Da “camera d’aria” a taverna abitabile. Il reato è prescritto? In dubio pro reo

Il mutamento d’uso di un immobile, se realizzato successivamente al completamento del fabbricato, comporta una vera e propria ristrutturazione edilizia.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 38089/2012 depositata il 2 ottobre, ha affermato che per la determinazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione è necessario aver certezza deltempus commissi delicti. Il caso.Un uomo eseguiva lavori di ristrutturazione in casa ma, non avendo richiesto alcun permesso di costruire, veniva condannato a 20 giorni di arresto e 4mila euro di ammenda. In realtà poteva andargli anche peggio. Infatti, la Corte d’appello aveva affermato che per i lavori al piano terra e al primo piano bastava la semplice DIA, ma non altrettanto poteva dirsi per alcuni lavori di trasformazione del locale seminterrato, originariamente destinato a “camera d’aria” ed in realtà modificato in una taverna abitabile. L’imputato ricorre per cassazione. Una bella taverna abitabile, ma il permesso dov’è?La Corte di legittimità adita, così, ha avuto modo di sottolineare che «il mutamento d’uso di un immobile, ove realizzato successivamente al completamento del fabbricato, comporta una vera e propria ristrutturazione edilizia» articolo 3, comma 1 lett. d , d.p.r. numero 380/2001 . Il reato è prescritto?Ciò che invece non convince la Cassazione, invece, è il criterio di determinazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione utilizzato nel caso di specie. Infatti, i verbalizzanti, in maniera generica, «avevano parlato di lavori recenti rispetto alla data dell’accertamento». Un po’ poco – secondo gli Ermellini – per avere certezza deltempus commissi delicti. Inoltre, il principioin dubio pro reotrova applicazione anche in tema di cause di estinzione del reato, ecco perché la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 marzo – 2 ottobre 2012, numero 38089 Presidente De Maio – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza dell'8 aprile 2011 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano del 3 luglio 2009 emessa nei confronti di S.V. , imputato di due distinti episodi di violazione della legge urbanistica articolo 44 lett. b del D.P.R. 380/01 fatti accertati il 20 gennaio 2007 e del reato di violazione della legge antisismica articolo 20 della L. 64/74 fatto accertato sotto la medesima data , assolveva il S. dalle imputazioni di cui ai capi B e C perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo A in giorni venti di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda. Con la detta sentenza la Corte territoriale eliminava l'ordine di demolizione emesso dal primo giudice ed ordinava la rimessione in pristino della originaria destinazione d'uso del piano, disponendo infine il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del piano terra e del primo piano dell'edificio. 1.2 Rilevava la Corte abruzzese che mentre con riferimento ai lavori riguardanti il piano terra ed il primo piano di un edificio composto anche di un locale seminterrato destinato a camera d'aria sito nel Comune di omissis , si trattava di lavori per i quali era bastevole la semplice D.I.A. e dunque penalmente irrilevanti, non altrettanto poteva dirsi per alcuni lavori di trasformazione del locale seminterrato originariamente destinato a camera d'aria ed in realtà modificato in una taverna abitabile, con realizzazione di alcune aperture attribuibili ed attribuite all'imputato. Proseguiva la Corte territoriale, affermando che, in relazione alle trasformazioni apportate che avevano di fatto reso abitabile un locale destinato a ben altri scopi, sarebbe stato necessario un permesso di costruire, in realtà mai richiesto e rilasciato da qui la conferma del giudizio di penale responsabilità limitata, comunque, al solo capo A . 1.3 Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo, dopo una minuziosa ricostruzione degli avvenimenti e una altrettanto dettagliata descrizione dei contenuti delle decisioni del Tribunale e della Corte di Appello, i seguenti motivi a nullità della sentenza per violazione dell'articolo 521 cod. proc. penumero avendo la Corte giudicato il S. per fatti mai contestati apertura delle finestre rispetto ad un capo di imputazione contenete accuse di diverso tenore b difetto di motivazione per travisamento della prova, per non avere la Corte tenuto conto di alcune precisazioni, travisandole, contenute nella perizia tecnica a firma del Geom. R. , a dire del quale non era stato possibile accertare chi fosse stato l'autore delle nuove aperture che la Corte aquilana attribuiva, contrariamente alle risultanze istruttorie, al S. c violazione di legge sub specie di erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte disposto la rimessione in pristino della vecchia destinazione d'uso riservata, invece, all'autorità amministrativa d violazione di legge per difetto ed illogicità manifesta della motivazione, per avere la Corte escluso l'estinzione del reato per prescrizione in violazione del principio dei favor rei, nonostante l'assoluta incertezza sulla data di effettiva ultimazione dei lavori e per avere basato la propria decisione soltanto sulla base di quanto genericamente riferito dai verbalizzanti che avevano parlato di lavori recenti rispetto alla data dell'accertamento. Censura come contraria al principio del favor rei l'affermazione della Corte secondo la quale, in assenza di prove incombenti sull'imputato atte a dimostrare l'effettiva epoca di effettuazione dei lavori, la loro ultimazione doveva temporalmente coincidere con la data dell'accertamento. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato. Per quanto riguarda il motivo sub a presunta inosservanza del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza va rilevato che, indipendentemente dalla insussistenza di tale violazione, in ogni caso l'imputato ha avuto modo di difendersi dalle accuse anche con riferimento alla realizzazione delle nuove aperture riguardanti il locale seminterrato. 2. Perché, infatti, possa parlarsi di violazione della regola di corrispondenza sopra enunciata occorre nel fatto, rispettivamente indicato in epigrafe e ritenuto in sentenza, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che i fatti si pongono in posizione di eterogeneità tra le tante, Cass. Sez. 3^ 28.6.2007 numero 35225 Cass. Sez. 6^ 21.1.2005 numero 12175 idem Sez. 4^ 27.1.2005 numero 27355 . Perché, infatti, venga integrata l'ipotesi processuale di cui all'articolo 521 cod. proc. penumero , è necessaria la radicale trasformazione del fatto nei suoi elementi essenziali, da valutare non già attraverso un raffronto estrinseco e di tipo formale tra l'imputazione ed il fatto ritenuto, ma in termini molto più ampi in tal senso, ex plurimis, Cass. Sez. 4^ 4.2.2004 numero 16900 Cass. Sez. 3^ 5.5.1998 numero 7142 . Peraltro è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale solo quella radicale trasformazione del fatto ritenuto in sentenza rispetto alla contestazione originaria, comportante un vero e proprio rapporto di incompatibilità e/o eterogeneità rispetto all'enunciazione dell'imputazione, può determinare nullità, da escludersi, invece, ogni qualvolta l'imputazione venga precisata o integrata con le risultanze degli interrogatori e degli altri atti acquisiti, cui abbia partecipato la difesa dell'imputato e che abbiano determinato la possibilità, per questi, di difendersi anche dalle circostanze nuove in tal senso, oltre a Cass. Sez. Unumero 19.6.1996 numero 16, richiamata nella sentenza impugnata, più di recente Cass. Sez. 6^ 25.2.2004 numero 21094 e Cass. Sez. 6^ 30.4.2003 numero 31981 . 3. Ne deriva che, laddove di fronte ad un fatto diverso da quello contestato l'imputato sia stato posto in condizioni di difendersi concretamente dalle accuse ed abbia esercitato tali diritti senza alcuna limitazione, nessuna violazione della regola processuale suddetta può dirsi avvenuta tra le tante, Cass. Sez. 3^ 27.2.2008 numero 15655 . 4. La Corte territoriale si è correttamente adeguata a tali principi, tanto è vero che l'imputato è stato posto nelle condizioni di esercitare i propri diritti difensivi laddove ha cercato di dimostrare che altri - e non lui - aveva effettuato le nuove opere e che quelle a lui attribuibili e da lui stesso ammesse, non integravano la fattispecie contravvenzionale contestata. 5. Altrettanto infondati risultano sia il motivo afferente al travisamento della prova, avendo la Corte dato una spiegazione logica del perché solo il S. quale unico soggetto interessato alla ristrutturazione del seminterrato di proprietà del figlio e lasciatogli in affidamento potesse essere l'autore delle nuove modifiche ed aperture, sia quello relativo alla non necessità del permesso di costruire per i lavori di ammodernamento eseguiti, avendo, anche in questo caso, il giudice distrettuale dato una spiegazione plausibile e coerente con i principi ermeneutici più volte pronunciati da questa in tema di modificazione della destinazione d'uso di un immobile. 