Prestazione per lavoratori vicini alla pensione: istruzioni dall’INPS

Con la circolare del 1°agosto 2013, n. 119, l’INPS ha fornito importanti precisazioni ai datori di lavoro in merito all’erogazione della prestazione a favore dei lavoratori oramai prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo. Spiegate le modalità di calcolo della prestazione ed i requisiti per accedervi.

Con la circolare n. 119 l’INPS ha fornito chiarimenti riguardo alle disposizioni in materia di mercato del lavoro di cui alla legge n. 92/2012 Riforma Fornero e prestazione a favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo. Incentivo all’esodo. L’art. 4, comma da 1 a 7- ter , legge n. 92/2012, nei casi di eccedenza di personale, prevede, infatti, la possibilità di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino in media più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione. Il datore di lavoro, in pratica, si impegna a versare all’INPS la provvista finanziaria per erogare ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. Prestazione e contribuzione a carico del datore. La prestazione è erogata in forma rateale a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che hanno i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico entro un periodo massimo di 4 anni 48 mesi . Sia la prestazione sia la contribuzione sono a totale carico del datore di lavoro. Con la circolare n. 119/2013, l’INPS fornisce maggiori informazioni in merito ai requisiti per l’accesso alla prestazione in esame, definendo i requisiti necessari per il datore di lavoro e per il lavoratore, sulle procedure di liquidazione e sulle modalità di calcolo della prestazione. Requisiti del datore di lavoro. Sono interessati i datori di lavoro, indipendentemente dal proprio settore di attività, che impiegano in media più di 15 dipendenti. La media è calcolata, prendendo come riferimento la forza aziendale del semestre precedente la data di stipula dell’accordo sindacale relativo agli esuberi. Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc. , con esclusione degli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo. Modalità di calcolo della prestazione. Il valore della prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione stessa, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo. Eventuali benefici pensionistici, previsti da specifiche disposizioni legislative, vanno valutati ai fini del diritto e della determinazione dell’importo pensionistico. Sull’importo della prestazione non spettano i trattamenti di famiglia ANF e non si effettuano trattenute per il pagamento di oneri ad esempio, per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione stessa per cessione del quinto dello stipendio, ecc. . La prestazione, inoltre, non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, infine, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione. fonte www.fiscopiu.it

TP_LAV_13CircINPS119_s