è del tutto inadeguata». A conforto di questa tesi alcuni terribili dati di fatto un bambino «presentava alla nascita un elevato tasso alcolemico» ed è risultato «affetto da una cardiopatia» mai monitorata entrambi i bambini non sono stati «vaccinati» né «sottoposti a visita pediatrica» la madre «non ha mai superato i problemi di dipendenza dall’alcool» il padre non ha mostrato «alcun interesse reale per i figli». Il quadro spinge i giudici a considerare «lo stato di adottabilità» come l’unica soluzione possibile. E questa visione è ritenuta corretta anche dalla Cassazione. In particolare, i giudici del Palazzaccio respingono l’ipotesi che «la mancata presentazione dei genitori in giudizio» sia stata dovuta alla «notifica di un decreto di citazione redatto in lingua italiana, a loro ignota». Su questo fronte viene osservato che «chi riceve comunicazioni redatte nella lingua ufficiale del luogo deve attivarsi per comprenderne il significato». Di conseguenza, «neppure può dirsi giustificata la mancata presentazione dei genitori davanti al Tribunale per i minorenni», sanciscono i magistrati.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 aprile – 27 settembre 2017, numero 22590 Presidente Di Palma – Relatore De Chiara Fatti di causa La Corte d'appello di L'Aquila, respingendo il gravame della sig.ra Pa. Bu. e del sig. Va. Vi. Pl., genitori dei minori Ge. Va. Pl nata il omissis . , e Ma. Va. Pl., nato l’ omissis . , ha confermato la sentenza con cui il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei predetti minori, affidati ai servizi sociali e collocati presso una casa famiglia dopo che i genitori erano stati sospesi dalla responsabilità genitoriale. La procedura di adottabilità era stata iniziata perché il piccolo Va. presentava alla nascita un elevato tasso alcolemico e i servizi sociali avevano rilevato che la situazione familiare era del tutto inadeguata ad assicurare ai bambini un minimo di assistenza e accudimento. Lo svolgimento della procedura aveva rivelato lo stato di totale abbandono materiale e morale dei minori, nessuno dei quali era mai stato neppure vaccinato o sottoposto a visita pediatrica, sicché non era stata monitorata una cardiopatia stenosi di cui era affetto Va La Corte, rispondendo ai motivi di gravame, ha escluso la necessità di sentire i parenti dei minori, non essendone emersi significativi rapporti con questi ultimi ha escluso, altresì, la necessità dell'ascolto dei bambini perché di tenera età e privi di un grado adeguato di maturità e capacità di discernimento, e perché l'ascolto ne avrebbe sicuramente turbato la serenità ha escluso, infine, la sussistenza di adeguate capacità genitoriali degli appellanti. La sig.ra Bu., infatti, non aveva superato i suoi problemi di dipendenza dall'alcool, né le sue vicende giudiziarie per reati contro il patrimonio il sig. Pl., invece, non aveva mostrato alcun interesse reale per i figli, cui non aveva mai fatto visita presso la casa famiglia che li ospitava, adducendo a giustificazione impegni di lavoro senza, tuttavia, aver mai chiesto di modificare l'orario programmato delle visite onde conciliarlo con tali impegni. Entrambi i genitori, infine, dimostravano una totale incapacità di accudimento dei figli e, anzi, non erano in grado neppure di curare la propria igiene personale. I sig.ri Bu. e Pl. hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi, cui ha resistito il curatore speciale dei minori con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con i primi quattro motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente data la loro stretta connessione - denunciando sia vizio di motivazione, sia violazione di norme di diritto, sia nullità del procedimento e della sentenza si lamenta la mancata risposta della Corte d'appello alla censura rivolta dagli appellanti alla sentenza di primo grado - che aveva valorizzato, ai fini della valutazione dello stato di abbandono dei minori, la circostanza che i genitori non si fossero presentati in giudizio - facendo presente che non era stato loro possibile presentarsi in quanto non avevano compreso il significato del decreto di comparizione loro notificato, non conoscendo la lingua italiana la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa a causa della notifica di un decreto di citazione redatto in lingua italiana, ignota ai destinatari, e comunque la violazione dell'articolo 15, lett. a , L. 4 maggio 1983, numero 184, non potendosi ritenere ingiustificata, in tal caso, la mancata presentazione dei genitori in giudizio. 1.1. Dette censure non possono essere accolte. La prima, infatti, è inammissibile, vertendo su questione priva di rilievo, dato che la Corte d'appello non si è basata sulla mancata partecipazione dei genitori al giudizio di primo grado per motivare lo stato di abbandono dei minori. La seconda è infondata, non essendo prevista dalla legge la traduzione dell'avviso di apertura del giudizio di adottabilità e, in genere, degli atti introduttivi dei giudizi civili notificati a persone residenti in Italia né violando ciò il diritto di difesa costituzionalmente garantito, essendo ragionevole che su chi riceve comunicazioni redatte nella lingua ufficiale del luogo gravi l'onere di attivarsi per comprenderne il significato. Conseguentemente neppure può dirsi giustificata la mancata presentazione degli attuali ricorrenti davanti al Tribunale per i minorenni. 2. Con il quinto e il sesto motivo di ricorso si lamenta, denunciando rispettivamente violazione dell'articolo 12 legge numero 184 del 1983 e vizio di motivazione, che la Corte d'appello non si sia data carico del fatto che il Tribunale per i minorenni non aveva neppure svolto indagini per accertare la presenza di parenti prossimi dei minori, indicata soltanto dagli appellanti in sede di gravame. 2.1. Entrambi i motivi sono inammissibili perché non rilevano, nel giudizio di impugnazione della sentenza di appello, critiche rivolte alla sentenza di primo grado, mentre la Corte d'appello, dal canto suo, nell'esercizio dei poteri sostitutivi del giudice di primo grado ha preso in considerazione l'indicazione proveniente dagli appellanti, accertando tuttavia la mancanza di rapporti significativi dei parenti indicati con i minori. 3. Con il settimo e l'ottavo motivo, denunciando rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione, si censura l'accertamento dello stato di abbandono dei minori. 3.1. Tali motivi sono inammissibili sostanziandosi, a dispetto delle rispettive rubriche, in pure e semplici censure di merito. 4. Il ricorso va in conclusione respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza dei ricorrenti, ma essendo la controricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, questa Corte deve limitarsi a condannare la parte soccombente a versare l'importo delle spese all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai sensi dell'articolo 133 D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, senza procedere ad alcuna liquidazione, spettante invece, ai sensi della corretta lettura degli articolo 82 e 83 D.P.R. cit., al giudice di merito cfr., da ult., Cass. Sez. Unumero 22792/2012 , individuato, nell'ipotesi di rigetto del ricorso, nel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ossia nella specie nella Corte d'appello di L'Aquila. Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, I. numero 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali in favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, da liquidarsi a cura della Corte d'appello di L'Aquila. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 D.Lgs. numero 196 del 2003. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 aprile 2017