La legge numero 18 giugno 2009 n 69 1 , entrata in vigore il 4 luglio, ha introdotto modifiche anche in materia di processo di lavoro. Tra le novità che ci interessano, c’è stata l’attribuzione al Giudice di pace di una nuova competenza relativa alle cause per interessi o accessori del ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali da parte dell’ente assicuratore 2 .
Ai sensi della nuova formulazione dell’articolo articolo 7, comma 3-bis, per come modificato dalla legge numero 69/2009 il Giudice di pace diventa il giudice naturale «per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali», senza alcun limite di valore. La ratio della riforma è chiaramente quella di alleggerire il peso del contenzioso, oramai quasi più non sostenibile, sgravando i ruoli delle sezioni lavoro dei tribunali. Oggetto della controversia non riguarda il diritto alla prestazione, la cui competenza a decidere è del giudice del lavoro, ma solo il pagamento degli interessi, nel caso di ritardo nella erogazione delle prestazioni dovute, e dell’eventuale rivalutazione 3 . Per le controversie in oggetto, con il passaggio alla competenza al giudice di pace, non si osservano le disposizioni di cui agli articolo 409 e ss. c.p.c. 4 . Dispone, infatti l’articolo 442, ultimo comma, per come modificato dall’articolo 46 della legge numero 69/2009 che «per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis non si osservano le disposizioni di cui al Capo I cfr delle controversie individuali di lavoro del Capo II cfr controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie del Titolo IV libro II del codice di procedura civile» 5 . La mancata applicazione della normativa tipica del rito del lavoro comporta che per la materia di nuova competenza del giudice di pace non necessiti del tentativo di conciliazione e/o del previo esperimento del ricorso in sede amministrativa. Il giudizio segue il rito ordinario con le formalità, per il giudizio ordinario innanzi al giudice di pace 6 , da questo previsto 7 . L’attribuzione della materia ad un giudice diverso dal giudice del lavoro e l’applicazione nel giudizio del normale rito di cognizione ha fatto sorgere sin dall’inizio dubbi sul trattamento fiscale degli atti. Ricordiamo infatti che nei giudizi innanzi al giudice del lavoro vige l’esenzione totale dalle spese 8 e, anche se a seguito del decreto legge numero 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge numero 111/2011, il contributo unificato è dovuto 9 , oggi, anche nelle cause assistenziali, previdenziali e di lavoro limitatamente al reddito individuale della parte 10 . A parere dei più, essendo la materia in oggetto attribuita al giudice di pace, regolamentata dal rito di cognizione e, per effetto del rimodellato articolo 442 c.p.c., sottratte dal contesto delle vertenze assistenziali, previdenziali e di lavoro, veniva meno la giustificazione alla base dell’esenzione da ogni tassa, spesa e diritto prevista espressamente per il processo del lavoro. I dubbi, di allora, furono fugati dall’intervento del Ministero della Giustizia a parere del quale 11 «in risposta alla nota del 25 novembre 2009. relativa al quesito formulato dal Giudice di Pace di con riferimento alle cause per «interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali», divenuta di competenza dei giudici di pace a seguito della riforma degli articolo 7 e 442 c.p.c., come modificati, rispettivamente, dall'articolo 45, comma 1 e dall’ articolo 46, comma 22, della legge 18 giugno 2009, numero 69, si rappresenta che l'esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura, prevista dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973 numero 533, in quanto riferita alla materia oggetto della causa, debba continuare ad essere applicata alle controversie in parola anche a seguito della nuova competenza giurisdizionale e del nuovo rito del processo». Ma le problematiche risolte relativamente alla normativa del 2009 sono riemerse all’atto in cui, a seguito del decreto legge numero 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge numero 111/2011, il contributo unificato è, come detto, dovuto, oggi, anche nelle cause assistenziali, previdenziali e di lavoro anche se in relazione al reddito individuale della parte. L’esenzione, ai fini della nuova