Nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo, l’esistenza di una valida procura è un presupposto indispensabile per la proposizione dell’opposizione stessa, con la conseguenza che quest’ultima, se proposta da un difensore non munito di procura, non è idonea ad evitare il passaggio in giudicato del decreto.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 14674, depositata il 27 giugno 2014. Il caso. La Corte d’appello di Brescia dichiarava inammissibile l’opposizione ad un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma dovuta a titolo di compensi professionali, per mancanza di conferimento di un mandato alle liti. L’opponente ricorreva in Cassazione, deducendo di aver conferito al difensore il mandato ad hoc, sia apponendo la propria sottoscrizione in calce al decreto ingiuntivo notificato, con espressa indicazione, nell’atto di citazione in opposizione al decreto, del valore procuratorio della firma, sia sottoscrivendo l’integrale testo della procura in occasione della redazione e del deposito della memoria. Chiedeva, quindi, alla Corte di stabilire se il mancato rilascio di una procura alle liti in forma solenne o con l’indicazione esplicita dei poteri conferiti, comunque agevolmente desumibile dal contesto o da altre circostanze, rende la procura nulla, determinando l’inefficacia dell’attività processuale successiva. Firma mancante. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rilevava che l’atto di citazione in opposizione del ricorrente era del tutto privo di procura in calce o a margine, mentre sul retro del decreto ingiuntivo c’era solo una firma, presumibilmente dell’opponente, senza autenticazione da parte del difensore e senza conferimento dell’incarico. Invalidità dell’atto. I giudici di legittimità ricordavano che la semplice firma della parte sulla copia del decreto ingiuntivo notificatole non costituisce conferimento di procura al difensore che redige e sottoscrive l’atto di opposizione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 156, comma 2, c.p.c., è nullo ogni atto mancante dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, per cui il difetto di una valida procura rende l’attività processuale tamquam non esset. Requisito necessario. Perciò, nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo, l’esistenza di una valida procura è un presupposto indispensabile per la proposizione dell’opposizione stessa, con la conseguenza che quest’ultima, se proposta da un difensore non munito di procura, non è idonea ad evitare il passaggio in giudicato del decreto. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 aprile – 27 giugno 2014, numero 14674 Presidente Oddo – Relatore Giusti Ritenuto in fatto 1. - Con atto di citazione notificato in data 7 maggio 1999, G.F. convenne in giudizio dinanzi al Pre tore di Bergamo M.L.per sentire revocare il decreto pronunciato dallo stesso Pretore con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 28.952.745, oltre accessori, a titolo di compensi per l'espletamento di incari chi professionali di commercialista. L'attore proclamò in par ticolare la propria estraneità al rapporto professionale, dato che l'ingiungente aveva in realtà prestato la propria attività a favore di altri soggetti, la s.r.l. Top Studio e la s.p.a. Profor. Si costituì il convenuto, svolgendo eccezioni in rito ed in merito. Autorizzata, su richiesta dell'opposto, la chiamata in cau sa di Profor e di Top Studio, si costituì solo la prima, che si riconobbe debitrice del L., ma chiese in ogni caso la riduzione dell'importo richiesto. 2. - Con sentenza in data 5 novembre 2002, il Tribunale di Bergamo, subentrato al Pretore, dichiarò inammissibile, in quanto priva di procura al difensore, l'opposizione del L., respinse la domanda della terza chiamata s.p.a. Profor verso il L. e regolò le spese processuali. 3. - La Corte d'appello di Brescia, con sentenza resa pub blica mediante deposito in cancelleria il 4 ottobre 2007, ha respinto i gravami del F. e della s.p.a. Profor nonché l'incidentale del L., ponendo a carico dei primi due le spese processuali. La Corte distrettuale ha dato atto che nel decreto ingiun tivo il termine di quaranta giorni è stato erroneamente indi cato per proporre l'esecuzione anziché l'opposizione, preci sando tuttavia che trattasi di un refuso facilmente ricono scibile dalla controparte, posto che evidentemente l'ingiunto non può proporre alcuna esecuzione, ma solo subirla . Ma anche ammettendo che l'errore possa equivalere ad un'omissione, questo vizio - ha osservato la Corte d'appello - non può essere fatto valere a mezzo di un'opposizione nulla per mancanza di conferimento di un mandato alle liti. La Corte d'appello ha quindi rilevato la totale carenza di interesse della società Profor ad una pronuncia di condanna nei suoi confronti. 