Con il Provvedimento del 5 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di imposta straordinaria sulle attività rimpatriate, di base imponibile e di decesso del contribuente. Il 6/12/11 è la linea spartiacque al fine della determinazione di debenza di imposta speciale o straordinaria sugli scudi fiscali introdotta dal Governo Monti con il d.l. numero 201/11 «Salva Italia» , poi modificato dall’articolo 8 d.l. numero 16/2012.
«Dead-line». L’imposta di bollo speciale quantificata nell’1% per il 2011, nell’1,35% per il 2012 e nello 0,4% nei successivi anni viene applicata nei confronti degli eredi degli scudati venuti a mancare dopo la data sopra indicata. Per l’amministrazione finanziaria, in tal caso, i soggetti passivi dovranno pagare l’imposta di bollo straordinaria sugli eventuali prelievi effettuati dal defunto nel lasso di tempo compreso tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011. In caso di decesso precedente alla data limite, non ricorrono i presupposti per l’applicazione delle due imposte. C’è però un onere in capo agli eredi se finora non hanno provveduto, dovranno dare comunicazione all’intermediario dell’accettazione del trapasso. In assenza, la banca o la fiduciaria presso la quale risulta aperto il conto gravato dallo scudo a nome del de cuius verserà le relative imposte di bollo speciale e/o straordinaria. Attività rimpatriate. Qualora sia stata attivata la procedura del rimpatrio fisico o giuridico , l’operazione «emersa» sarà soggetta a imposta di bollo speciale – qualora detenuta ancora in regime di riservatezza – e a imposta straordinaria, una tantum, per i prelievi effettuati l’anno scorso, sempre entro il 6 dicembre. Riguardo alla quantificazione, l’imposta di bollo speciale è dovuta per il periodo 2011 nella misura del 10 per mille, qualora il contribuente deteneva attività finanziarie in rapporti aventi ancora il regime di segretazione alla data del 6 dicembre 2011. Per il periodo di imposta 2012, invece, l’aliquota è del 13,5 per mille e, a regime, è fissata al 4 per mille. Presupposto oggettivo per applicare dell’imposta è la detenzione delle suddette attività finanziarie in regime di riservatezza il valore su cui calcolare l’imposta è quello rilevato alla data del 31 dicembre di ciascun anno o alla data in cui si abbandona la segretezza in tal caso, il calcolo verrà effettuato in proporzione alla fetta d’annualità in cui si è usufruito del regime . Base imponibile. Bisogna fare riferimento al valore di mercato, come da rendiconto degli intermediari autorizzati. In mancanza di esso, si guarda il valore nominale o di rimborso, determinati alla data del 31 dicembre di ciascun anno, ovvero del 6 dicembre 2011 relativamente all’imposta dovuta per la singola annualità. Per le attività finanziarie che non presentino né valore nominale né di rimborso, infine, si deve tener conto del valore di acquisto. Versamento delle imposte. Da effettuarsi, di norma, entro il 16 luglio del periodo di imposta successivo a quello di riferimento. L’adempimento sarà espletato dell’intermediario di cui si avvale il contribuente nel rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione. Per il 2011, l’imposta di bollo speciale e l’eventuale imposta straordinaria sui prelievi deve essere versata entro il 16 luglio 2012. L’intermediario dovrà trattenere l’imposta, prioritariamente, dal rapporto segretato e, se non bastasse, dai conti comunque riconducibili al contribuente. Eventualmente il contribuente può fornire la provvista per non incorrere nella segnalazione che gli intermediari devono altrimenti effettuare all’Agenzia delle Entrate. Nei confronti di costoro, l’imposta sarà riscossa mediante iscrizione a ruolo con lo svantaggio tangibile dell’applicazione non solo degli interessi, ma anche della sanzione pari all’importo non versato. Invece, nel caso di regolare versamento delle imposte, l’intermediario ha il compito di indicare nella predetta dichiarazione i dati totali dei versamenti effettuati. Immobili situati all’estero. Il comma 13 dell’articolo 19 del d.l. numero 16/2012 ha istituito, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, un’imposta sul valore degli immobili terreni e fabbricati detenuti all’estero – qualunque ne fosse l’uso – destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Sono parimenti soggetti all’imposta anche gli immobili oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione nonché mediante quella del rimpatrio giuridico. L’imposta, dovuta per gli immobili detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, deve essere corrisposta in proporzione alla quota di titolarità dei predetti diritti ed è rapportata ai mesi dell’anno nei quali essa si è protratta. L’imposta è calcolata nella misura dello 0,76 per cento del valore dell’immobile e non è dovuta qualora l’importo globale prima di applicare le specifiche detrazioni previste si attesti complessivamente sotto la cifra di euro 200.
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