normativa, per limite di reddito si applica anche alla materia di competenza del giudice di pace o tali procedimenti continuano a mantenere l’esenzione generale? In attesa di intervento del Ministero assistiamo alle più disparate interpretazioni. Personalmente propendo per l’esenzione a prescindere dalle nuove normative fiscali in materia di assistenza, previdenza e lavoro e dal reddito della parte. Infatti l’esenzione delle procedure in oggetto derivano da una espressa disposizione ministeriale 12 giustificata dal fatto che essa è «prevista dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973 numero 533, in quanto riferita alla materia oggetto della causa, debba continuare ad essere applicata alle controversie in parola anche a seguito della nuova competenza giurisdizionale e del nuovo rito del processo». Articolo 13 che da una attenta lettura non prevede l’ipotesi di esenzione per le cause afferenti agli «interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali» che trovavano, a parere dello scrivente, giustificazione all’esenzione, per indirizzo ministeriale, sino a quando le stesse venivano trattate nell’ambito del processo del lavoro. Sottratte al giudice del lavoro e assegnate al giudice di pace dovevano essere sottoposte al regime fiscale previsto per i giudizi di cognizione cosa che non è avvenuta. Oggetto del contenzioso infatti non è la prestazione ma gli interessi sulle somme dovute per la prestazione previdenziale e o assistenziale già riconosciuta 14 . Derivando quindi l’esenzione per i procedimenti in oggetto da espresso indirizzo interpretativo ministeriale 15 ritengo che, al di la del mutamento del regime fiscale per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelle individuali di lavoro 16 l’esenzione in materia di «interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali» permanga sino a diversa disposizione ministeriale. Note 1 Pubblicata in G.U. numero 140 del 19 giugno 2009, tra gli scopi dichiarati della normativa quello di ridurre la durata dei processi civili. 2 L’articolo 45 punto 1 lett. c ha in tema di competenza del giudice di pace aggiunto il comma 7 bis all’articolo 7 c.p.c 3 Come evidenziato dalla dottrina la competenza in materia del giudice di pace trova applicazione unicamente quando il credito per gli interessi viene azionato dopo la conclusione del giudizio, o nel caso di riconoscimento nella fase amministrativo, sulla prestazione previdenziale o assistenziale e nel ritardo del’erogazione della stessa. 4 Cioè, le norme del rito lavoro. 5 Ai giudizi instaurati a far data del 4 luglio 2009. 6 articolo 311 e seguenti del libro II, titolo II codice di procedura civile. 7 È ammessa ad esempio anche la difesa personale prevista ex articolo 82 c.p.c., per come modificato dal DL numero 212/2011 convertito con legge numero 10/2012, nelle cause il cui valore non superi euro 1.100 o per valore superiore se preventivamente autorizzati dal giudice 8 Articolo 10, legge 11 agosto 1973 numero 533. 9 Continua però ad applicarsi l’esenzione per ogni altra tassa diritto o spesa quindi anche nelle ipotesi di pagamento del contributo unificato nella procedura non è dovuto il diritto di cui all’articolo 30 T.U. spese di giustizia 8 euro , non sono dovuti i diritti di copia e il provvedimento non è soggetto all’imposta di registro. 10 Il contributo unificato nelle materie di competenza del giudice del lavoro è dovuto se il reddito individuale della parte supera gli euro 31.884,48. 11 Ministero della Giustizia - Direzione Affari Generali - Ufficio I - circolare dag.02/04/2010.0049204.U. 12 Vedi nota 11. 13 Legge 11 agosto 1973, numero 533 G.U. numero 237 del 13 settembre 1973 , Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie articolo 10. Gratuità del giudizio . L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, numero 319, è sostituito dal seguente «Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, numero 1018. Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile». 14 Vedi quanto in nota 3. 15 Richiamata circolare ministeriale in nota numero 11. 16 articolo 9 T.U. spese di giustizia comma 1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima Dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a , e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.