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello il F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 no vembre 2008, sulla base di quattro motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. Considerato in diritto l. - Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 641 cod. proc. civ., chiedendo a questa Corte di enunciare il principio secondo cui l'omesso avvertimento espresso che nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo il debitore può proporre opposizione, determina la nullità assoluta ed insana bile del decreto ingiuntivo. Il secondo motivo è rubricato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione della omis sione dell'avvertimento espresso, di cui all'articolo 641 cod. proc. civ. . Esso è accompagnato dal seguente quesito di sin tesi La omessa, l'insufficiente e la contraddittoria motiva zione rendono quest'ultima inidonea a giustificare la decisio ne perché, una volta appurata per tabulas la violazione di legge, appare evidente la sussistenza di una interruzione lo gica fra la circostanza documentale riconosciuta e la decisio ne di rigetto della eccezione . 2. - I due motivi - i quali, stante la stretta connessio ne, possono essere esaminati congiuntamente - sono inammissi bili. Nella specie, infatti, la Corte d'appello ha riconosciuto, sia pure in ipotesi, che l'errore contenuto nel decreto in giuntivo - con il quale il termine di quaranta giorni è stato indicato per proporre l'esecuzione anziché l'opposizione - determina la nullità dello stesso, ma ha soggiunto che il mo tivo di nullità del decreto doveva essere fatto valere con una opposizione regolarmente svolta, mancando la quale la decisio ne di merito contenuta nel decreto monitorio era destinata a cristallizzarsi. Nessuno dei due quesiti che accompagnano i motivi censura idoneamente questa ratio decidendi, ossia la necessità di un regolare atto di opposizione, proveniente da un difensore mu nito di procura, per dedurre l'invalidità del decreto. 3. - Con il terzo motivo violazione e falsa applicazione dell'articolo 156 cod. proc. civ. si censura l l'Ilerronea conside razione di una valida procura alle liti conferita dal debitore ingiunto al proprio legale . In realtà il F. rilasciava al difensore il mandato ad hoc, sia apponendo la propria sot toscrizione in calce al decreto ingiuntivo notificato, con e spressa indicazione, nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, del valore procuratorio della predetta firma, sia sottoscrivendo l'integrale testo della procura in occasione della redazione e del deposito della memoria ai sen si dell'articolo 183, quinto comma, cod. proc. civ. . Di qui il seguente quesito ex articolo 366-bis cod. proc. civ. Il mancato rilascio di una procura alle liti in forme solenni o con la indicazione esplicita dei poteri conferiti, comunque agevolmente desumibile dal contesto e ricavabile da altre circostanze, rende la procura nulla ai sensi dell'articolo 156 cod. proc. civ. e determina l'inefficacia dell'attività processuale successiva? Con il quarto mezzo omessa od insufficiente motivazione circa la valutazione della mancanza di procura alle liti , formulato ai sensi dell'articolo 360, numero 5, cod. proc. civ., si deduce che la omessa o la insufficiente motivazione rendono quest'ultima inidonea a giustificare la decisione perché si risolve in una mera tautologia, senza la enunciazione di alcun riscontro di fatto che legittimi l'applicabilità della argo mentazione di diritto al caso di specie . 4. - Entrambi i motivi - riferiti a vicenda processuale alla quale non è applicabile, ratione temporis, il nuovo testo dell'articolo 182 cod. proc. civ., come sostituito dall'articolo 46, comma 2, della legge 18 giugno 2009, numero 69 - sono inammissibi li. La Corte d'appello ha rilevato che nella specie ci si tro va di fronte ad un caso di opposizione svolta da difensore as solutamente privo di mandato alle liti con ciò confermando la sentenza di primo grado, la quale aveva rilevato che l'atto di citazione in opposizione, notificato il 7 maggio 1999, è del tutto privo di procura in calce o a margine, e che sul retro del decreto ingiuntivo si ritrova solo la firma presumibil mente riportabile al sig. F., senza autenticazione della firma da parte del difensore e soprattutto senza conferimento dell'incarico . In questo contesto, la Corte territoriale ha per un verso richiamato il precedente di Cass., Sez. I, 23 maggio 1978, numero 2567, secondo cui la semplice firma della parte sulla copia del decreto ingiuntivo notificatole non costituisce conferi mento di procura al difensore che redige e sottoscrive l'atto di opposizione per l'altro verso, ha fatto corretta applica zione del principio, enunciato da Cass., Sez. lav., 12 giugno 1981, numero 3830, secondo cui, ai sensi dell'art 156 cod. proc. civ., secondo comma, per il quale è nullo ogni atto mancante dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, il difetto di una valida procura rende l'attività processuale tamquam non esset, di talché, con riferimento alla opposizione al decreto ingiuntivo, la esistenza di una valida procura è presupposto indispensabile per la proposizione della opposizione stessa, con la conseguenza che quest'ultima, se proposta da difensore non munito di procura, non è idonea ad evitare il passaggio in giudicato del decreto. Le doglianze articolate dal ricorrente non sono idonee a scalfire questa ratio decidendi. Esse, per un verso, partono dal presupposto che qui ci si trovi di fronte ad una procura non rilasciata in forme solen ni o con la indicazione esplicita dei poteri conferiti , quan do invece la Corte territoriale ha rilevato l'assoluta mancan za di procura alle liti e per l'altro verso deducono un vizio l'omessa od insufficiente motivazione, ai sensi del numero 5 dell'articolo 360 che non si attaglia all'error in procedendo. 5. - Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile 2014.