La Cassazione condanna senza alcuna attenuante i genitori che maltrattano i figli, con atti violenti, spesso solo per ritorsione verso il coniuge.
Ancora conflitti tra coniugi, ancora strumentalizzazioni di figli, ancora maltrattamenti a danno di minori.A nemmeno due giorni di distanza e con sentenze diverse la Cassazione lancia un monito forte contro i genitori che maltrattano i figli, con atti violenti, spesso solo per ritorsione verso il coniuge nell'ambito di un rapporto matrimoniale altamente conflittuale.Madre condannata per le angherie sul figlio adolescente. Con la sentenza numero 250 i giudici di Cassazione della sesta sezione penale hanno confermato la condanna di una cinquantenne calabrese che inveiva sul figlio minorenne. Invano la donna si è difesa sminuendo il valore delle angherie alle quali sottoponeva il ragazzino come vagamente scusabili in un clima di generale tensione familiare. La Corte Suprema ha convalidato la condanna proprio in base alla consapevole malafede, con ingiurie, umiliazioni, minacce e ripetute violenze cui il figlio è stato sottoposto dalla madre.Padre allontanato per i maltrattamenti sulle figlie minori. Con la sentenza numero 552 del 12 gennaio gli stessi giudici hanno confermato la misura dell'allontanamento da casa del padre di due bambine proprio a causa dei maltrattamenti in famiglia.La misura cautelare dell'allontanamento dalla casa di residenza familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da moglie e figlie era stata adottata dal Gip di Trapani ma cancellata dal Tribunale del riesame per la difficoltà di provare la colpevolezza dell'uomo in un rapporto tra coniugi di reciproci soprusi familiari.La Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame limitatamente ai reati commessi dal padre nei confronti delle figlie e ha anzi ribadito come il tribunale non si possa limitare solo alla verifica del pregiudizio nei confronti dell'ex moglie senza considerare il danno fatto alle figlie minori, anche loro vittime, dirette o indirette, dei maltrattamenti.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 dicembre 2010 - 10 gennaio 2011, numero 250Presidente Mannino - Relatore GarribbaMotivi della decisioneP.1. L.R.E. ricorre contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che confermava quella di primo grado che l'aveva dichiarata colpevole del delitto di maltrattamenti in danno del figlio minorenne M. , e denuncia 1. inadeguata valutazione delle prove, assumendo che la Corte non avrebbe tenuto conto della personalità dei genitori del minore, che nelle relazioni dei consulenti psichiatra e psicologo vengono descritti come portati a strumentalizzare i figli, usati nella crisi coniugale per scopi vendicativi nei confronti del coniuge 2. erronea applicazione della norma penale, perché non sarebbe stata accertata né l'abitualità e continuità dei presunti atti lesivi né l'elemento psicologico del reato 3. insussistenza del diritto della parte civile al risarcimento del danno, perché lo stato di disagio di cui soffre il minore potrebbe essere - come ha riferito la pediatra B.A. - un fatto suo .P.2. I motivi di ricorso sono la mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dai giudici del merito.Sia la sentenza di primo grado che quella d'appello hanno tenuto conto della personalità per aspetti diversi disturbata di entrambi i genitori della vittima, hanno ricostruito in base alle consulenze psicologiche e soprattutto alle testimonianze del minorenne offeso e dei suoi insegnanti i maltrattamenti realizzati mediante una pluralità e continuità di condotte vessatorie, fatte di ripetute violenze, minacce, ingiurie e umiliazioni sorrette da consapevole mala fede, sicuramente integranti il delitto contestato e, infine, hanno accertato gli effetti devastanti prodotti da tali condotte sulla crescita del minore.Le censure proposte, dunque, non evidenziano lacune o illogicità della motivazione, ma esprimono dissenso nella valutazione della prova operata dai giudici del merito, chiedendo a questa Corte di legittimità di procedere a una diversa interpretazione dei dati processuali, non consentita nel giudizio di cassazione.Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerata la colpa con cui ha determinato l'inammissibilità, al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.P.Q.M.La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 1 dicembre 2010 - 12 gennaio 2011, numero 552Presidente Agrò - Relatore SerpicoOsservaSulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di T.G. avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Trapani in data 26-7-2010 con cui gli era stata applicata la misura dell'allontanamento dalla casa di residenza familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalle figlie tra cui i locali dello esercizio XXXXXXX di cui la donna è titolare ritenuta la sussistenza di gravi indizio di colpevolezza in ordine al reato di cui all'articolo 572 cp. in pregiudizio di moglie e figlie e del pericolo di recidivanza ex articolo 274 lett. c cpp., il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza in data 21-9-2010, in accoglimento di detta richiesta, annullava la cennata misura coercitiva, per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, emergendo, ad avviso dei giudici del riesame, una variopinta rappresentazione di reciproci soprusi familiari che non consente di distinguere tra vittima e carnefice , segnatamente riferita alla posizione dei coniugi.Avverso detta ordinanza il PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Trapani ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, l'insufficienza e mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in punto di sussistenza della gravità indiziaria in ordine al contestato delitto di maltrattamenti in famiglia ex articolo 572 cp., difettando una compiuta analisi della prova accusatoria in ordine al caratteri di sussistenza del reato, con immotivata ed infondata asserzione di asserita reciprocità della conflittualità coniugale, oltre che in difetto di qualsivoglia motivata ragione escludente detto reato in pregiudizio delle figlie M. e C. quest'ultima minore di età , con illegittima, trascurata esclusione dell'esame di gran parte del materiale istruttorio esibito dal PM a supporto dell'accusa, con travisamento della prova, limitata a pochi e generici elementi oggetto dell'attenzione dei giudici del riesame.Il ricorso è fondato limitatamente al denunciato vizio di omessa valutazione e motivazione in punto di fatti commessi in pregiudizio delle figlie, dell'indagato, in relazione alla gravità indiziaria e relativa esigenza cautelare di concreto pericolo di recidivanza in rapporto al reato ex articolo 572 cp.Risulta, infatti, dal provvedimento impugnato che i giudici del Tribunale del riesame palermitano, mentre si sono fatti motivato carico di verifica e valutazione del quadro indiziario in punto di gravità per i fatti in pregiudizio della consorte dell'indagato, hanno del tutto trascurato l'altrettanto doverosa verifica di tale aspetto in ordine ai fatti nei confronti delle figlie M. e C. , nonostante la contestazione estenda anche a queste gli effetti della condotta di detto indagato.Ne consegue anche l'omessa valutazione e motivazione in punto di esigente cautelari segnatamente riferite a quella dell'articolo 274 lett. c cpp.Né può dirsi enucleatale in via indiretta una risposta su tali punti in rapporto alla posizione conflittuale asseritamente sussistente tra i coniugi, posto che i richiamati aspetti legittimanti la misura vanno necessariamente riferiti ai fatti nel loro insieme modale e temporale, oltre che nei confronti di tutte le persone coinvolte in senso attivo e/o passivo in tali fatti. Difetta sul punto una motivata e coerente verifica in relazione alla posizione delle figlie, quali vittime coinvolte nei fatti ascritti all'indagato.Ne consegue la necessità di annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente ai reati commessi nei confronti delle figlie, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Palermo.Va rigettato, nel resto il ricorso, posto che, in relazione alla posizione di patente conflittualità tra i coniugi, risulta operata una verifica delle risultanze attinenti la gravità indiziaria allo stato acquisite, di guisa che le doglianze del PG si articolano in termini oggetto piuttosto di opportuna verifica, ex articolo 192 cpp., in sede di eventuale giudizio di merito.P.Q.M.ANNULLA l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati commessi nei confronti delle figlie e RINVIA per nuovo esame sul punto al Tribunale di Palermo.RIGETTA nel resto il ricorso.