Le indennità integrative speciali per le ore di insegnamento eccedenti le 18 settimanali si considerano assorbite nella voce stipendio tabellare, a partire dal 1° gennaio 2003, ovvero dall’entrata in vigore della nuova regolamentazione collettiva.
E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 14484, depositata il 25 giugno 2014. Il caso. La Corte d’appello rigettava il gravame avverso la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto della docente al pagamento dell’indennità integrativa speciale anche sulle ore di insegnamento eccedente le 18 settimanali per gli anni scolastici dal 2001 al 2005. Secondo la Corte territoriale, l’articolo 88, comma 4, d.p.r. numero 417/1974, disciplinante il trattamento economico delle ore eccedenti, non consentiva esclusioni oltre a quelle espressamente previste. Perciò l’indennità integrativa andava sempre computata al pari dei docenti non di ruolo, non potendo desumersi trattamento deteriore per i docenti di ruolo con più di 18 ore rispetto a quelli non di ruolo. Il Ministero dell’Istruzione proponeva allora ricorso in Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 70 CCNL Comparto Scuola del 1995. L’articolo citato, diversamente da quanto affermato nella decisione di secondo grado, sarebbe chiaro nell’escludere l’indennità integrativa speciale dal compenso per le ore eccedenti le 18 settimanali, mentre il richiamo alla norma del d.p.r. numero 417/1974 avrebbe la sola funzione di individuare un criterio di calcolo, i cui elementi vengono però stabiliti dalla stessa norma collettiva che fa riferimento allo stipendio tabellare. Come interpretare la regolamentazione collettiva? Il Collegio, in questa sede, riafferma il principio secondo cui, in tema di trattamento economico del personale docente, l’articolo 70 va interpretato nel senso che il compenso spettante per le ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo è determinato in riferimento al solo stipendio tabellare con esclusione dell’indennità integrativa speciale. L’indennità è stata inclusa nello stipendio tabellare. Tale soluzione trova conferma nella nuova regolamentazione collettiva intervenuta nel 2003 che ha espressamente previsto l’assorbimento dell’indennità integrativa speciale nella voce stipendio tabellare. Perciò l’entrata in vigore della nuova normativa, primo gennaio 2003, costituisce il discrimine temporale, fissato dalle parti collettive, per l’inclusione o meno dell’indennità.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 maggio – 25 giugno 2014, numero 14484 Presidente Curzio – Relatore Mancino Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Roma rigettava il gravame, svolto dal Ministero della Pubblica Istruzione, avverso la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto della docente C.A.M. al pagamento dell'indennità integrativa speciale anche sulle ore di insegnamento eccedenti le 18 settimanali, per gli anni scolastici dal 2001 al 2005 2. per la Corte territoriale l'articolo 88, quarto comma, d.p.r. 417/1974, recante la disciplina del trattamento economico delle ore eccedenti le 18 ore settimanali, non consentiva esclusioni oltre quelle espressamente stabilite, onde l'indennità integrativa speciale, su detti emolumenti, andava sempre computata al pari dei docenti non di ruolo, non potendo darsi trattamento deteriore per i docenti di ruolo con più di 18 ore rispetto ai docenti non di ruolo 3. il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo 4. l'intimata non ha resistito 5. con l'unico motivo il Ministero ricorrente censura la sentenza per violazione dell'articolo 70, comma 1, del CCNL Comparto Scuola del 4 agosto 1995 perché, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, il citato articolo 70 del contratto collettivo sarebbe chiaro nell'escludere l'indennità integrativa speciale dal compenso per le ore eccedenti le 18 settimanali, mentre il richiamo al d.P.R. numero 417 del 1974, articolo 88, comma 4 avrebbe la mera funzione di individuare un criterio di calcolo, i cui elementi vengono però stabiliti dalla stessa norma collettiva che fa riferimento allo stipendio tabellare. Irrilevante sarebbe, per l’Amministrazione ricorrente, la giurisprudenza amministrativa che riteneva inclusa l'indennità integrativa speciale, in quanto concernente periodi anteriori all'entrata in vigore del citato articolo 70 del CCNL, il quale fa appunto riferimento allo stipendio tabellare, da tenersi distinto dall'indennità integrativa speciale, come risultante dall'articolo 63 del medesimo CCNL sulla struttura della retribuzione, la quale comprende, come trattamento fondamentale, lo stipendio tabellare e, separatamente, l'indennità integrativa speciale. Inoltre, conclude la ricorrente, solo con il CCNL del 2003, e quindi solo dal primo gennaio 2003, si è stabilito che l'indennità integrativa speciale cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva e viene conglobata nella voce stipendio tabellare. 