Nell’impugnazione delle deliberazioni assembleari la società in sé, anche nella vigenza del testo pre - d.lgs. numero 6/03, non è dotata di legittimazione attiva, che spetta invece all’organo di gestione o di controllo.
Lo ha stabilito al Cassazione, sez. Prima civile, con la sentenza numero 17060/12. Il caso. Nel corso della riunione assembleare di una s.r.l., tenutasi per l’approvazione del bilancio, uno dei soci – titolare del 50% del capitale sociale – prendeva parte alla votazione esprimendosi negativamente. L’amministratore unico della società conveniva quindi in giudizio il socio sostenendo che avesse esercitato il diritto di voto in violazione dell’articolo 2373 c.c., versando in conflitto di interesse. Il Tribunale adito rigettava la domanda di risarcimento avanzata dalla società, accogliendo invece quella di accertamento per confermare la sussistenza del conflitto di interessi in capo la socio. Dello stesso segno la decisione della Corte d’appello. Il socio ricorre quindi per cassazione. Conflitto di interessi c’è legittimazione Punto centrale del giudizio di legittimità risulta essere la decisione in ordine al soggetto legittimato ad agire in giudizio per far valere il conflitto che in questo caso interessa il socio dissenziente, il cui voto è stato determinante vista la quota detenuta. La Suprema Corte, che accoglie il ricorso, inquadra il caso concreto nella fattispecie regolata dall’articolo 2373 c.c., che rinvia all’articolo 2377, comma 2 c.c. Il Collegio rileva, inoltre, che il giudizio di merito non era volto solamente ad accertare il conflitto di interesse nell’esercizio del diritto di voto, ma anche a rimuovere la decisone così assunta dall’organo sociale. Posti tali elementi, dalla lettura della norma si trae che i soggetti legittimati all’impugnazione di una delibera assembleare sono i soci assenti, dissenzienti, gli amministratori, i sindaci. Non rientrano perciò nel novero dei soggetti dotati di legittimazione attiva. e legittimazione. Infatti, prosegue la Cassazione, la società è casomai legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, dato che la manifestazione di volontà che è oggetto dell’impugnazione promana dal suo stesso organo deliberante, con la conseguenza che la società si troverebbe ad insorgere contro la sua stessa volontà. La Cassazione individua proprio nella «contrapposizione dialettica» tra amministratore impugnante – che agisce nell’interesse della società – e organo assembleare «la ratio della scelta legislativa sottesa al disposto dell’articolo 2377 c.c., con la attribuzione della legittimazione non già all’Ente» ma al suo organo di gestione o di controllo. Nel caso concreto, non essendo la società legittimata all’impugnazione della delibera assembleare e non essendo stato rilevato tale difetto nell’accogliere la domanda, la sentenza impugnata deve essere cassata.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 giugno – 5 ottobre 2012, numero 17060 Presidente Carnevale – Relatore Scaldaferri Svolgimento del processo La Sagittario s.r.l., in persona del suo amministratore unico B.N. , convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli R M. , socio titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale, chiedendo che fosse accertato che il medesimo, nella riunione assembleare del 30 giugno 2003 convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2002, aveva esercitato il proprio diritto di voto in violazione della norma di cui all'articolo 2373 cod.civ., non astenendosi nonostante il conflitto di interessi nel quale versava, con conseguente irrilevanza, ai fini del quorum deliberativo, del voto contrario espresso dal predetto e accertamento dell'approvazione della delibera con il voto favorevole espresso dai soci che non versavano in conflitto di interessi, nonché condanna del convenuto al risarcimento dei danni in favore della società. Il M. , costituendosi, eccepì preliminarmente la carenza di poteri in capo al B. , atteso che la delibera di conferma del predetto nella carica era stata annullata con sentenza del Tribunale di Napoli inoltre contestò nel merito le domande, rilevando che le ragioni del suo voto contrario erano state illustrate a verbale, dal quale risultavano i suoi rilievi di natura tecnica in ordine al mancato rispetto dei principi di verità e chiarezza nella bozza di bilancio presentata dall'amministratore. Il Tribunale, sospeso in via cautelare il voto contrario espresso dal M. in relazione alla approvazione del bilancio, con sentenza accolse le proposte domande di accertamento, e rigettò la sola domanda di risarcimento danni. Il gravame proposto dal M. è stato rigettato dalla Corte d'appello di Napoli che, disattesa l'eccezione pregiudiziale ribadita dall'appellante in ordine alla carenza di poteri in capo al B. in virtù del principio generale della prorogatio sino alla sostituzione dell'amministratore scaduto o anche nominato illegittimamente , ha condiviso le valutazioni del primo giudice in ordine alla sussistenza del conflitto di interessi nell'esercizio del voto negativo espresso dal M. . Avverso tale sentenza, depositata il 2 ottobre 2009, M.R. ha, con atto notificato il 16 novembre 2010, proposto ricorso a questa Corte sulla base di due motivi. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato la Sagittario s.r.l., cui a sua volta resiste con controricorso il M. . Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1. Preliminarmente, si rileva che, contrariamente a quanto eccepito dalla Sagittario s.r.l., il ricorso proposto dal M. è tempestivo, essendo stato notificato nel termine annuale previsto dall'articolo 327 comma 1 cod.proc.civ., nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge numero 69/2009, che ha abbreviato a sei mesi il termine stesso. Tale modifica infatti, a norma dell'articolo 58 comma 1 stessa legge, si applica ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, non quindi ad un giudizio - quale quello in esame - che ha avuto inizio in primo grado nel 2003, ed è proseguito in appello nel 2007. 2. Con il primo motivo, il M. denuncia, in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 4 cod.proc.civ., la violazione del disposto degli articoli 100 cod.proc.civ. e 2373-2377 cod.civ. Deduce al riguardo a che la società non rientra tra i soggetti legittimati alla domanda di annullamento della deliberazione assembleare negativa , in tal senso dovendo intendersi il petitum o oggetto sostanziale della domanda proposta dalla Sagittario s.r.l. b che tale questione di legittimazione, pur non essendo stata sollevata dalle parti in corso di causa né oggetto di pronunzia nelle sentenze di merito, ben può essere esaminata dalla Corte di cassazione. Con il secondo motivo, censura, sotto i profili della violazione di norme di diritto articolo 2373 cod.civ. e del vizio motivazionale, le statuizioni in ordine alla sussistenza nella specie del conflitto di interessi, deducendo che la Corte si sarebbe limitata a confermare le valutazioni del primo giudice, senza rispondere alle doglianze formulate dall'appellante. 3. La Sagittario, eccepita la tardività del ricorso e la preclusione da giudicato interno implicito in ordine al primo motivo, con il ricorso incidentale condizionato deduce a che non sussiste alcun difetto di legittimazione attiva b che è comunque cessata la materia del contendere in ordine al bilancio 2002, in ragione del fatto che ad esso è seguita la approvazione dei bilanci successivi, si che priva di interesse sarebbe la discussione in ordine al bilancio stesso, anche alla stregua del principio recepito nel nuovo articolo 2434 bis cod.civ 4. Esaminando il primo motivo del ricorso proposto dal M. , osserva in primo luogo il Collegio come, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la inammissibilità della domanda per carenza della legittimazione ad agire della parte attrice è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, quindi anche in sede di legittimità, sempre che sul punto non vi sia stata una statuizione nei precedenti gradi, passata in giudicato in quanto non impugnata. Nel caso in esame, né la Corte d'appello né il Tribunale la cui motivazione risulta trascritta nel ricorso si sono pronunciati su tale questione, si che nessuna preclusione all'esame della relativa questione in questa sede è dato rinvenire. Neppure, contrariamente a quanto sostiene la Sagittario s.r.l., sotto il profilo di un giudicato implicito interno, che invero non risulta nella specie, non essendovi in questo processo alcuna pronuncia passata in giudicato che possa ritenersi incompatibile con la negazione della legittimazione ad agire in capo alla Sagittario s.r.l. in particolare, non è ravvisabile alcuna pronuncia implicita su tale legittimazione nella statuizione, espressa da entrambi i giudici di merito, sulla spettanza in capo all'amministratore B. dei poteri inerenti alla carica, atteso che trattasi di questione del tutto distinta da quella qui in discussione, e che del resto ben avrebbe potuto essere sollevata anche se ad agire non fosse stata la società in persona del suo legale rappresentante B. , bensì quest'ultimo personalmente, nella qualità di amministratore unico della società stessa. 