6. In proposito si osserva che il mutamento di destinazione d'uso di un immobile, ove realizzato successivamente al completamento del fabbricato, comporta una vera e propria ristrutturazione edilizia secondo la definizione fornita dall'articolo 3 comma 1 lett. d del D.P.R. 380/01 implicando la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente Cass. Sez. 3^ 20.1.2009 numero 9894, Tarallo, Rv. 343101 Cass. Sez. 3^ 11.12.2008 numero 2877, Zaccari, Rv. 242165 . Tanto basta per la necessità dei preventivo ottenimento del permesso di costruire, versandosi in una ipotesi di di nuova costruzione . Inoltre laddove le opere di trasformazione eseguite modificano sagoma, altezza o volumi del preesistente manufatto, è indubitabile la necessità del permesso di costruire non essendo più sufficiente la semplice D.I.A. della quale l'imputato si era avvalso per tali concetti, v. Cass. Sez. 3^ 24.11.2011 numero 47438, Truppi, Rv. 251637 Cass. Sez. 3^ 15.3.2002 numero 19378, Catalano, Rv. 221951 con specifico riguardo a lavori Interessanti un piano seminterrato trasformato in locale-ristoro con realizzazione ex novo di servizi . 7. Le censure del ricorrente in ordine ai detti punti non possono essere condivise in quanto non può attribuirsi a mera presunzione della Corte distrettuale l'attrlbulbilltà dell'apertura delle finestre al S. e non ad altri soggetti - nonostante le affermazioni non rassicuranti del perito di ufficio - quanto piuttosto ad una applicazione del principio del cui prodest . Anche il profilo riguardante la non necessità del permesso di costruire non è condivisibile proprio in relazione ad una serie di modifiche apportate alla preesistente costruzione che oltre a modificarne la destinazione ne hanno anche alterato le caratteristiche tecniche esterne. 8. Quanto, poi, alle censure relative alla mancata declaratoria da parte della Corte territoriale della prescrizione, si tratta di censura non manifestamente infondata la Corte ha escluso la causa di proscioglimento ritenendo che in assenza di indicazioni certe la data dell'ultimazione coincidesse con la data dell'accertamento. 9. A ben vedere, però, tale ragionamento non appare in assoluto condivisibile, dovendo aversi riguardo alla natura dei lavori che lasciava presumere ragionevolmente come l'ultimazione dei lavori dovesse collocarsi a ridosso dell'accertamento della P.G. e non certo nello stesso giorno di tali verifiche. Invero il ragionamento della Corte appare ancorato più a mere supposizioni, peraltro su basi non pienamente rassicuranti la testimonianza dei verbalizzanti, sicuramente generica circa l'epoca di effettiva ultimazione dei lavori, è stata irragionevolmente considerata dalla Corte dirimente che a prove certe. Se così è deve riconoscersi che il reato - la cui data di commissione è stata indicata nel 20 gennaio 2007 - in realtà risulterebbe commesso prima della data dell'accertamento e, più specificamente, a ridosso di esso, non essendovi lavori in corso ed avendo gli stessi verbalizzanti parlato di lavori recenti senza altre specificazioni. 10. Non convince, ancora, l'argomentazione della Corte in tema di criterio di determinazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione in caso di sua assoluta incertezza, dovendosi richiamare al riguardo le regole interpretative più volte enunciate da questa Corte secondo le quali quando vi sia incertezza circa il tempus commissi delicti”, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato, in quanto il principio “in dubio pro reo trova applicazione anche in tema di cause di estinzione del reato, con la conseguenza che questo va ritenuto consumato alla data più risalente Cass. Sez. 3^ 3.12.2009 numero 8283, Ilacqua ed altro, Rv. 246229 Cass. Sez. 3^ 17.10.2007 numero 1182, Olia ed altro, Rv. 238850 Cass. Sez. 4^ 9.5.2003 numero 37432, Munti ed altri, Rv. 225990 . 11. Orbene, nel caso in esame, tenuto conto che certamente alla data dell'accertamento 20 gennaio 2007 i lavori risultavano ultimati, il termine iniziale di prescrizione può collocarsi in una data a ridosso dell'accertamento e non in coincidenza con esso. 12. Se è così, alla data odierna può dirsi maturato il termine prescrizionale massimo quinquennale, nonostante il periodo di sospensione pari a giorni 48 determinato dal rinvio dell'udienza del 27 gennaio 2009 per astensione dalle udienze dei difensori, in ossequio al ricordato principio del favor rei, stante l'obiettiva incertezza sulla data di ultimazione dei lavori. 13. Stante, allora, la non manifesta infondatezza del ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza per intervenuta prescrizione del reato. Vale, sul punto, il principio affermato dalle SS.UU. di questa Corte secondo il quale, nel caso di maturazione del termine prescrizionale successivamente alla sentenza di appello, è solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi a precludere la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 c.p.p., non potendo considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione Cass. SS. UU 22.11.2000 numero 32 Cass. Sez. 2^ 20.11.2003 numero 47383 Cass. Sez. 4^ 20.1.2004 numero 18641 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuo reato estinto per prescrizione.