Con risoluzione numero 64/E del 20 giugno scorso, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che gli atti di affrancazione di terre civiche stipulati in data successiva al 1° gennaio di quest’anno, continuano a beneficiare del trattamento agevolato ai fini del registro, dal momento che il legittimario è già titolare del diritto di proprietà e, con l’affrancazione, si verifica soltanto una sorta di effetto espansivo del diritto preesistente.
Gli atti di affrancazione di terre civiche stipulati in data successiva al 1° gennaio di quest’anno, continuano a beneficiare del trattamento agevolato ai fini del registro, dal momento che il legittimario è già titolare del diritto di proprietà e, con l’affrancazione, si verifica soltanto una sorta di effetto espansivo del diritto preesistente. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 64/E del 20 giugno 2014, in risposta all’interpello posto da un Comune in procinto di procedere alla stipula di diversi atti di affrancazione di fondi della collettività. Regime di esenzione dall’imposta di registro Gli atti in questione sono riconducibili nell’ambito delle previsioni fiscali di favore disposte dall’articolo 2, Legge numero 692/1981, che stabilisce un regime di esenzione dall’imposta di registro, per le sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla Legge numero 1766/1927. In argomento, il Comune istante rappresenta, tuttavia, che con l’articolo 10, comma 4, d.lgs. numero 23/2011, sono state soppresse tutte le agevolazioni ed esenzioni previste, ai fini dell’imposta di registro, per gli atti costitutivi o traslativi a titolo oneroso di immobili, riconducibili nell’ambito dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, d.P.R. numero 131/1986 T.U.R. . Tale disposizione trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2014. Il Comune istante ritiene che l’affrancazione di terre gravate da usi civici non rientri tra gli «atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere » di cui all’articolo 1, in quanto la proprietà del bene è già in capo al soggetto che affranca. Palla passata all'Agenzia. Le Entrate, in considerazione dei chiarimenti già forniti circolare 21 febbraio 2014, numero 2/E e degli orientamenti espressi al riguardo dalla giurisprudenza Cass. Civ., sez. III, numero 6940/1993 e Cass. Civ., SSUU, numero 8673/1995 , conferma che gli atti in argomento non possono essere ricondotti nell’ambito dei trasferimenti immobiliari in genere. Da ciò consegue che in relazione agli atti di affrancazione non opera la previsione di soppressione delle agevolazioni recata dal citato articolo 10, comma 4, d.lgs. numero 23/2011 e, pertanto, anche gli atti stipulati in data successiva al 1° gennaio 2014 possono ancora beneficiare del regime di esenzione previsto dall’articolo 2, Legge numero 692/1981. fonte www.fiscopiu.it
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