4.1. Nel merito della questione, ritiene il Collegio che la verifica sollecitata dal M. non possa che essere condotta alla stregua del disposto dell'articolo 2377 comma 2 cod.civ., giacché è lo stesso articolo 2373 cod.civ. a precisare come il giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare presa con il voto determinante di un socio in conflitto di interesse con la società sia regolato dalle norme generali previste dall'articolo 2377. Che, nella specie, si tratti di un giudizio avente tale oggetto oltre alla domanda di risarcimento danni, rigettata dai giudici di merito e non più in discussione la Sagittario s.r.l. dubita infondatamente, giacché non considera che la domanda da essa formulata in sede di merito non si limitava all'accertamento del conflitto di interesse nell'esercizio da parte del M. del diritto di voto in quella assemblea, ma era diretta espressamente com'è logico alla conseguente rimozione della deliberazione negativa assunta con il voto determinante del M. , con l'accertamento della approvazione della opposta deliberazione sulla base dei voti favorevoli espressi dai soci non in conflitto di interessi. 4.2. L'articolo 2377 cod.civ. anche nel testo, da applicare nella specie ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs.numero 6/2003 non annovera tra i soggetti legittimati all'impugnazione di una delibera assembleare la società dalla quale tale deliberazione promana, attribuendo tale norma la legittimazione, oltre che ai soci assenti o dissenzienti, agli amministratori o ai sindaci nel testo qui da applicare della società stessa. Quest'ultima, piuttosto, è ritenuta legittimata passiva nel giudizio di impugnazione nel quale peraltro è legittimo l’intervento dei soci titolari di interesse a sostenere la validità della deliberazione , proprio perché da essa - cioè dal suo organo deliberante - promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell'impugnazione, e sarebbe quindi inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà. Tale considerazione, peraltro, non appare smentita dalla opinione maggioritaria secondo la quale l'amministratore, quando impugna una deliberazione dell'assemblea, agisce pur sempre non nell'interesse proprio salvi i casi nei quali la deliberazione lo coinvolga personalmente bensì nell'interesse della società, in contrasto con la decisione espressa dall'assemblea. Invero è proprio in tale contrapposizione dialettica tra organi della stessa società ai fini della individuazione - da parte del giudice dell'impugnazione - della volontà legittimamente imputabile all'Ente che è dato scorgere la ratio della chiara scelta legislativa sottesa al disposto dell'articolo 2377 cod.civ., con la attribuzione della legittimazione non già all'Ente - cui l'atto sul quale insorge il contrasto è già imputato, e che d'altra parte ne ha la disponibilità senza ricorrere al giudice -, bensì al suo organo di gestione o di controllo che solleva il contrasto. 4.3. La Sagittario s.r.l. non è dunque legittimata all'impugnazione della deliberazione di approvazione del suo bilancio, della quale qui si discute. La sentenza impugnata, che, non rilevando tale difetto di una condizione dell'azione, ha confermato l'accoglimento della domanda, deve quindi essere cassata, restando assorbita ogni altra doglianza sollevata dal ricorrente principale. 4.4. Sussistono inoltre le condizioni per decidere la causa nel merito a norma dell'articolo 384 cod.proc.civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. In base alle considerazioni svolte, la domanda proposta dalla Sagittario s.r.l. deve essere dichiarata inammissibile, per difetto di legittimazione attiva. 4.5. Quanto al ricorso incidentale condizionato, il primo motivo circa la carenza di legittimazione attiva della società è già stato esaminato, ed il secondo circa l'inammissibilità della impugnazione del bilancio in questione a seguito dell'approvazione dei bilanci successivi è inammissibile per difetto di interesse, stante la decisione qui adottata nel merito della domanda stessa. 4.6. Quanto infine alle spese dell'intero giudizio, le ragioni della decisione, oltre che il mancato rilievo di parte in ordine alla questione esaminata, ne giustificano l'integrale compensazione tra le parti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso proposto dal M. , e dichiara in parte assorbito ed in parte inammissibile il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda proposta da Sagittario s.r.l. avente ad oggetto la deliberazione assembleare del 30 giugno 2003 compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.