Lesioni personali assorbite: esclusa l'aggravante del nesso teleologico

La querela nei confronti del marito viene rimessa e, in più, l'aggravante del nesso teleologico non è applicabile perché il reato di lesioni personali lievissime è assorbito dal reato di maltrattamenti in famiglia.

La Corte di Cassazione, con sentenza numero 19700/11 del 19 maggio, ha affermato che il reato di lesioni personali lievissime è assorbito dal reato di maltrattamenti in famiglia, per cui, non è applicabile l'aggravante del nesso teleologico.La fattispecie. La Corte d'appello di Bologna condannava alla pena di 6 mesi di reclusione un uomo ritenuto colpevole di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali volontarie, con l'aggravante di aver commesso un reato per eseguire l'altro articolo 61 numero 2, 572, 582 c.p. .L'imputato, con il ricorso per cassazione, lamenta erronea applicazione del reato di lesioni personali lievissime articolo 582 c.p. in quanto, tale fattispecie, deve ritenersi assorbita in quella di maltrattamenti in famiglia.L'aggravante del nesso teleologico esige separatezza tra le azioni costitutive dei due distinti reati. Seconda lo Suprema Corte, nel caso concreto, la lesione è azione di maltrattamento perciò, logica vuole che non possa essere configurata come entità distinta dai maltrattamenti, attuata per commettere i maltrattamenti medesimi . Una volta esclusa l'aggravante, viene dichiarato estinto il reato di lesioni personali, anche perché, nel frattempo, la moglie ha rimesso la querela. La Corte di Cassazione annulla senza rinvio limitatamente ai reati di lesioni personali, eliminando la relativa pena di giorni 20 di reclusione condanna però il ricorrente al pagamento delle spese processuali.