6. Osserva il Collegio che la vicenda che ne occupa attraversa il discrimine temporale introdotto dalle parti collettive, con la conseguenza che deve ritenersi fondato il ricorso per essere insussistente il credito azionato per il periodo antecedente al 1 gennaio 2003, ferma restando la sussistenza del credito, ratione temporis, con riferimento al periodo successivo. 7. A tanto perviene la Corte, alla stregua dell'interpretazione delle fonti negoziali collettive applicabili ratione temporis, in adesione all'orientamento già espresso, fra le altre, da Cass. nnumero 23929 e 23930 del 2010, nnumero 1717 e 24615 del 2011 e, più di recente, da Cass. nnumero 16732 e 18809 del 2013, con ampia ricognizione delle fonti contrattuali collettive che regolamentano l'attività d'insegnamento e le declaratorie pattizie sull'orario eccedente l'orario d'obbligo. 8. In questa sede va, pertanto, riaffermato il principio secondo cui in tema di trattamento economico del personale docente del Ministero della Pubblica Istruzione, l'articolo 70, primo comma, del CCNL Comparto scuola del 4 agosto 1995 che richiama l'articolo 88, quarto comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, numero 417 limitatamente al mero criterio di calcolo va interpretato nel senso che il compenso spettante per le ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo è determinato con riferimento al solo stipendio tabellare di cui all'articolo 63 dello stesso contratto e, quindi, con esclusione dell'indennità integrativa speciale. Tale disciplina non suscita dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 36, in quanto la proporzionalità e l'adeguatezza della retribuzione vanno riferite non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa v. Corte cost. numero 470 del 2002 , né si pone in contrasto con l'articolo 4, primo comma, della Carta Sociale Europea del 3 maggio 1996 ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, numero 30 , secondo cui le parti si impegnano a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari, in quanto i vincoli derivanti dalla Carta riguardano soltanto lo straordinario legale e non quello contrattuale così Cass. 1717/2011 cit. . 9. Tale soluzione ermeneutica trova, del resto, conferma nella diversa regolamentazione collettiva intervenuta nel luglio 2003 CCNL 24 luglio 2003 che, con decorrenza dal 1 gennaio 2003 articolo 76, comma 3, CCNL cit. , ha espressamente previsto il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella voce stipendio tabellare, onde la predetta data del primo gennaio 2003 costituisce il discrimine temporale, fissato dalle parti collettive, per l'inclusione, o meno, dell'indennità in esame nel trattamento retributivo delle ore d'insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo. 10. Neanche trova condivisione l'assunto che pretenderebbe evincere il rinvio alla fonte regolatrice normativa, e non pattizia, nell'articolo 28 del contratto collettivo di comparto del luglio 2003, all'uopo richiamando le disposizioni sulla computabilità dell'indennità integrativa speciale per i supplenti articolo 6 d.P.R. numero 209 del 1987 articolo 3 numero 10 d.P.R. numero 399 del 1988 . 11. Due rilievi, ad avviso del Collegio, ostano alla diversa opzione interpretativa, come già ritenuto da Cass. numero 16732 del 2013. 12. Il primo, perché la deroga alla regolamentazione collettiva viene evocata richiamando, a suffragio, disposizione pattizia, meramente programmatica ed orientata verso un riesame ed un'omogeneizzazione della materia, inserita in un capo, il quarto, relativo alle modalità dell'attività di docenza, incluse le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento, mentre i profili economici-retributivi risultano collocati, e trattati, in diversa sedes materiae, il capo ottavo dell'articolato. 13. Il secondo, nondimeno decisivo, risiede nel rinvio pattizio a fonte legale che nulla dispone per i docenti di ruolo, venendo in rilievo, secondo la tesi propugnata, un rinvio pattizio all'interpretazione estensiva che di quella fonte, introdotta per i docenti supplenti, ne dia l'interprete, così affidando la deroga alla disciplina convenzionale in tema di trattamento economico ad un'opzione ermeneutica, come tale variabile, piuttosto che ad un criterio certo, legale o convenzionale così Cass. 16732/2013 cit. . 14. La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 12 maggio 2014, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., sulla base della relazione redatta a norma dell'articolo 380 bis c.p.c 15. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. 16. Il Collegio condivide il contenuto della relazione e il ricorso va, pertanto, accolto. La sentenza impugnata va, quindi, cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in ordine alla quantificazione del credito limitatamente al periodo dal 1 gennaio 2003, la causa va rimessa, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., ad altro Giudice, che si designa nella medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia alla stregua di quanto sinora detto. 17. Il Giudice del rinvio provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.