Contratto e contrassegno ‘tarocchi’, nessun fondamento per la contestazione della frode assicurativa

Completamente azzerata la pronuncia di condanna emessa in Appello. Nessun addebito all’automobilista perché manca, di fondo, l’instaurazione del rapporto con la compagnia. Ipotizzabile, piuttosto, il reato di falsità in scrittura privata.

Contratto e contrassegno falsi? Nessuna truffa assicurativa. Perché manca l’elemento di base, ossia il rapporto con la compagnia. Così, nonostante i documenti ‘taroccati’, è azzerata l’ipotesi dell’addebito penale Cassazione, sentenza numero 22917, sezione Seconda Penale, depositata oggi . Beccato. Evidente il ‘corpo del reato’, ossia il falso contratto di assicurazione, corredato anche dal relativo contrassegno. La posizione dell’automobilista è chiara, seppur in maniera negativa così, sia i giudici di primo grado che quelli di secondo grado concordano sulla pena, fissata in due anni di reclusione. Con l’aggiunta del risarcimento dei danni a favore della compagnia assicurativa. Secondo i giudici, in sostanza, è lampante l’obiettivo dell’automobilista, cioè trarre vantaggio, in maniera fraudolenta, dalla falsificazione dei documenti relativi a un’inesistente copertura assicurativa. Condicio. Ma, secondo l’automobilista, alla ‘piramide’ del ragionamento portato avanti dai giudici manca la base Per quale motivo? Perché la normativa penale presuppone, sottolinea il legale nel ricorso per cassazione, «l’esistenza di un valido contratto di assicurazione», che, invece, è «nella specie inesistente». Tesi fondata? Ogni dubbio viene sciolto, chiariscono i giudici di Cassazione, alla luce di un precedente giurisprudenziale ad hoc, che salva l’automobilista. Difatti, la falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo «impedisce l’instaurazione del rapporto» tra l’automobilista e la compagnia di assicurazione, e, quindi, «rende l’azione inidonea a ledere il bene protetto» manca la condicio per far partire il procedimento. Ecco perché, in questo caso, nessun addebito è possibile all’automobilista così, la condanna emessa in secondo grado viene azzerata, e la questione è da considerare chiusa perché «il fatto non sussiste». Piuttosto, rimane uno spiraglio per la contestazione del reato di falsità in scrittura privata

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 22 maggio – 12 giugno 2012, numero 22917 Presidente Esposito – Relatore Davigo Ritenuto in fatto Con sentenza in data 1.2.2007, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Aversa, dichiarò A.S. responsabile del reato di cui all’articolo 642 cod. penumero consistito nel falsificare il contratto di assicurazione ed il relativo contrassegno e lo condannò alla pena di anni 2 di reclusione. L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19.4.2011, confermò la decisione di primo grado e condannò l’imputato alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori spese di giudizio. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo 1. vizio di motivazione in relazione all’affermazione i responsabilità trascurando le giustificazioni fornite dall’imputato, il quale aveva indicato l’agenzia di pratiche automobilistiche dove aveva stipulato la polizza e dedotto l’assenza dell’elemento soggettivo del reato 2. violazione di legge in quanto il reato di cui all’articolo 642 cod. penumero presuppone l’esistenza di un valido contratto di assicurazione, nella specie inesistente atteso che la contestazione riguarda la falsificazione del contratto che, al più, potrebbe integrare il delitto di cui all’articolo 485 cod. penumero 3. vizio di motivazione ed omessa assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata escussione del Comandante la Stazione Carabinieri di Aversa circa le indagini esperite a seguito delle dichiarazioni dell’imputato 4. vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena. Considerato in diritto Il secondo motivo di ricorso è fondato. In tema di reato di frode in assicurazione, l’integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l’instaurazione del rapporto tra l’autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l’azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità in scrittura privata. Cass. Sez. 2^ sent. numero 12210 del 20.2.2007 dep. 22.3.2007 rv 236132 . La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, impregiudicato l’eventuale esercizio dell’azione penale per il diverso delitto di cui all’art, 485 cod. penumero sempre che sia stata sporta tempestiva querela e non sia intervenuta prescrizione. La decisone assunta rende superfluo esaminare gli altri motivi di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio lai sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.