Licenziamento in vista per il dipendente in malattia che lavora dalla concorrenza

Rischia il licenziamento il dipendente che, essendo in malattia, presta la propria attività lavorativa presso la concorrenza.

Rischia il licenziamento il dipendente che, essendo in malattia, presta la propria attività lavorativa presso la concorrenza. Ad affermarlo è la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 3753 dello scorso 15 febbraio.La fattispecie. La Corte d'appello, confermando la statuizione di primo grado, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato da una s.p.a. al dipendente, per aver questi prestato attività lavorativa a favore di terzi durante il periodo di malattia, nonostante il lavoratore si fosse giustificato con la necessità di sostituire, solo per poche ore, un amico titolare di altra macelleria. In particolare, la Corte adita riteneva sproporzionata la sanzione del licenziamento, in quanto il recesso per espletamento di lavoro durante l'assenza per malattia è consentito solo nell'ipotesi in cui la malattia sia simulata, ovvero la guarigione venga compromessa tutti elementi che, ad avviso dei giudici di merito, mancano nel caso di specie. Né parimenti era fondato l'addebito di violazione del divieto di concorrenza, in quanto non contestato e quindi non passibile di ripescaggio nel corso del giudizio. Violato l'obbligo di non concorrenza. La società datrice propone ricorso per cassazione, lamentando difetto di motivazione della sentenza impugnata, per non avere considerato che la violazione dell'obbligo di non concorrenza era stata invece indicata nella lettera di contestazione.Passibile di licenziamento il dipendente in malattia che lavora dalla concorrenza. La S.C. ritiene assolutamente condivisibile quanto sostenuto dalla ricorrente infatti, nella lettera di contestazione, riprodotta in ricorso, si addebitava chiaramente al dipendente che in un giorno di assenza per malattia aveva svolto attività lavorativa presso altro esercizio commerciale di vendita al pubblico di macelleria. Inoltre, per quanto riguarda il provvedimento di licenziamento, fa riferimento ad una pluralità di mancanze tra cui è compresa l'attività in concorrenza. Pertanto, sostiene il Collegio, i giudici di merito hanno sbagliato ad affermare che, nel caso in esame, non era stata contestata la violazione del divieto di non concorrenza su tale violazione dovrà decidere il giudice del rinvio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 30 novembre 2010 - 15 febbraio 2011, numero 3753Presidente Battimiello - Relatore La TerzaFatto e dirittoCon la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma, confermando la statuizione di primo grado, dichiarava la illegittimità del licenziamento intimato dalla spa al dipendente , per avere prestato attività lavorativa a favore di terzi durante il periodo di assenza per malattia, nonostante il lavoratore si fosse giustificato con la necessità di sostituire, solo per poche ore, un amico titolare di altra macelleria la Corte adita riteneva sproporzionata la sanzione del licenziamento, richiamando la giurisprudenza per cui il recesso per espletamento di lavoro durante l'assenza per malattia è consentito solo ove la malattia sia simulata, ovvero la guarigione venga compromessa, elementi tutti mancanti nel caso di specie, mentre non era fondato l'addebito di violazione del divieto di concorrenza, in quanto non contestato e quindi non passibile di ripescaggio nel corso del giudizio Avverso tale sentenza, propone ora ricorso per cassazione la spa con due motivi Resiste il con controricorso Con il primo ed il secondo mezzo si imputa alla sentenza difetto di motivazione, per non avere considerato che la violazione dell'obbligo di non concorrenza era stata invece indicata nella lettera di contestazione Letta la relazione resa ex articolo 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso Letta la memoria depositata dal Ritenuto che, contrariamente a quanto si sostiene in detta memoria, il ricorso non presenta alcun profilo di inammissibilità, mentre le deduzioni ivi contenute si appuntano sul merito Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, infatti, nella lettera di contestazione, che viene riprodotta in ricorso, si addebitò chiaramente al dipendente che in un giorno di assenza per malattia aveva svolto attività lavorativa presso altro esercizio commerciale di vendita al pubblico di macelleria e si richiamò anche l'articolo 151 del CCNL, il quale elenca i provvedimenti disciplinari e indica le violazioni cui corrisponde ciascuna sanzione, e, per quanto riguarda il provvedimento di licenziamento, il suddetto articolo 151 fa riferimento ad una pluralità di mancanze tra cui è compresa l'attività in concorrenza. Non si comprende quindi il motivo che ha condotto i Giudici di merito ad affermare che non era stata contestata la violazione del divieto di non concorrenza, su cui dovrà quindi decidere il giudice del rinvio Ritenuto che pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro Giudice che si designa nella medesima Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvedere anche per le spese del presente giudizio.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.