L'esercizio abusivo della potestà certificativa è giusta causa di licenziamento

di Luigi Giuseppe Papaleo

di Luigi Giuseppe Papaleo *Un Dirigente Medico in servizio presso il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica di un'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. ha competenza amministrativa, in materia di accertamenti psicofisici endoprocedimentali e prodromici rispetto al successivo rilascio e/o rinnovo del porto di fucile per uso caccia e porto d'armi per uso difesa personale, a cura della Questura territorialmente competente , fintantoché espleti detta potestà certificativa nell'esercizio proprio della sua funzione di pubblico dirigente e, quindi, in nome e per conto dell'Azienda Sanitaria Locale ove risulti essere incardinato.Qualora, invece, la potestà certificativa in discorso venga esercitata al di fuori del contesto pubblicistico, ossia trascendendo la sfera soggettiva ed oggettiva dei tipici e nominati poteri amministrativi che, per legge, sono attribuiti alla Pubblica Amministrazione nel caso di specie all'Azienda Sanitaria Locale l'attività certificativa posta in essere diviene illegittima per abusivo esercizio del potere amministrativo.La vicenda. Tanto è successo nella fattispecie dedotta in giudizio innanzi al Tribunale di Prato, dove un dirigente medico di I livello del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica, espletando attività di tipo privatistico in regime libero professionale, sia all'interno della struttura pubblica c.d. attività intra moenia e sia, altresì, all'esterno della struttura medesima c.d. attività extra moenia , ha rilasciato ad un privato cittadino un certificato di idoneità psicofisica per la finalità provvedimentale anziidetta rilascio e/o rinnovo del porto di fucile e/o porto d'armi .Il comportamento tenuto dal dirigente medico è stato ritenuto dall'Azienda Sanitaria Locale, datrice di lavoro, esorbitante rispetto alle funzioni espletate in quella sede trattandosi pur sempre di attività svolta in regime libero professionale e risultando irrilevante la modalità stessa di svolgimento, se all'interno oppure all'esterno della struttura e come tale talmente grave da giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro, con l'irrogazione del licenziamento per giusta causa del dirigente medico colpevole, in virtù del combinato disposto delle norma contrattuale ex art.36, comma. 2, C.C.N.L. 5/12/1996 comparto sanità pubblica con la norma civilistica ex art.2119 c.c.A nulla è servita l'impugnazione in sede giudiziale del recesso datoriale, poiché il Giudice del lavoro presso il tribunale di Prato ha confermato il provvedimento risolutivo adottato dall'Azienda Sanitaria Locale, in persona del Direttore Generale pro-tempore, ravvisando la sussistenza in concreto della giusta causa di licenziamento, per evidente violazione della normativa regolamentare in tema di esercizio della potestà certificativa innanzi descritta.Qual è la disciplina di riferimento in materia di porto d'armi per uso difesa personale o porto di fucile per uso caccia? Precisamente, il D.M.28/04/1998 sancisce espressamente che la competenza amministrativa concernente il rilascio di tale tipologia di certificati sia attribuita in via esclusiva agli uffici pubblici incardinati presso le Aziende Sanitarie Locali, oppure presso l'Amministrazione militare, oppure, infine, presso la Polizia di Stato.Nell'applicare la normativa innanzi richiamata, il Tribunale di Prato ha ribadito l'univocità e la chiarezza del dettato normativo, da cui traspare, altresì, l'intento del legislatore diretto a riservare alle strutture pubbliche l'accertamento dei requisiti psicofisici necessari per il successivo rilascio e/o rinnovo del porto di fucile per uso caccia e porto d'armi per uso difesa personale, con la conseguenza che la potestà certificativa a ciò preordinata in via peraltro endoprocedimentale ovvero come procedimento amministrativo detto minore , contenuto nel procedimento amministrativo principale , che sfocerà nell'adozione a cura della Questura territorialmente competente del provvedimento finale può essere legittimamente svolta dal dirigente medico soltanto in virtù del rapporto di servizio che lo lega alla struttura pubblica unica titolare della potestà in discorso, mentre tale potestà non sussiste allorché il suo esercizio venga espletato dal dirigente medico al di fuori del suo rapporto di servizio in regime di libero professione, intra o extra moenia che sia .* Avvocato del Foro di Napoli