Violazione del diritto di difesa e notifica del decreto di citazione nulla

È valida la notifica all’imputato presso il difensore domiciliatario, ancorchè sia stato sospeso o radiato dall’albo professionale, in quanto tali eventi non incidono sul rapporto e sugli effetti della elezione di domicilio. La domiciliazione resta ferma anche in caso di revoca del mandato, dovendo essere revocata a sua volta espressamente.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza numero 19613/21, depositata il 18 maggio. La Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. della stessa città, riduceva la pena nei confronti di un imputato per sostituzione di persona, adescamento di minorenni, violenza privata, divulgazione di materiale pedopornografico e violenza sessuale. L’accusato ricorre in Cassazione deducendo la violazione degli articolo 28 disp. att. c.p.p. e 161 c.p.p., in quanto al momento della sentenza era domiciliato presso lo studio di un avvocato del foro di Torino che aveva proposto appello. Ma quest’ultimo era stato sospeso dall’esercizio della professione forense, di conseguenza era stato nominato un difensore d’ufficio del foro di Genova. L’imputato lamenta che tale provvedimento non gli era mai stato notificato, pregiudicando il suo diritto di difesa. Il ricorso è fondato in quanto la notifica del decreto di citazione effettuata all’imputato presso il domicilio del difensore d’ufficio in luogo del difensore di fiducia è nulla. E la sospensione non fa venir meno la domiciliazione. Sul tema, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che «è valida la notifica all’imputato presso il difensore domiciliatario, ancorchè sia stato sospeso o radiato dall’albo professionale, in quanto tali eventi non incidono sul rapporto e sugli effetti della elezione di domicilio» Cass. numero 54168/2016, numero 23096/2020 e che «la domiciliazione resta ferma anche in caso di revoca del mandato, dovendo essere revocata a sua volta espressamente» Cass. numero 3568/2018, numero 316969/2015 . Nel caso di specie, non vi sono gli elementi per ritenere che l’imputato sapesse della fissazione dell’udienza in appello. Per questi motivi il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 aprile – 18 maggio 2021, numero 19613 Presidente Lapalorcia – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 7 luglio 2020 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza in data 12 giugno 2019 del Giudice per le indagini preliminari di Genova, riconosciute le attenuanti generiche, ha ridotto la pena nei confronti di M.M. , ad anni 3 di reclusione, oltre pena accessoria, per due episodi di sostituzione di persona, per quattro episodi di adescamento di minorenni, per due episodi di violenza privata, per divulgazione di materiale pedopornografico e per violenza sessuale. 2. Con un unico motivo di ricorso l’imputato deduce la violazione di norme processuali per inosservanza degli articolo 28 disp. att. c.p.p. in relazione all’articolo 97 c.p.p., comma 1 e articolo 161 c.p.p. in relazione all’articolo 171 c.p.p., comma 1, lett. d . Espone che al momento della sentenza di primo grado era domiciliato presso lo studio dell’avv. Enzo Manzon del foro di Torino, il quale aveva proposto l’appello. Con decreto di citazione del 9 giugno 2020 il Presidente della I sezione della Corte di appello di Genova aveva fissato l’udienza del 7 luglio 2020 per la trattazione del processo. Poiché, all’epoca, l’avv. Manzon era sospeso dall’esercizio della professione forense, il Presidente, con provvedimento del 9 giugno 2020, aveva nominato come difensore d’ufficio l’avv. Chiara Gilardenghi del foro di Genova. Lamenta che tale provvedimento non gli era mai stato notificato e che anzi la notifica non era stata neanche disposta. Successivamente il decreto di citazione era stato notificato all’avv. Gilardenghi sia come suo difensore d’ufficio sia come domiciliatario. All’udienza del 7 luglio 2020 non erano comparsi nè lui nè l’avv. Manzon, perché non avevano avuto notizia della fissazione dell’udienza. Osserva che la mancata comunicazione dell’avvenuta nomina del difensore d’ufficio aveva pregiudicato il suo diritto di difesa, perché non aveva potuto nominare un difensore di fiducia in sostituzione del legale sospeso. Tale violazione, in quanto concernente la rappresentanza dell’imputato, aveva integrato una nullità di ordine generale. A ciò si aggiungeva la nullità della notifica del decreto di citazione, dal momento che il domiciliatario era l’avv. Manzon, qualità che non aveva dismesso in conseguenza della sospensione. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. È corretta la ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente sulla base degli atti processuali presenti nel fascicolo. Pertanto, è nulla la notifica del decreto di citazione all’imputato effettuata presso il domicilio del difensore d’ufficio in luogo del difensore di fiducia. Ed invero, la sospensione dall’esercizio dell’attività non fa venir meno la domiciliazione. È consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui è valida la notifica all’imputato presso il difensore domiciliatario, ancorché sia stato sospeso o radiato dall’albo professionale, in quanto tali eventi non incidono sul rapporto e sugli effetti della elezione di domicilio Cass., Sez. 5, numero 54168 del 20/10/2016, Mazzocchi, Rv. 268866 - 01 numero 23096 del 10/07/2020, Afzali, Rv. 279399 - 02 e Sez. 4, numero 19172 del 20/04/2016, Zheng, Rv. 26684801 . Più in generale, a riprova dell’autonomia dell’elezione di domicilio rispetto al mandato difensivo, è stato affermato ripetutamente che la domiciliazione resta ferma anche in caso di revoca del mandato, dovendo essere revocata a sua volta espressamente Cass., Sez. 3, numero 3568 del 17/09/2018, dep. 2019, P., Rv. 274824-01 e Sez. 2, numero 31969 del 02/0772015, Vignozzi, Rv. 264234-01 . Tale nullità è considerata a regime intermedio nonché sanabile in caso di conoscenza effettiva dell’atto Cass., Sez. U, numero 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229540-01 e numero 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 . Nella specie, non vi sono elementi per ritenere che l’imputato sapesse della fissazione dell’udienza in appello, ma anzi vi sono elementi che fanno propendere per una sua incolpevole ignoranza. Innanzi tutto, non ha avuto notizia della nomina del difensore d’ufficio in sostituzione del difensore di fiducia, fatto che di per sé non è viziato da nullità, secondo la giurisprudenza tra le più recenti, Cass., Sez. 2, numero 48055 del 28/09/2018, Lleschi, Rv. 275511-01 e Sez. 5, numero 37920 del 28/04/2017, Ruggiero, Rv. 270722-01 , ma che, tuttavia, costituisce, nel caso specifico, un indizio altamente sintomatico dell’ignoranza della nomina del nuovo difensore. In secondo luogo, l’imputato e a maggior ragione il suo difensore di fiducia sospeso non ha presenziato all’udienza, il che non consente la sanatoria del vizio. Alla stregua delle considerazioni svolte, s’impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di appello di Genova per la celebrazione di un nuovo processo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.